Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5934 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. I, 11/03/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 11/03/2010), n.5934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8074/2006 proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), L.L. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato SCHIAVONE FABRIZIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PICA Mario, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), nella

qualità di mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già Banca di Roma Spa),

già denominata Banco di Santo Spirito Spa dalla fusione per

incorporazione del Banco di Roma Spa nel Banco di Santo Spirito Spa,

quest’ultimo già conferitario della Cassa di Risparmio di Roma, in

persona dei Quadri Direttivi pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso l’avvocato LUDINI ELIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato IANNARILLI Bruno, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 26 settembre 1998, la s.p.a. Banca di Roma convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri i coniugi R.A. e L.L., chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti – ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – dell’atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai predetti coniugi in data (OMISSIS) ed avente ad oggetto un appartamento e la nuda proprietà di altro appartamento, entrambi siti in (OMISSIS).

A sostegno della domanda, la Banca di Roma espose che: a) era creditrice, nei confronti della s.r.l. L. M.-Lavorazioni Metalli e dei convenuti – questi ultimi nella loro qualità di fideiussori sia di tale Società sia di altra società, la s.p.a. Sud Leasing -, della somma di L. 322.899.260; b) tale somma era portata dal decreto ingiuntivo n. 1329/93, emesso dal Presidente del Tribunale di Velletri in data 23 novembre 1993 e dichiarato esecutivo il 27 maggio 1994; c) il provvedimento monitorio era stato chiesto ed ottenuto a seguito della revoca, da parte della Banca di Roma, delle aperture di credito a favore della società L. M., avvenuta in data (OMISSIS); d) la costituzione del predetto fondo patrimoniale era stata effettuata dai coniugi R.- L. dopo che la Banca creditrice aveva, formalmente ma inutilmente, costituito in mora la società debitrice ed i suoi fideiussori e, quindi, depositato la domanda di ingiunzione, sicchè sussistevano tutti i presupposti dell’esperita azione revocatoria.

Costituitisi, i convenuti negarono di esser debitori della Banca di Roma, deducendo che essi, con la lettera del 15 giugno 1994, avevano comunicato all’istituto di credito di aver ceduto la loro quota di partecipazione alla società L. M. – pari al cinquanta per cento del capitale sociale – al sig. V.R., il quale si era impegnato a subentrare nelle fideiussioni dagli stessi prestate; eccepirono, altresì, la mancata preventiva escussione della debitrice principale L. M. e contestarono, in ogni caso, di aver costituito il predetto fondo patrimoniale per recar pregiudizio alle ragioni della Banca di Roma.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 895/01 del 9 giugno 2001, dichiarò l’inefficacia, nei confronti della Banca attrice, di detto atto di costituzione di fondo patrimoniale.

2. – I coniugi R.- L. impugnarono tale decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, in contraddittorio con la s.p.a.

Capitalia – succeduta alla s.p.a. Banca di Roma -, con la sentenza n. 674/05 del 10 febbraio 2005, rigettò l’appello.

In particolare, la Corte ha osservato che: a) è certa la sussistenza di una ragione di credito della Banca di Roma nei confronti dei coniugi R.- L., come è dimostrato dalla circostanza, dagli stessi dedotta, secondo cui essi, allorquando avevano ceduto la loro quota di partecipazione alla L.M. al sig. V.R., avevano convenuto che quest’ultimo sarebbe subentrato nelle fideiussioni dai medesimi prestate alla Banca di Roma; b) inoltre, “La ragione di credito individuata dal giudice di primo grado, non oggetto di specifica censura e che qui non può che essere confermata avendo la banca depositato il decreto ingiuntivo ottenuto, la lettera di impegno fideiussorio, lo scoperto bancario del debitore principale e la revoca del conto, antecedentemente alla costituzione del fondo patrimoniale, determinano il rigetto dell’appello”; c) non è accoglibile la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui l’obbligo assunto dal predetto acquirente della quota sociale di subentrare nelle fideiussioni prestate dai coniugi R.- L. valeva a liberare questi ultimi dalla prestata garanzia, in quanto – posto che l’art. 1268 cod. civ., richiede che il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore delegante -, nella specie, la Banca di Roma non aveva neppure risposto alla comunicazione di cessione della quota sociale, fattale dai coniugi R.- L. in data (OMISSIS); d) “Nel caso in esame la “cessione” della propria qualità di fideiussori dimostra la consapevolezza del debito. Proprio perchè essi fideiussori erano sicuramente edotti delle gravi difficoltà e dei debiti accumulati dalla società garantita (nelle more dichiarata fallita) essendo soci al 50%, deve ritenersi che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale avvenuto quando ormai il credito della banca era lievitato in maniera rilevante, aveva solo lo scopo di sottrarre tali beni al pericolo di una esecuzione coattiva. L’atto di costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), quindi, compiuto dai coniugi appellanti, (…) rientrando nel genus degli atti a titolo gratuito, è soggetto ad azione revocatoria da parte del creditore ex art. 2901 c.c., essendo pregiudizievole ex se. La costituzione del fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi, dal momento che neppure in tal caso l’atto di costituzione trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, nè integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge. Inoltre, tale atto, creando un patrimonio di scopo che rende aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.) i beni in esso ricompresi, riduce la garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del suo debitore prevista dall’art. 2740 cod. civ.” (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 107 del 1990).

