Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5935 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10835/2017 proposto da:

X.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di

Rienzo n. 8, presso lo studio dell’avvocato Antonio Andreozzi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Andreucci, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna – Sezione

Minorenni;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Vincenzo Andreucci che si

riporta;

udita la relazione della causa svolta alla pubblica dal Cons. Dott.

Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. X.E. ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna aveva rigettato la sua domanda di autorizzazione alla permanenza in territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

2. Il grave precedente penale riportato dal richiedente, condannato per i reati di rapina e violenza sessuale, in relazione a fatti commessi nel novembre 2014, a pochi giorni di distanza dalla nascita della figlia, e la pericolosità sociale avrebbero attestato l’inidoneità genitoriale del richiedente.

3. La Corte di appello di Bologna, adita da X., con decreto n. 38 del 2017, ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni, apprezzando come non dimostrati i gravi motivi connessi allo sviluppo della minore ed il pericolo di danno o pregiudizio che avrebbe potuto derivare alla stessa dall’allontanamento del padre; la bambina sarebbe stata sufficientemente accudita e tutelata nel suo ambiente familiare, costituito dalla madre e dalla nonna materna e dal marito di quest’ultima.

4. La Corte di merito ha ritenuto non utilizzabile lo strumento di cui all’art. 31, comma 3, del T.U. Immigrazione – la cui unica ratio è quella di tutelare i minori – in quanto nella fattispecie in esame esso avrebbe avuto la sola finalità di consentire al padre la permanenza in Italia, nonostante il grave comportamento pregresso e l’assenza di elementi che ne facessero ritenere la futura riabilitazione.

5. Ricorre per la cassazione del provvedimento il sig. X. con due motivi illustrati da memoria.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 1529 del 2019, questa Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, ritenuta la parziale oggettiva coincidenza tra le questioni poste dal presente ricorso con quelle oggetto di altra ordinanza, la n. 29862 del 2018, con cui erano stati rimessi gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale ulteriore rimessione alle Sezioni Unite Civili sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione (anche in ipotesi di primo rilascio e non solo di revoca dell’autorizzazione), ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

All’esito della intervenuta decisione delle Sezioni Uniti Civili, con sentenza n. 15750 del 2019, la causa è stata portata all’odierna udienza di discussione, in cui le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere: a) la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per avere la Corte di merito omesso di verificare, in concreto ed effettivamente, la sussistenza dei gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore dedotti dal ricorrente a sostegno della domanda di autorizzazione alla permanenza in Italia, incorrendo, altresì, in un macroscopico errore nella lettura della relazione del 25 febbraio 2016 dei Servizi sociali, rilevante ai fini della decisione

I giudici di appello non avrebbero verificato, in concreto ed effettivamente, con riferimento alla situazione attuale, l’idoneità di X.E. ad esercitare il ruolo paterno ed a realizzare un positivo rapporto con la figlia, omettendo di compiere una effettiva valutazione comparativa, in termini di attualità, delle esigenze connesse alla revoca del permesso di soggiorno del richiedente e delle esigenze della figlia.

Non sarebbero state effettuate le indagini necessarie, espressamente richieste dal ricorrente e dirette ad accertare la sussistenza dei gravi motivi, della idoneità paterna del richiedente e del rapporto psicoaffettivo con la figlia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione quanto all’omesso esame e decisione sulla richiesta di ulteriori accertamenti, espressamente formulata nelle conclusioni del reclamo.

3. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha compiuto una piena disamina delle relazioni dei Servizi sociali che sono stati, nel tempo, chiamati a monitorare il nucleo familiare del ricorrente e, quindi, il rapporto tra questi e la figlia, nata il 14.11.2014, dapprima su iniziativa del Tribunale per i minorenni e, successivamente, su richiesta della stessa Corte di merito, in sede di reclamo.

3.1. Segnatamente, della prima relazione, quella del 25.2.2016, si valorizza, nell’impugnato decreto, come essa per le condotte analisi e redatte conclusioni abbia coperto un periodo temporale, durato oltre un anno, in cui il ricorrente si trovava a scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In siffatto obiettivato contesto, i Servizi avevano potuto apprezzare la condivisione di ogni tappa di sviluppo della minore da parte del padre e di questi l’aiuto fornito, nella gestione della piccola, alla giovane compagna che, nel frattempo, aveva trovato un’attività lavorativa.

Chiara è quindi nell’impugnato provvedimento l’evidenza che le conclusioni, positive, raggiunte dai giudici di merito sarebbero state sostenute da una più complessa fattualità in cui centrale era il rapporto in essere tra il ricorrente e la famiglia di origine presso la quale il primo si trovava ancora a convivere, insieme alla propria compagna ed alla minore.

3.2. Nella valutazione della successiva relazione, intervenuta il 27 gennaio 2017, la Corte di merito dà invece conto di un mutato quadro fattuale per il quale: il padre, non più in custodia cautelare ma ormai in espiazione pena, si trovava detenuto dal 13 agosto 2016 presso la Casa circondariale di Forlì, con un fine pena, presumibile, all’agosto dell’anno successivo; la diversa composizione dei rapporti tra madre della piccola e nonna: la prima, rispetto alla quale si valorizza dalla Corte di merito il positivo giudizio espresso dai Servizi sociali, non lavorava più ed accudiva la bambina e l’unico reddito era quello della nonna.

