Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5936 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA C.P.M. – COSTRUZIONI PROGETTAZIONE MONTAGGI S.P.A.

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. D.P.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI

19, presso l’avvocato NERI MARIA ROSARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIMATO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1396/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per v. conclusioni del ricorso n.

30066/05, cioè rigetto del ricorso principale con assorbimento del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso al Tribunale di Napoli del 3 ottobre 1988, il curatore del Fallimento della s.p.a. C.P.M. (Costruzioni Progettazioni Montaggi) – premesso che la Società fallita era creditrice nei confronti del Ministero della Difesa dell’importo di L. 27.943.691 a titolo di saldo del corrispettivo di cui all’appalto stipulato con la scrittura privata n. 4 del 13 dicembre 1980, e che vane erano state le richieste di pagamento della predetta somma – chiese che fosse pronunciato decreto ingiuntivo pari alla predetta somma, “con i relativi interessi maturati e maturandi … con riserva di proporre in via autonoma azione per interessi convenzionali”.

Il Presidente del Tribunale di Napoli, con il Decreto n. 4354/88 del 17 ottobre 1988, ingiunse al Ministro della Difesa di pagare al ricorrente detta somma “oltre interessi come richiesti”.

A seguito di opposizione del Ministro della Difesa, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6813/91 del 17 maggio 1991, passata in giudicato, rigettò l’opposizione e confermò il decreto opposto.

2. – Con citazione del 29 luglio 1993, il curatore del Fallimento della s.p.a. C.P.M. – premesso che egli nel succitato ricorso monitorio “si riservava azione autonoma per interessi convenzionali oltre quelli moratori da applicarsi per appalti di opere pubbliche, che si quantificano in L. 119.081.452 di cui L. 65.493.020 quali interessi di mora (D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36) e L. 53.588.432 quali interessi convenzionali, sulla base dei valori prime rate fonte ABI, dal verificarsi dell’obbligazione fino al soddisfo” – convenne il Ministro della Difesa dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che questo dichiarasse il convenuto debitore di detta somma “a titolo di interessi convenzionali e moratori derivanti dall’obbligazione principale già coperta da titolo passato in cosa giudicata” e lo condannasse al pagamento della somma medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In contumacia del convenuto, il Tribunale adito, con la sentenza n. 10725/01 del 7 settembre 2001, dichiarò inammissibile la domanda, ai sensi degli artt. 75 e 182 cod. proc. civ., per difetto di legitimatio ad processum dell’attore, il quale non aveva prodotto il decreto del giudice delegato di autorizzazione a promuovere il giudizio.

3. – Avverso tale sentenza il curatore del Fallimento della s.p.a.

C.P.M., con citazione del 30 ottobre 2002, propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, ivi convenendo il Ministro della Difesa, producendo il decreto di autorizzazione a stare in giudizio, emesso dal giudice delegato in data 21 febbraio 1992, e chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, condannasse il convenuto “al pagamento della complessiva somma di L. 119.081.452 a titolo di interessi convenzionali e moratori, oltre alle ulteriori somme dovute a titolo di interessi convenzionali e moratori maturate fino all’avvenuta liquidazione, oltre ai successivi interessi ex art. 1283 c.c., tutte tali somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.

L’Amministrazione convenuta, costituitasi, nel chiedere la reiezione dell’appello, eccepì preliminarmente l’inammissibilità della domanda in forza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo – che copriva il dedotto ed il deducibile sulla stessa pretesa di credito – ed inoltre la prescrizione (quinquennale o, in subordine, decennale) dei pretesi crediti per interessi fatti valere, non risultando atti interruttivi della eccepita prescrizione anteriori alla citazione in appello.

La Corte adita, con la sentenza n. 1396/2006 del 5 maggio 2006, tra l’altro, “in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto dalla Curatela, in riforma dell’impugnata sentenza, afferma la sussistenza della legittimazione processuale della Curatela e rigetta nel merito la domanda dalla stessa proposta avverso il Ministero della Difesa”.

