Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5938 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20777/2018 proposto da:

O.O.B., U.Q., in proprio e nella qualità

di esercenti la potestà sui figli minori, U.E. e

U.E.H., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Mariella Console, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Torino;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Cons. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto da U.Q. e da O.O.B. avverso il provvedimento emesso il 23.02.2018 dal locale Tribunale, sezione per i minorenni, di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, motivata dalla presenza sul territorio nazionale dei due figli e dal danno psicofisico agli stessi derivante dall’espulsione di U.Q., quale genitore che si sarebbe occupato della loro assistenza e mantenimento.

2. I giudici di appello hanno richiamato gli argomenti portati dal primo giudice che aveva ritenuto di denegare l’autorizzazione in ragione della giovanissima età dei minori, l’uno nato nel giugno 2015 e l’altro nell’aprile 2017, e quindi del loro mancato radicamento in Italia e nell’assenza di pregiudizio per il loro trasferimento al seguito dei genitori, nel Paese di origine, la Nigeria.

3. Nel medesimo provvedimento si è altresì rilevata la mancata deduzione da parte del richiedente di specifiche ragioni di salute dei minori, nella irrilevanza della situazione di arretratezza dello Stato di provenienza, nella sua valenza generalizzata e nel godimento da parte dei reclamanti, quanto alla madre, studentessa del Politecnico di Torino, titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, e quanto al padre, parte di un regolare rapporto di lavoro, l’esistenza di un diverso titolo per richiedere il rilascio di un autonomo permesso.

4. Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto U.Q. e O.O.B. con due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con due motivi, che possono anche nella loro preliminare esposizione trovare congiunta descrizione per i temi, ai primi sottesi, in quanto connessi, i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e 31 e degli artt. 29,30 e 31 Cost., la violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 3, 29,30 e 31 Cost. e la violazione della direttiva 2003/86/CE.

La presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori non postula l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali legate alla salute dei primi, ma ricomprende qualsiasi danno percepibile, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, che derivi o potrebbe certamente derivare dall’allontanamento del familiare.

Il padre sarebbe, al momento, l’unico familiare in grado di aiutare la madre, impegnata in un qualificato percorso di studi in Italia, a prendersi cura dei figli, madre che sarebbe nel resto impossibilitata a ricercare una occupazione lavorativa. L’allontanamento dei piccoli al seguito del padre li priverebbe dell’affetto della madre.

In Nigeria vi sarebbe una situazione di violenza indiscriminata ed il Paese figurerebbe tra i dieci al mondo con maggiore mortalità infantile.

L’istante non avrebbe potuto avvalersi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1, lett. c) (rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari).

La Corte di appello avrebbe violato l’art. 8 CEDU e quindi la protezione del vincolo familiare.

2. Il ricorso è fondato ed il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, in altra composizione, per le ragioni di seguito indicate e precisate.

3. La situazione in fatto dedotta in ricorso e dinanzi ai giudici del reclamo è tale da essere connotata da temporaneità, restando definita dal tentativo del padre di inserirsi in Italia per il conseguimento di un rapporto di lavoro e prestando aiuto, nell’accudimento ed assistenza dei figli minori, alla moglie e madre che, titolare di un permesso per motivi di studio, ha intrapreso in Italia, presso un importante polo universitario, qual è il Politecnico di Torino, al quale è stata ammessa, un percorso di formazione accademico-professionale.

4. Per gli indicati estremi soccorre quindi una situazione delimitata nel tempo che sostiene dell’invocato rimedio il carattere circoscritto nel tempo nei termini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nella coeva indicazione, per la articolata allegata situazione fattuale, di un “danno grave” dei figli minori dei ricorrenti insito nella alternativa prospettata in ricorso: di rimanere in Italia con la sola madre, al momento priva di un contratto di lavoro ed impegnata negli studi, e quindi non capace di sostenere e mantenere i primi per le debite cure ed assistenza salvo l’interruzione degli studi che comprometterebbe il mantenimento stesso del permesso di soggiorno; di far rientro con il padre nel Paese di origine, la Nigeria, restando i primi privi, in tenerissima età, dell’affetto della madre.

5. In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197 del 21/02/2018; Cass. n. 17739 del 07/09/2015; Cass. SU n. 21799 del 25/10/2010).

6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che l’allontanamento dall’Italia del ricorrente non determinerebbe per i figli un pregiudizio o un disagio superiori a quelli normalmente insiti nell’interruzione della convivenza o nel mutamento del contesto ambientale; si tratterebbe pertanto di un pregiudizio che ha i requisiti della normalità e non quelli della gravità, come invece è stabilito dall’art. 31 cit..

7. Il provvedimento impugnato non si è però attenuto a tutti i criteri stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. cit. come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità poichè nella valutazione della esistenza o meno del grave danno non ha apprezzato l’età ancora prescolare dei minori, nati nel giugno 2015 e nell’aprile 2017 (Cass. n. 15191 del 20/07/2015), e la disponibilità del genitore, altrimenti rimpatriato, a prendersi cura dei primi nella temporanea indisponibilità dell’altro (Cass. n. 25508 del 02/12/2014).

8. In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va pertanto cassato ed il giudizio rinviato alla Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, in altra composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio alla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, in altra composizione.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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