Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5934 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25478-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPA MICIELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3000/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata l’08/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa su tre avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate a G.R., la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l’appello dell’Agenzia contro la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi, inammissibile perché tardivo. E ciò dopo aver evidenziato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 17 giugno del 2013 e non era stata notificata e che l’appello era stato notificato a mezzo posta con atto spedito il 3 febbraio 2014;

2. l’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1, e 2, art. 38, comma 3, art. 51, comma 2, degli artt. 327 e 155 c.p.c., nonché dell’art. 2963 c.c., in relazione alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis anteriore alla modifica apportata a tale comma dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 362”;

3. il contribuente si è costituito con controricorso e ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il motivo è fondato.

La CTR non ha tenuto conto del fatto che il termine, nel complesso di sei mesi e 46 giorni – sei mesi ex art. 327 c.p.c.; 46 giorni L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1, nella versione applicabile ratione temporis -, scadendo di sabato – sabato 1 febbraio 2014 – era prorogato – ai sensi dell’art. 155 c.p.c. – al successivo lunedì: lunedì 3 febbraio 2014, giorno in cui l’appello – secondo quanto nella sentenza si dà conto risulti – era stato spedito.

2. vanno richiamati i seguenti principi di diritto:

“La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito”, (Sez. 6-5, Ord. n. 23375 del 2016. Il principio è affermato con riguardo al termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ma ha dichiaratamente valenza generale e quindi è riferibile anche al termine per proporre appello);

“Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2005 (Cass. n. 6728 del 04/05/2012);

38

3. deve evidenziarsi che nella “memoria ex art. 380-bis c.p.c.” depositata dal contribuente e datata 3 gennaio 2022, viene eccepito che l’Agenzia, in realtà, non avrebbe “mai offerto in produzione nel secondo grado di giudizio” la ricevuta di spedizione dell’atto di appello. L’eccezione in memoria non è utile ad attaccare l’accertamento sul fatto processuale eseguito dalla CTR: “il ricorso risulta proposto solamente il 3 febbraio 2014”;

4. in ragione di quanto precede il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame dell’appello dell’Agenzia delle Entrate oltre che per le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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