In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte, quanto al merito delle domande riproposte dal curatore, nell’esaminare l’eccezione di giudicato sollevata dal Ministero convenuto, ha distinto la domanda avente ad oggetto gli interessi moratori e quella avente ad oggetto gli interessi convenzionali: A) per quel che concerne la prima domanda (interessi moratori), ha osservato che il curatore, nel ricorso per decreto ingiuntivo, “aveva formulato esplicitamente “di proporre in via autonoma azione per interessi convenzionali””, con la conseguenza che “la domanda introduttiva del giudizio (atto di citazione del 29 luglio 1993) (…) non può effettivamente trovare accoglimento per quanto concerne gli interessi moratori, atteso che la riserva concerneva unicamente gli interessi convenzionali”; ciò, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7358 del 2000, secondo cui, nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto (nella specie, al risarcimento del danno), chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma, l’azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito esercitabile, sicchè è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci (di danno) non considerate da tale giudicato, come è invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l’oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell’oggetto del primo giudizio, e del conseguente giudicato, con la conseguenza che è ammissibile la domanda (del danneggiato) rivolta alla corresponsione di interessi compensativi, avanzata in un giudizio diverso dal primo (concernente il risarcimento del danno da circolazione di veicoli), qualora lo stesso, nel primo giudizio, si sia riservato di proporla in altra sede; B) per quel che concerne la seconda domanda (interessi convenzionali), ha, innanzitutto, riprodotto il testo del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), osservando al riguardo che, secondo il condiviso orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9653 del 2001, il D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, “hanno dettato una disciplina compiuta per i ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della Pubblica Amministrazione”, e che “mediante la previsione di tempi differenziati circa i ritardi suddetti sono stabiliti prima interessi legali poi interessi di mora, questi ultimi determinati con le modalità e le misure contemplate nell’art. 35, comma 1”; in secondo luogo – dopo aver richiamato le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, comma 3 ed alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 1, (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche) – ha osservato che “si tratta (…) di una disciplina peculiare (e derogatoria rispetto alla normativa del codice civile che risponde all’esigenza di qualificare il ritardo colpevole dell’Amministrazione in relazione alla complessità dei procedimenti per l’erogazione della spesa pubblica, tipizzando detto ritardo colpevole con riguardo ad un tempo ritenuto in astratto sufficiente a svolgere gli accertamenti, i controlli e le formalità necessarie” (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 4080 del 1988), e che “nella disciplina in esame, dunque, è stabilito in modo espresso che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ., comma 2, e ciò impone di escludere, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, la risarcibilità di danni ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, non potendosi ragionevolmente attribuire altro significato all’art. 35, comma 3” (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 3503 del 1994).

4. – Avverso tale sentenza il curatore del Fallimento della s.p.a.

C.P.M. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.

Il Ministro della Difesa, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4 -.

Illogicità manifesta”), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lettera A) e – premesso che “il giudicato non è, e non può essere ostativo nei confronti di altra domanda giudiziale vertente su questione non decisa ed avente una propria autonomia ed una propria individualità” – sostiene che: a) con la domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo (“L. 27.943.691 (…), con i relativi interessi maturati e maturandi (…)”), il ricorrente aveva inteso chiedere unicamente la corresponsione degli interessi legali sulla somma capitale, mentre gli interessi moratori, gli interessi anatocistici, quelli convenzionali, nonchè la rivalutazione monetaria – chiesti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado – sono tutti componenti del “danno” subito dallo stesso ricorrente a causa del ritardo nel pagamento delle rate di acconto del corrispettivo dell’appalto, con la conseguenza che essi non possono ritenersi compresi nel giudicato formatosi sul provvedimento monitorio; b) la domanda per interessi legali formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo e quella per interessi moratori formulata nell’atto introduttivo del successivo giudizio ordinario sono distinte ed autonome, in quanto esse hanno rispettivamente – causa petendi e petitum diversi ed in quanto la domanda per interessi moratori ha, a differenza di quella per interessi legali, natura risarcitoria; con la conseguenza che la domanda per interessi moratori, non dovendo formare oggetto di specifica riserva, non poteva ritenersi compresa nel giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 360 c.p.c., n. 3 -.

Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 – in relazione al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36, L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, art. 1284 c.c., art. 1224 c.c., art. 1283 c.c.. Illogicità manifesta”), il ricorrente principale critica, per altro verso, la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lettera B), sostenendo che: a) il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, prevede che, a seconda dell’entità dei ritardi ivi considerati, sono dovuti, per il ritardo più breve, gli interessi legali e, per i ritardi più lunghi – in più – gli interessi moratori; b) i Giudici a quibus – affermando che gli D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, dettano una disciplina esaustiva in ordine agli interessi dovuti per i ritardi nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo del corrispettivo degli appalti di opere pubbliche, completamente derogatoria della disciplina dettata dal codice civile, e facendone discendere la reiezione della domanda avente ad oggetto gli interessi moratori, quelli compensativi o convenzionali, nonchè la rivalutazione monetaria e gli interessi anatocistici – ha erroneamente interpretato dette disposizioni speciali, perchè, da un lato, non ha considerato che tali disposizioni non contengono affatto la affermata disciplina esaustiva rispetto alla risarcibilità degli ulteriori danni derivanti dai predetti ritardi e, dall’altro – a ben vedere -, ha addirittura omesso di pronunciare e/o di motivare sulla domanda effettivamente proposta.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Non v’è dubbio, innanzitutto, che il Decreto Ingiuntivo n. 4354 del 1988 del 17 ottobre 1988, pronunciato dal Presidente del Tribunale di Napoli, con il quale – a seguito della domanda del curatore del Fallimento della s.p.a. C.P.M. di pagamento della somma di L. 27.943.691, a titolo di saldo del corrispettivo di cui all’appalto stipulato con la scrittura privata n. 4 del 13 dicembre 1980, “con i relativi interessi maturati e maturandi” – è stato ingiunto al Ministro della difesa di pagare al ricorrente detta somma “oltre interessi come richiesti”, è passato in cosa giudicata per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6813/91 del 17 maggio 1991 -passata in giudicato -, di rigetto dell’opposizione proposta dallo stesso Ministro della difesa.

2.2. – Le censure formulate dal ricorrente principale con i due motivi in esame attengono, per un verso, alla determinazione dell’oggetto di detto giudicato e, per l’altro, all’interpretazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), operate dai Giudici a quibus: secondo il ricorrente principale, per effetto della riserva contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo – “con riserva di proporre in via autonoma azione per interessi convenzionali” – la predetta domanda di pagamento degli interessi maturati e maturandi avrebbe dovuto essere intesa come riferita ai soli interessi legali, restandone perciò esclusi sia gli interessi moratori sia quelli convenzionali conseguentemente azionabili in via autonoma, come nella specie.

Tali censure sono infondate.

E’ noto che, secondo diritto vivente (cfr. le sentenze delle sezioni unite nn. 226 del 2001, 13916 del L 2006, 24664 del 2007, nonchè, ex plurimis, la conforme sentenza n. 21200 del 2009), l’interpretazione del giudicato – essendo il comando in esso contenuto assimilabile agli “elementi normativi” – deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, con la conseguenza che gli eventuali errori di interpretazione dello stesso sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, e con l’ulteriore conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dai giudice di merito.

E’ altresì noto che, secondo il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, il decreto ingiuntivo irrevocabile acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto di credito in esso consacrato, al rapporto di cui tale diritto è oggetto ed al titolo sul quale il credito ed il rapporto si fondano (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4510 e 16540 del 2006).

Alla luce di tali orientamenti, si tratta di individuare l’oggetto del giudicato sostanziale formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 4354/88 del 17 ottobre 1988 – che condanna il Ministro della difesa al pagamento della somma capitale di L. 27.943.691 “oltre interessi come richiesti”, cioè, secondo la domanda dello stesso curatore fallimentare, “i relativi interessi maturati e maturandi” -, tenuto conto che tale decreto è stato pronunciato nell’ambito di un contratto di appalto di opera pubblica concluso dalle parti, che il titolo fatto allora valere concerneva capitale ed interessi, questi ultimi relativi a ritardi nel pagamento del saldo del corrispettivo, e che le domande di interessi fatte valere a vario titolo (interessi moratori e convenzionali) nella presente controversia si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale ed al medesimo capitale di cui al predetto decreto ingiuntivo. Ne consegue che l’individuazione dell’oggetto di detto giudicato – inteso come “norma” della concreta fattispecie allora esaminata – non può prescindere dall’interpretazione di tale “norma” nel contesto della disciplina “generale ed astratta” – di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, applicabile ratione temporis – regolante il diritto dell’appaltatore agli interessi nel caso di ritardi nei pagamenti del saldo, come appunto nella specie.

