Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5936 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.5936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26021-2019 proposto da:

SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 54, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA PELLEGRINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI

DEGLI STROZZI 34, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DE

LORENZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3992/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RITENUTO

– che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 giugno 2019 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 25 luglio 2017, con la quale è stata annullata la deliberazione di esclusione dalla SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma soc. coop. sociale di lavoro a r.l., adottata per la ritenuta inerzia della socia nella partecipazione alla vita sociale, in particolare alle ultime due assemblee del 30 aprile 2013 e 30 aprile 2014;

– che avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società, sulla base di due motivi;

– che vi resiste con controricorso la socia C..

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., avendo la corte territoriale ritenuto l’appello aspecifico, mentre i capi della decisione fatti oggetto di impugnazione erano stati chiaramente individuati, avendo l’appellante ribadito che in una cooperativa sociale è richiesta una partecipazione attiva, con obbligo di presenziare alle assemblee, in mancanza dovendo provvedersi al rilascio di una delega ad altri;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2286 c.c., dell’art. 2521, comma 3, n. 7, dell’art. 2533 c.c., comma 1, n. 1, in quanto la corte territoriale, dopo avere ritenuto inammissibile l’appello, ha comunque provveduto nel merito, affermando che non potesse escludersi il socio che non partecipa alle assemblee per ragioni di malattia, laddove, invece, il giudice è tenuto solo verificare che ricorra una causa di esclusione prevista dallo statuto – come nella specie, in ordine alla mancata partecipazione a due assemblee consecutive quale ragion di esclusione – che resta insindacabile nei suoi contenuti; ed il socio impossibilitato avrebbe dovuto, comunque, conferire la delega ad altri, essendo una cooperativa sociale governata da regole che rendono di particolare rilievo la partecipazione attiva dei soci;

– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) infondato il primo motivo, concernente la pretesa simulazione del rapporto associativo; b) aspecifico il secondo motivo, relativo alle ragioni circa l’esclusione della socia per la mancata partecipazione a due assemblee, in quanto l’appellante, dopo avere denunziato il preteso errore del primo giudice, avrebbe dovuto anche sostenere l’assunto con argomenti e richiami a fondamenti diversi: mentre, nella specie, la società si è limitata ad insistere nelle medesime affermazioni – la necessità che il socio partecipi, in modo diretto o delegato, alle assemblee – eludendo la decisione del tribunale, laddove ha evidenziato la natura meramente facoltativa del conferimento della delega ad altri; O infondato il terzo motivo, relativo alla concorrenza sleale posta in essere dalla socia;

– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale ha chiarito di ritenere non sufficientemente specifico l’appello, proprio in quanto esso non si confrontava con la motivazione esposta dal tribunale, ma insisteva unicamente nei medesimi assunti: in tal modo, non provvedendo a confutare affatto l’affermazione del primo giudice; ed il motivo odierno palesa, nella sua stessa esposizione, che il rilievo del giudice di appello era fondato, posto che nuovamente non prospetta critiche, ma si limita a ripetere l’apodittico assunto;

– che questa Corte ha da tempo chiarito (cfr. Cass. 5 ottobre 2018, n. 24549, non mass.; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22781) come il requisito della specificità dei motivi, dettato dall’art. 342 c.p.c. per la rituale proposizione dell’atto di appello, esiga, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, poichè la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice;

– che il secondo motivo è inammissibile, perchè la corte d’appello, come sopra illustrato, non ha affatto provveduto nel merito in ordine alle questioni che l’odierno motivo propone, essendosi, invece, nella decisione sub b) supra riassunta, limitata a reputare l’appello proposto, quanto al motivo de quo, in violazione dell’art. 342 c.p.c.;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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