3. – Avverso tale sentenza R.A. e L.L. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, la s.r.l. Capitalia Service J. V., quale mandataria della s.p.a. Capitalia (già s.p.a. Banca di Roma).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1268 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti criticano la sentenza impugnata, sostenendo che:

a) sulla base dei documenti prodotti in corso di causa e, segnatamente, della cessione della loro quota di partecipazione sociale nella L. M. al sig. V.R., garanti della s.r.l.

dovevano ritenersi non già essi stessi, ma il sig. V. e la s.r.l. INOXY (la quale, con missiva del 15 marzo 1995, aveva comunicato alla Banca di Roma di essere divenuta socia della L. M. al cinquanta per cento e di avere l’intenzione di rilevare la maggioranza delle quote della L. M.); h) “(…) contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’art. 1268 c.c., posto a base della pronuncia dei Giudici d’appello parla esclusivamente del debitore esecutato e non del fideiussore e nessuna norma è riferita in ordine alle comunicazioni del fideiussore al delegatario, così come invece è previsto per il debitore. Riteniamo pertanto che le comunicazioni di avvenuta cessione effettuate dai fideiussori alla banca li abbiano liberati da qualsivoglia obbligazione nei confronti dell’istituto di credito. In ogni caso, anche qualora si volessero ritenere i ricorrenti debitori della Banca di Roma, le suaccennate comunicazioni avrebbero in ogni caso liberato gli stessi dagli obblighi verso la banca”.

Con il secondo motivo (con cui deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti criticano per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che, nella specie, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta azione revocatoria, in quanto la Banca di Roma, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dato la prova nè cella sussistenza di ragioni di credito nei confronti dei ricorrenti, nè, in particolare, dello squilibrio notevole tra le residue garanzie patrimoniali e l’ammontare dei presunti debiti degli stessi ricorrenti.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), giacchè con l’azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all’esercizio delle azioni esecutive che l’art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia;

inoltre, poichè l’actio pauliana ha la funzione dì ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, da un lato, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, nel caso in cui – quale quello di specie – vi sia stata costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova, e dall’altro lato, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi – quale quella di specie (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera b) – di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano invece rilevanza nè l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 966, 15310, 17418 del 2007 e 24757 del 2008).

2.2. – Ciò premesso, entrambi i motivi di censura sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Quanto al primo motivo – volto a contestare la accertata qualità dei ricorrenti come debitori, in quanto fideiussori, nei confronti della Banca di Roma -, esso è innanzitutto inammissibile, nella parte in cui si fonda sulla mera riproposizione di una diversa valutazione dei fatti di causa (cessione a terzo della quota di partecipazione alla società L. M. e, meramente allegata, assunzione dell’obbligo del terzo cessionario di subentrare nella fideiussione prestata dai coniugi R.- L.), perchè tale versione dei fatti è stata ritenuta comunque irrilevante dai Giudici a quibus; in punto di diritto, con l’esatto rilievo che l’art. 1268 cod. civ., comma 1, subordina la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore e, in punto di fatto, con il rilievo che la Banca di Roma non aveva neppure risposto alla comunicazione di cessione fattale dai coniugi R.- L. in data 15 giugno 1994; lo stesso motivo è, comunque, infondato, nella parte in cui i ricorrenti asseriscono che l’art. 1268 cod. civ., sarebbe applicabile unicamente al “debitore esecutato e non al fideiussore”, perchè tale asserzione è meramente apodittica e collide con la lettera della disposizione.

Quanto al secondo motivo – volto a sostenere la carenza di dimostrazione, da parte della Banca di Roma, della sussistenza sia della propria qualità di creditrice nei confronti dei coniugi R.- L., sia “del notevole squilibrio tra le residue garanzie patrimoniali e l’ammontare dei presunti debiti degli appellanti” -, esso è inammissibile per il secondo profilo, perchè nuovo, e comunque infondato per il primo profilo, sia perchè contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti – è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 5972 del 2005), sia perchè la Corte romana ha ampiamente motivato, senza che al riguardo siano state formulate specifiche censure, in ordine alla dimostrata sussistenza della qualità di creditrice della Banca di Roma nei confronti dei coniugi R.- L. (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettere a e b).

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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