Orbene, la piana lettura dei menzionati artt. 35 e 36 – nel testo modificato dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 2, (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche) – rende evidente che tali disposizioni, nel prevedere parametri, entità e decorrenza degli interessi a seconda dei ritardi dell’amministrazione, superiori a predeterminati termini dilatori, nell’emissione del titolo di spesa a favore dell’appaltatore, e nell’assicurare a quest’ultimo un ristoro correlato al costo del denaro (cfr. l’art. 35, comma 1, secondo periodo), sono da considerare sia del tutto “compiute” rispetto materia disciplinata, sia “speciali”, e quindi derogatorie, rispetto alla “generale” disciplina dettata dal codice civile nella stessa materia, com’è del resto attestato dalle specifiche “norme di chiusura”, di cui al citato art. 35, comma 3, secondo cui “Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno à sensi dell’art. 1224 cod. civ., comma 2”, ed al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 741 del 1981 (recante la rubrica “Interessi per ritardato pagamento”), secondo cui “Sono nulli i patti in contrario o in deroga” (cfr., al riguardo, la sentenza delle sezioni unite n. 9653 del 2001, nonchè la sentenza n. 10692 del 2005).

E’ allora agevole concludere che l’espressione “oltre interessi come richiesti” di cui al decreto ingiuntivo passato in giudicato – doverosamente interpretata nel contesto di tale disciplina speciale, nonchè in riferimento alla stessa domanda proposta dal curatore fallimentare, di condanna al pagamento della somma capitale “con i relativi interessi maturati e maturandi” – non può intendersi che come comprensiva di tutti gli interessi da ritardo, di cui al citato combinato disposto del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, fatti valere con la domanda di ingiunzione.

Da ciò consegue che il curatore del Fallimento della s.p.a. C.P.M. – a seguito della pronuncia di detto decreto ingiuntivo e del passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Napoli di rigetto dell’opposizione, ed a fronte della specifica e minuziosa disciplina di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 – era munito, quanto alla somma capitale ed a tutti gli interessi da ritardo fino ad allora maturati, di un titolo esecutivo per crediti certi, liquidi ed esigibili (art. 474 cod. proc. civ., comma 1).

2.3. – Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi – con specifico riferimento alla censura che fa leva sulla riserva contenuta nella domanda di ingiunzione (“con riserva di proporre in via autonoma azione per interessi convenzionali”) – che questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenerne l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., la sentenza delle sezioni unite n. 23726 del 2007, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 15476 del 2008).

Nella specie, le considerazioni che precedono consentono di affermare che – a prescindere da ogni valutazione sul significato da attribuire all’ambigua espressione “interessi convenzionali” – il curatore del Fallimento della s.p.a. C.P.M., al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, disponeva di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentivano di far valer contestualmente i crediti dovutigli sia per il capitale (saldo del corrispettivo dell’appalto) sia per tutti gli interessi (moratori) allo stesso spettanti in forza del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36.

2.4. – Infine, quanto al profilo di censura, con il quale si denuncia il vizio di “omessa pronuncia e/o di motivazione” concernente la domanda “degli interessi convenzionali e compensativi, degli interessi sugli interessi, della rivalutazione monetaria” (cfr.

Ricorso, pag. 33), lo stesso è inammissibile sia perchè è proposto in modo palesemente contraddittorio (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 15882 del 2007, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, con un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il primo implicando la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e traducendosi in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo presupponendo, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito e la sua soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perchè è formulato in modo generico, in esso accomunandosi titoli per interessi del tutto disomogenei tra loro, sia perchè la reiezione degli altri motivi di ricorso sulla base delle precedenti considerazioni comporta ex se l’inammissibilità del profilo di censura in esame.

3. – Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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