3.3. Per i segnalati passaggi la Corte di appello evidenzia come nel nuovo definito contesto non vi era più accenno al ruolo del padre e dal primo muovendo, esclude che l’allontanamento del ricorrente possa provocare un grave pregiudizio alla minore, nel carattere limitato nel tempo limitato della relazione affettiva dal primo instaurata con la figlia e nel valorizzato ruolo di responsabilità assunto dalla madre all’interno di un nucleo familiare.

3.4. A fronte di siffatta motivazione, le censure mosse in ricorso al decreto impugnato vogliono sostenere e valorizzare, per una lettura unidirezionale ciel dato investigato in atti, la relazione affettiva ed il ruolo assunto dal padre nei primi momenti di vita della figlia.

La censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento e, per l’effetto, le novità che quel medesimo circuito familiare ha conosciuto, una volta venuto meno il periodo degli arresti domiciliari in cui il ricorrente si è inizialmente trovato.

Con una motivazione che non si espone pertanto a censura in questa sede per la dedotta violazione di legge, la Corte di appello, con pieno governo della prova, ha escluso – per una lettura del ruolo paterno che si è dispiegata nel tempo in ragione delle evidenze occorse al nucleo familiare – che l’improvviso allontanamento del ricorrente avrebbe inciso sull’equilibriò psicologico della figlia e tanto sia direttamente che per il sostegno dato alla famiglia nella cura ed accudimento della minore.

3.5. Risponde a consolidata affermazione di questa Corte di legittimità quella per la quale, nell’applicazione dell’istituto dell’autorizzazione temporanea a permanere in territorio italiano data al genitore di minore alle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, il giudice del merito, al di fuori di ogni automatismo che lasci discendere il diniego dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero, è chiamato ad operare, attraverso un esame circostanziato del caso, un giudizio di bilanciamento, secondo criteri di proporzione e ragionevolezza, tra le ragioni dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e quelle al bene della vita costituito dall’unità della famiglia e dalla reciproca assistenza tra i suoi componenti nel superiore interesse del minore, al quale detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto (SU 15750/2019; SU 21799/2010).

I “gravi motivi” che integrano uno dei presupposti di operatività della norma, destinati ad entrare in bilanciamento nel senso indicato, postulano l’esistenza di relazioni affettive tali da lasciare ritenere, a tutela dell’interesse del singolo alla vita familiare, che il genitore, tenuto altrimenti ad allontanarsi dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza, rappresenti figura di riferimento per lo sviluppo psicofisico del minore e tanto anche per l’indispensabilità del ruolo di accudimento dal medesimo assolto all’interno del nucleo familiare, nell’assenza di altre figure o nella impossibilità delle stesse di prestare le necessarie cure.

4. La Corte di appello ha dato piena applicazione agli indicati principi non esponendosi a censura di legittimità con il definire per le segnalate evidenze, il carattere limitato nel tempo avuto dalla relazione padre-figlia e la centralità del ruolo della madre, coadiuvata, per le necessità materiali, dalla famiglia di origine del compagno, che ha preso in carico della madre e della minore le relative necessità economiche.

5. La Corte di merito in forza degli operati accertamenti neppure si espone a censura là dove ha preso le mosse dalla vicenda giudiziaria del ricorrente, e dalle conseguenti ragioni di pericolosità della sua condotta, per poi passare a valutare le vicende familiari dell’istante.

Il carattere prioritario della stima dell’interesse superiore del minore, parametro normativo al cui rispetto è tenuto il giudice, è affidato ad un apprezzamento di fatto che, ove sorretto dal dettagliato scrutinio della situazione familiare dal primo goduta, resta capace, per natura e contenuti, di soddisfare la dovuta tutela delle ragioni familiari e non può dirsi violato là dove, nell’ordine delle questioni esaminate nel condotto accertamento, il giudice di merito abbia inizialmente rivolto il proprio accertamento alle attività di rilievo penale.

6. La lettura delle relazioni che si offre nell’impugnato decreto consente agevolmente di rigettare anche il secondo motivo di ricorso.

Escluso il contrasto tra gli esiti delle relazioni là dove ogni diverso loro contenuto ha trovato spiegazione nel tempo di rispettivo svolgimento (solo la prima relazione fotografava, durante il periodo della misura cautelare degli arresti domiciliari, il legame tra padre e figlia ed il contributo dal primo dato alla compagna, in quel periodo impegnata in attività lavorativa), per situazioni fattuali debitamente segnalate, resta poi fermo il principio, costante nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, per il quale la scelta di disporre c.t.u. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ove congruamente motivata e là dove non venga censurata l’omessa valutazione di un fatto specifico se non in una prospettiva di rivisitazione fattuale (tra le altre: Cass. n. 7472 del 23/03/2017).

7. Il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato.

Nulla sulle spese nella natura del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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