Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5937 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16626/2012 proposto da:

D. GROUP SRL, nq di legale rappresentante pro tempore di

D.P., D.P. nq, di erede di D.G.,

D.E., D.T., D.B.,

M.M. nq di eredi di D.G. (deceduto), elettivamente

domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE GUZZO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA UFFICIO DI MONTICHIARI, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2011 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato FALASCA per delega dell’Avvocato

GUZZO che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Dallamano Group srl e gli eredi di D.G. propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 93/64/11 del 10 maggio 2011 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha ritenuto legittimo – a conferma della prima decisione – l’avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore loro notificato dall’Agenzia delle Entrate per imposta di registro sull’atto, del 18 dicembre 2006, con il quale la prima aveva acquistato dal D. un terreno edificabile in (OMISSIS).

In particolare, ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale che l’avviso in oggetto fosse stato regolarmente notificato mediante plico postale raccomandato; e che, inoltre, esso fosse conforme al criterio sussidiario di stima di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 (altri elementi di valutazionè, qui desunti dall’Ufficio dai listini dell’Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) presso la locale Camera di Commercio).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.; nonchè omessa pronuncia. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato sul motivo di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sulla dedotta irregolarità della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione.

La doglianza è priva di fondamento, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale – ritenendo implicitamente fondato il motivo di gravame sull’omessa motivazione da parte del primo giudice – ha reso compiuta ed argomentata motivazione sostitutiva sul perchè la notificazione in oggetto dovesse, diversamente da quanto eccepito dal contribuente, ritenersi del tutto valida.

E che il giudice di secondo grado abbia provveduto – in accoglimento del motivo di appello, e non nella sua omessa considerazione – a fornire la motivazione mancante in primo grado, si desume proprio dalla contestazione “di merito” che a tale motivazione gli stessi D. muovono nel presente giudizio di legittimità, così come chiaramente emerge dal motivo di ricorso che si passa ora ad esaminare.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14 e art. 156 c.p.c.; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato la ritualità della notificazione dell’avviso, nonostante che quest’ultima non avesse osservato le formalità della L. n. 890 del 1982 cit. (apposizione, sul plico, della sottoscrizione e del sigillo dell’ufficiale giudiziario; indicazione del numero del registro cronologico delle notificazioni).

Non si riscontra il dedotto vizio di violazione o falsa applicazione normativa.

Come osservato dalla Commissione Tributaria Regionale, il richiamo alla mancata osservanza delle incombenze previste dalla L. n. 890 del 1982, per la notificazione a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario non era qui pertinente; atteso che, nella concretezza della fattispecie, l’avviso era stato notificato a mezzo lettera raccomandata (come riconosciuto dagli stessi contribuenti), non tramite ufficiale giudiziario ma direttamente dall’ufficio impositore secondo le ordinarie regole del servizio; e ciò proprio in forza di quanto previsto della stessa L. n. 890 del 1982, art. 14 (Cass. 14501/16; 15315/14).

Ne consegue che doveva qui applicarsi la normativa dettata per il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quella stabilita per le notificazioni a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c.; il che rendeva del tutto inattuabili ed incompatibili le formalità di cui i ricorrenti denunciano, addirittura a pena di inesistenza della notificazione, l’omissione.

Va d’altra parte considerato che nemmeno i ricorrenti arrivano a sostenere che la mancata osservanza di tali formalità sarebbe stata nella specie idonea a precludere la regolare e piena conoscenza dell’atto impositivo; dalla quale è del resto conseguita, con effetto sanante di ogni ipotetica nullità, la rituale opposizione dell’atto così notificato.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole di violazione o falsa applicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 febbraio 2007, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 (potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali); per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittimo l’avviso di rettifica, nonostante che quest’ultimo – in violazione della circolare – si fosse basato, nella stima non di un fabbricato ma di un’area edificabile non urbanizzata, sui listini OMI, invece che sulle valutazioni rese dai Comuni a fini ICI.

La censura è inammissibile nella parte in cui intende far valere la violazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 febbraio 2007; è invece infondata nella parte in cui deduce la violazione o falsa applicazione della disciplina legislativa in materia di determinazione del valore venale degli immobili e dei diritti reali immobiliari.

Per quanto concerne il primo aspetto, va qui riaffermato che la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì mere disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano nè i contribuenti nè i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità (Cass. n. 16612/08; n. 11449/05).

Nè può omettersi di considerare come la stessa circolare qui invocata dai contribuenti comunque dettasse, nell’indicazione dei parametri valutativi di fabbricati e terreni edificabili, prescrizioni puramente indicative e non cogenti nemmeno per gli stessi uffici accertatori destinatari: “per le aree fabbricabili, gli uffici potranno fare riferimento alle determinazioni di valore eventualmente adottate dai Comuni…”.

Per quanto attiene al secondo aspetto, correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha escluso la violazione, nella specie, della normativa legale di riferimento, posto che l’avviso dì rettifica in oggetto si è basato sul criterio alternativo di determinazione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3; facente richiamo “ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”. In altri termini, il ricorso alle stime comunali non era qui necessitato; essendo invece necessario e sufficiente che la determinazione di valore rispondesse ad obiettivi e pertinenti fattori di stima, così come desunti dall’Ufficio (al quale, inoltre, spettavano le stesse attribuzioni e poteri di accertamento delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 53 bis) sulla base di ogni utile “elemento di valutazione”, compresi i listini dell’Osservatorio Immobiliare (OMI) per terreni rientranti nella stessa tipologia di quello compravenduto.

p. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia su un fatto controverso decisivo per il giudizio. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunchè sulle altre eccezioni mosse, nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, dai contribuenti; quanto, in particolare, alla carente motivazione dell’avviso di rettifica, ed alla mancata allegazione ad esso dei richiamati listini camerali.

Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento.

Per un verso, essa non riporta – nemmeno nei suoi elementi essenziali ai fini della lite – il contenuto dell’avviso di rettifica di cui si lamenta la carente motivazione. Ciò comporta la sua inammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6). Si è, a quest’ultimo proposito, affermato che: “in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito” (Cass. n. 23575 del 18/11/2015).

Con particolare riguardo, poi, alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell’atto tributario impugnato, si è stabilito che: “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante per relationem ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Sotto l’altro profilo dedotto, la censura non tiene conto della particolare natura dei prezziari presi a riferimento dall’Amministrazione Finanziaria, la cui mancata allegazione all’avviso di rettifica non si pone per ciò soltanto in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 52, comma 3; trattandosi di risultanze pubbliche (listini tenuti dalla locale Camera di Commercio), liberamente e gratuitamente attingibili dal contribuente, al quale è stato consentito di contestarle attraverso l’impugnazione dell’atto impositivo che le ha recepite. Il che esclude che sia nella specie ravvisabile la dedotta violazione del diritto di difesa e di piena conoscenza degli elementi costitutivi della pretesa tributaria; viceversa ipotizzabile solo nel caso di mancata allegazione di atti non noti nè agevolmente conoscibili dal contribuente.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00 per compenso professionale; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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