Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5937 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 22835-2021 proposto da:

IMAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 19, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO VACCARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELINA ADAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 12450/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. questa Corte, con ordinanza n. 12450 del 1 maggio 2021, rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia 7 marzo 2019, n. 149/22/2019 in causa tra la medesima Agenzia e la di Imac srl rappresentata e difesa dall’Avv. Carmeliana Adamo. L’Agenzia veniva condannata alla rifusione delle spese in favore della controricorrente. La Corte ometteva di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dall’avvocato Carmelina Adamo nel controricorso;

2. l’avvocato Carmelina Adamo propone ricorso ex art. 391-bis c.p.c. e art. 287 c.p.c., per la correzione dell’errore integrato dalla ridetta omissione;

3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese;

4. il ricorso è fondato e va accolto.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 31033 del 2019; Cass. n. 3566 del 2016);

L’avv. Adamo, come risulta dal controricorso della Imac srl nel giudizio definito dalla sentenza ordinanza di questa Corte n. 12450 del 2021, aveva chiesto la distrazione delle spese (“… con condanna di controparte… alle spese, competenze ed onorari… fin da ora l’avvocato difensore si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle somme in caso di condanna dei controparte”);

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 31033 del 2018; Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009);

5. in ragione di quanto precede l’ordinanza n. 12450 del 2021 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della controricorrente devono essere distratte in favore dell’avv. Carmelina Adamo;

6. nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 12450 del 1 maggio 2021, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “… condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed altri accessori di legge”, e prima del punto, di quanto segue: “con distrazione, a norma dell’art. 93 c.p.c., a favore dell’avv. Carmelina Adamo”. Dispone l’annotazione della presente ordinanza nell’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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