Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5938 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28199-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO

GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BARRA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 591/2011 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 25/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BARRA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 591/4/11 del 25 novembre 2011 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha ritenuto illegittimo – a conferma della prima decisione – l’avviso di accertamento notificato a D.R.R. per recupero a tassazione di plusvalenza Irpef relativa ad un terreno edificabile venduto il 26 febbraio 2003.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’insussistenza della plusvalenza contestata fosse comprovata da una relazione di stima che, ancorchè redatta da un professionista (commercialista) non legittimato L. n. 448 del 2001, ex art. 7 doveva pur tuttavia essere presa in considerazione: sia perchè integrativa, quale atto complesso, di una seconda relazione tecnica redatta da professionista legittimato (architetto) sia perchè, in ogni caso, liberamente utilizzabile dal giudice come parametro valutativo.

Resiste con controricorso D.R.R. il quale, in data 29 giugno 2015, ha depositato identico ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del fratello D.R.G., nella sua qualità di comproprietario e venditore pro quota del medesimo terreno oggetto dell’accertamento in questione; nonchè ordinanza n. 21295/14 con la quale questa Corte di Cassazione (sez.6″) ha dichiarato inammissibile detto ricorso, compensando le spese.

Il contribuente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c.; per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sui motivi di appello relativi all’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva inopinatamente rilevato che dagli atti non risultava “come e perchè si sarebbe verificata la plusvalenza”.

Il presente motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, per le stesse ragioni già evidenziate da questa Corte nella suddetta ordinanza (n. 21295/14), concernente posizione speculare.

Al di là del fatto che la violazione ex art. 112 c.p.c. dovrebbe essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e non n. 3), è dirimente osservare come l’Agenzia delle Entrate si dolga del fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia statuito su un motivo di appello non proposto; e non abbia, per contro, statuito su motivi proposti.

Senonchè, sulla base del motivo così formulato, non è possibile cogliere il fondamento logico-giuridico della censura, la quale: – omette di considerare che tra l’asserita insufficienza motivazionale della prima sentenza ed il problema della rilevanza probatoria della perizia di parte non vi era reale autonomia nè distinzione; nel senso che il giudice di appello ha implicitamente ritenuto congrua tale motivazione proprio perchè basata su una valutazione estimativa di parte ritenuta legittimamente utilizzabile (ancorchè proveniente da professionista non menzionato dall’art. 7 cit.) ed esaustiva; – non indica attraverso quali specifici e non considerati motivi, ex art. 342 c.p.c. sia stata censurata la motivazione del primo giudice, risultando in ciò effettivamente generica ed in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 6). Disposto, quest’ultimo, che presiede anche la censura per error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), dal momento che detto vizio comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia subordinato, a pena di inammissibilità della censura, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio dí autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ed indaginosa ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (tra le tante: Cass. 15367/14).

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente utilizzato la relazione di stima redatta da un professionista non legittimato (commercialista) ritenendola “atto complesso” con una stima redatta sì da un professionista legittimato (architetto), ma relativa ad un progetto di edificazione sull’area, e non al valore venale di quest’ultima. Erronea sarebbe inoltre l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la relazione di stima in oggetto, ancorchè proveniente da professionista non legittimato, potrebbe essere liberamente utilizzata quale elemento di convincimento del giudice.

Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento.

Essa infatti mira, attraverso il prisma della violazione normativa, ad indirettamente suscitare – il che non è consentito nella presente sede di legittimità – una nuova valutazione prettamente fattuale della vicenda; segnatamente sotto i seguenti profili: – il “fatto” che la perizia estimativa di parte fosse legittimamente utilizzabile, ex art. 7 cit., perchè riferibile ad un professionista legittimato (architetto) la cui relazione costituiva parte integrante e determinante del tema di causa; da questo punto di vista, la censura sottopone a questa Corte una nuova valutazione circa la effettiva configurabilità, nella specie, di un atto complesso, già individuato dal giudice di merito; – il “fatto” che la perizia in oggetto, in quanto asseritamente relativa ad un aspetto diverso (non valore del terreno, ma del progetto di edificazione su di esso), dovesse reputarsi probatoriamente irrilevante; – il “fatto” che dalla valutazione estimativa di parte, indipendentemente dalla regolarità della sua provenienza, fossero comunque evincibili, nell’ambito di un tipico giudizio di “impugnazione-merito” qual è quello tributario, elementi di libero convincimento sulla insussistenza della plusvalenza reddituale accertata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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