Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5936 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5936 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 7498-2013 proposto da:
AMATO CLAUDIO GIUSEPPE MTACDG64P12B429K sia in
proprio sia nella sua qualità di procuratore generale dei sigg.ri Amato
Silvio e di Giordano Maria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SANTE
ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSENNATO
PIERLUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 13/03/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 120/2012 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 marzo 2012, presso la Corte di appello di Catania,
Claudio Giuseppe AMATO, in proprio e nella qualità di procuratore generale di
Silvio Amato e di Maria Giordano, proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001,
domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della
non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi al
Pretore di Caltanissetta al fine di vedersi reintegrato nel possesso di un fondo
rustico sito in C.da San Giuliano, con annessi due fabbricati rurali, di cui era stato
spogliato dai coniugi Silvio Amato e Maria Giordano, nonché dal figlio di questi
ultimi, Claudio Amato, con ricorso (per reintegra e manutenzione nel possesso) del
28 giugno 1993, che si era protratto, comprensivo della fase sommaria e della fase
di merito, fino al 3 marzo 2011, udienza alla quale il processo era stato cancellato
dal ruolo ex artt. 181 e 309 c.p.c..
La Corte di appello di Catania, con decreto in data 22 agosto 2012, dichiarava
inammissibile il ricorso ritenendo che il termine per la proposizione della domanda
di equa riparazione decorreva dalla data del provvedimento conclusivo del

Ric. 2013 n. 07498 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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D’APPELLO di CATANIA del 9.5.2012, depositato il 22/08/2012;

processo, che nella specie era costituito dalla ordinanza di cancellazione della
causa dal ruolo del 3.3.2011.
Avverso tale decisione l’AMATO, in proprio e nella qualità di procuratore generale di
Silvio Amato e Maria Giordano, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un
unico motivo, costituita l’Amministrazione al solo fine di prendere parte all’udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, in combinato
disposto agli artt. 307 e 309 c.p.c., in quanto il procedimento presupposto non
poteva ritenersi definitivamente concluso al momento in cui era stata disposta la
cancellazione, stante il disposto dell’ad. 307 c.p.c., che — nella formulazione
applicabile ratione temporis – prevede il termine di un anno per la riassunzione del
procedimento cancellato dal ruolo.
Il motivo è fondato.
La questione di diritto oggetto della controversia è la seguente: se la domanda di
equa riparazione proposta ad un anno di distanza dal giorno in cui il giudizio
presupposto è stato cancellato dal ruolo per mancata comparizione delle parti
rispetta la condizione di proponibilità prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, ad. 4.
La domanda di equa riparazione può essere proposta durante la pendenza del
giudizio

presupposto.

Prima che sia decorso il termine stabilito dall’ad. 307 c.p.c., comma 1 siccome può
essere riassunto, il processo è da considerare in istato di pendenza (in termini v.
Cass. n. 6185 del 2010, pur richiamata dal decreto impugnato) e quindi la sola
cancellazione non è idonea a determinare il decorso del termine semestrale di
proposizione della domanda di equa riparazione, verificandosi tale effetto solo a
seguito della scadenza del termine stabilito per la riassunzione.
Ric. 2013 n. 07498 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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di discussione.

Orbene, il giudizio presupposto era stato cancellato dal ruolo con ordinanza
3.3.2011 e, alla data di presentazione del ricorso in equa riparazione, avvenuta il
2.6.2012 – come risulta dal decreto impugnato e dal ricorso proposto a questa Corte
– non era decorso il termine per la riassunzione, stabilito in un anno dalla norma
richiamata (e trovando applicazione anche la sospensione dei termini processuali,

1969, n.742: v. Cass. n. 4297 del 2004), allora vigente, ed ora ridotto a tre mesi.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato con conseguente rinvio della
causa alla stessa Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, la quale si
uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere la causa ed a regolare le spese
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione,
alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 26
novembre 2013.

prevista dall’i agosto al 15 settembre di ogni anno dall’arti della legge 7 agosto

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