Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5935 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5935 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 7310-2013 proposto da:
P1CCIRILLO MARIA PCCMRA34P48G 903X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA T. FORTIFIOCCA 9, presso lo studio
dell’avvocato IEMBO ELENA, rappresentata e difesa dall’avvocato
RICCI TOMMASO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 775/2011 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO del 17.7.2012, depositato il 26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 giugno 2011, presso la Corte di appello di Salerno,
Maria PICCIRILLO proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di
equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi al Tribunale
di Catanzaro, nei confronti del Comune di Catanzaro, avente ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti per effetto di un infortunio occorsole in data 30.1.2000
mentre percorreva il marciapiede di via G. Alberti, in Catanzaro, con atto di
citazione notificato in data 27.4.2004, definito con sentenza pubblicata il 6
novembre 2009.
La Corte di appello di Salerno, con decreto in data 6 luglio 2012, dichiarava
inammissibile il ricorso ritenendo non soddisfatto l’onere probatorio, gravante sulla
parte ricorrente, di dimostrare la tempestività della propria iniziativa giudiziaria — ai
sensi della legge n. 89 del 2001, art. 4 – in quanto al momento della proposizione
della domanda non era stato dedotto se la sentenza era divenuta irrevocabile o
meno, e nonostante il rinvio per la trattazione, non era stata prodotta copia
conforme della sentenza, né documentata la definitività del procedimento
presupposto ovvero la sua pendenza.

Ric. 2013 n. 07310 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

Avverso tale decisione la PICCIRILLO ha proposto ricorso per Cassazione, affidato
ad un unico motivo; resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 con riferimento all’accertamento del dies a quo

ricorrente, la corte di merito avrebbe disatteso il consolidato principio secondo cui
non può ascriversi alla parte un’asserita carenza probatoria superabile con
l’esercizio dei poteri d’iniziativa di ufficio, né ignorare la richiesta di parte ricorrente
di acquisire gli atti del processo presupposto.
La censura è fondata.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole di durata del processo, per “definitività” della
decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la
proponibilità della domanda, s’intende, in relazione al giudizio di cognizione, il
passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, con la conseguenza che
spetta all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in
relazione all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del
giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a
seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all’art.
325 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 3826 del 2006 e Cass. n. 15939 del 2009).
In particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010 – pronunciata in fattispecie
analoga alla presente – questa Corte ha ribadito che, “ai fini della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24 marzo 2001, n.
89, art. 4, sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del
termine di durata ragionevole si assume verificata, allorché sia stata emessa la
Ric. 2013 n. 07310 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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dal quale far decorrere la domanda di equa riparazione. In sintesi, ad avviso della

relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la
proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 11231 del 2003), spettando comunque
all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel
quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello

(Cass. n. 3826 del 2006)”.
Nella specie, i Giudici salernitani hanno, in palese violazione dei ribaditi principi,
dichiarato inammissibile il ricorso, per intempestività della sua proposizione,
onerando la ricorrente della prova della tempestività del ricorso in riferimento al
termine di impugnazione.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato con conseguente rinvio della
causa alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale si
uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere la causa ed a regolare le spese
del presente grado del giudizio.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione,
alla Corte di appello di Salerno diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il 26
novembre 2013.

spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all’art. 325 c.p.c.

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