Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5934 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11519/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE FARACE giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato MACHETTA per delega orale

dell’Avvocato FARACE che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 129/33/11 del 30 novembre 2011 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in riforma della prima decisione – ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata a C.M.B. a seguito di avviso di rettifica e liquidazione non opposto; avviso emesso per imposta di registro dovuta sul maggior valore attribuito dall’Ufficio ad un terreno edificabile, da quest’ultima venduto nel 2006 alla Beta Bergamo Immobiliare srl.

In particolare, ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale l’infondatezza della pretesa impositiva nei confronti della C., in quanto:

– contrastante ex art. 1306 c.p.c., comma 2, indipendentemente dalla mancata opposizione all’avviso da parte della C., con la sentenza CTP Milano n. 90/18/10 che, sull’impugnativa della coobbligata in solido Beta Bergamo Immobiliare srl, ma nel contraddittorio anche della medesima C., aveva ridotto il valore accertato;

– recante una pretesa già pienamente soddisfatta a seguito dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte della Beta Bergamo Immobiliare srl.

Resiste con controricorso la C..

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – insufficiente ed illogica motivazione, nonchè violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2. Per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello della contribuente in virtù di effetto estensivo del giudicato nel rapporto solidale, ex art. 1306, comma 2 cit., senza considerare che: – nel caso di specie, non si era formato alcun giudicato a favore della coobbligata Beta Bergamo Immobiliare srl, dal momento che era pendente l’appello da essa Agenzia proposto contro la menzionata sentenza CTP Milano 90/18/10; – in ogni caso, l’effetto estensivo del giudicato non si produceva nei confronti del co-obbligato che, come nella specie, non avesse impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 1292 c.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale tratto argomento di “piena soddisfazione” della pretesa impositiva a seguito del pagamento da parte della Beta Bergamo Immobiliare srl, nonostante che tale pagamento fosse stato eseguito in sede di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, così da risultare condizionato dall’esito del medesimo, con possibilità di sgravio o rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 68.

p. 2.2 I primi due motivi di ricorso, intimamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria.

Essi sono fondati, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale, pur dopo aver dato atto, nello “svolgimento del processo”, della contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’insussistenza, nella specie, di una sentenza passata in giudicato (tale non essendo quella emessa dalla CTP Milano, n. 90/18/10, nei confronti della società acquirente), non si fa carico di esaminare questo fondamentale aspetto di lite; dando per scontato che di quest’ultima sentenza la C. potesse giovarsi in base al principio generale di cui dell’art. 1306 c.c., comma 2.

In realtà, l’Agenzia delle Entrate riferisce in ricorso che questa sentenza non poteva, al momento della decisione qui impugnata, ritenersi definitiva, in quanto a quella data era ancora pendente l’appello da essa proposto il 21 giugno 2011. Questa circostanza viene confermata dalla stessa C., la quale riferisce (controricorso, pag. 22) che tale appello (sebbene erroneamente notificato soltanto alla società acquirente e non anche ad essa venditrice; e, inoltre, proposto non avverso la riduzione del valore del terreno, ma unicamente contro la statuizione con la quale il primo giudice aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi) era stato effettivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate; tanto da venire rigettato con sentenza CTR Milano n. 70/42/12 del 4 maggio 2012.

Alla data di emanazione della sentenza qui impugnata (30 novembre 2011) non era dunque possibile ammettere la contribuente a giovarsi dell’effetto estensivo del giudicato favorevole ottenuto dal co-obbligato in solido ex art. 1306, comma 2 cit.; non perchè la stessa fosse rimasta inerte nei confronti dell’atto impositivo (circostanza ritenuta di per sè non preclusiva dell’effetto estensivo ex art. 1306, comma 2 cit.: Cass. nn. 26008/13; SU 7053/91; 3306/03; 10202/03), ma per la differente e più radicale ragione che tale giudicato favorevole, a quella data, ancora non era venuto ad esistenza.

Nemmeno, era dato riscontrare la formazione di un giudicato favorevole del quale la C. – che partecipò al giudizio poi definitosi con la sentenza CTP 90/18/10 potesse avvantaggiarsi in forza di un effetto, non estensivo per vincolo di solidarietà, ma diretto e personale ex art. 2909 c.c.. E’ infatti la stessa C. a riferire (controricorso, pag. 23) che l’atto di appello era stato dall’Agenzia delle Entrate proposto per far valere l’insussistenza, nella specie, dei presupposti del litisconsorzio necessario e, dunque, della sua partecipazione al giudizio, così come disposto dal giudice di primo grado.

Risulta pertanto che il giudizio fosse ancora pendente, a seguito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, proprio sul punto qualificante della opponibilità della sentenza di merito alla C.; il che era sufficiente ad escludere la qui dedotta formazione nei suoi confronti di un giudicato “diretto”.

Va infine ancora osservato, su questo punto, come il giudicato sulla citata sentenza CTR Lombardia n. 70/42/12 non risulti essersi formato nemmeno alla data odierna; posto che la copia di essa attingibile agli atti del presente giudizio di legittimità è priva del relativo attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c.; norma applicabile anche al processo tributario. Nel senso che il giudicato esterno è idoneo a fare stato nel processo solo quando ne sia certa la sua formazione, la quale deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria, si richiama l’indirizzo di Cass. nn. 10623/09 e 21469/13.

p. 2.3 Fondato è anche il terzo motivo di ricorso, mirato ad inficiare un’ulteriore ed autonoma ratio decidendi del giudice di appello.

Va infatti considerato che il pagamento del dovuto da parte della società acquirente Beta Bergamo Immobiliare srl era qui avvenuto in sede di riscossione frazionata in pendenza di giudizio D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 68; e poichè quest’ultimo era, per le indicate ragioni, ancora in corso al momento dell’emanazione della sentenza qui impugnata, non poteva la Commissione Tributaria Regionale individuare una ragione di accoglimento della tesi della C. nella eventualità di una indebita “duplicazione d’imposta”; giacchè quest’ultima non poteva configurarsi che in sede di riscossione definitiva, ed a seconda dell’esito del giudizio ancora pendente nei confronti della Beta Bergamo Immobiliare srl.

Ne segue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione. Quest’ultima dovrà riconsiderare la fattispecie alla luce degli altri motivi di opposizione alla cartella mossi dalla C.; provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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