Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5935 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11613/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ISABELLA MARIA R. DE BARI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 28/7/11 del 16 marzo 2011 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a C.T., nella parte in cui disponeva il recupero a tassazione della plusvalenza Irpef maturata sull’atto di vendita (febbraio 2003), di un appezzamento di terreno edificabile con entrostante villa di campagna.

In particolare, ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale che oggetto della compravendita in questione non fosse un terreno edificabile con entrostante casa di abitazione, bensì proprio quest’ultima con terreno pertinenziale; trattandosi, inoltre, di casa di abitazione acquistata più di cinque anni prima della cessione, non sussisteva “reddito diverso” suscettibile di produrre plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 81 (poi art. 67), comma 1, lett. b) T.U.I.R..

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., la C..

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 1, lett. b e art. 82, commi 1 e 2 (ora, artt. 67 e 68) T.U.I.R.; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso che, nella specie, si vertesse di vendita di terreno edificabile.

p. 2.2 Il motivo non può trovare accoglimento, risultando per più ragioni finanche inammissibile.

Si osserva innanzitutto come esso faccia valere un vizio di violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento, su citata, non già un vizio di motivazione; esso si incentra, in altri termini, sulla deduzione di un’erronea ricostruzione della fattispecie “astratta” (come appunto risultante dalla suddetta normativa), in contraddizione con una prospettazione del vizio che, al contrario, muove da una asseritamente erronea ricostruzione della fattispecie “concreta”, così come risultante dagli atti di causa.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate lamenta il fatto che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato il contratto di compravendita, identificandone l’oggetto nella “casa di abitazione” entrostante il terreno edificabile, mentre tutta una serie di elementi fattuali deponevano per la vendita, nella specie, di un “terreno edificabile”.

Ora, la mancata considerazione di tutti questi elementi di prova potrebbe al più concretare un vizio di natura motivazionale, suscettibile in quanto tale di essere fatto valere ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Senonchè, di una siffatta censura fa difetto, nell’illustrazione del motivo, l’elemento costitutivo rappresentato dalla evidenziazione dei passaggi motivazionali dai quali dovrebbe evincersi l’illogicità del ragionamento seguito dal giudice e l’erroneità del processo formativo del suo convincimento; ciò, in particolare, a fronte di quanto esposto dal giudice di appello, il quale ha ritenuto di anteporre a tali elementi quelle circostanze, ritenute provate, attestanti invece il fatto che oggetto della vendita fosse proprio la casa insistente sul terreno, e che quest’ultima fosse adibita, da più di cinque anni, a dimora della contribuente e della sua famiglia.

Va d’altra parte considerato che – quand’anche valorizzato nel suo sostrato sostanziale volto far valere un vizio della motivazione – il motivo in esame sarebbe parimenti inammissibile; in quanto chiaramente mirato a suscitare, nella presente sede di legittimità, la considerazione di tipici risvolti fattuali della controversia (quelli appunto su elencati); come tali riservati al vaglio insindacabile del giudice di merito.

p. 2.3 Nemmeno, infine, il motivo in esame risulterebbe validamente proposto quand’anche venisse riferito alla violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, come pure il ricorso potrebbe indurre a ritenere là dove si afferma (pag. 6): “il vero è che la censurata pronuncia è il frutto di una “malaccorta esegesi” praticata dal giudice di merito”; eventualmente riferita quest’ultima non alla norma ma al contratto.

Sotto questo profilo, è ben vero che si tratterebbe in tal caso di censura effettivamente formulabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; e tuttavia, con richiamo non già alla normativa impositiva di riferimento ma, a tutto concedere, alle disposizioni legislative concernenti, appunto, l’interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.).

Aspetto, quest’ultimo, non coltivato nel ricorso e, ad ogni modo, anch’esso inidoneo a consentire nella specie – a fronte dell’interpretazione, non implausibile, offerta del giudice di merito – una ricostruzione ermeneutica differente da quella censurata. Si richiama, in ordine ai limiti di rilevanza, in sede di legittimità, degli errori di interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, l’orientamento consolidato di cui in Cass. nn. 17168 del 09/10/2012; 22230 del 20 marzo 2014; 2465 del 10/02/2015; 11193 del 17/07/2003; 8360 del 21 aprile 2005; 15197 del 6 agosto 2004; 12123 del 23 maggio 2006; 8101 del 21 aprile 2015.

In definitiva, non si ritiene che il ricorso sia in grado di sovvertire la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Va anzi qui aggiunto che, nell’intangibilità dell’oggetto contrattuale così come appurato dal giudice di merito, la soluzione giuridica qui contestata appare corretta anche alla luce dell’orientamento di legittimità secondo cui: “in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche quelle di terreni già edificati” (Cass. n. 4150 del 21/02/2014; così Cass. n. 15629/14).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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