Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5933 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30170/2005 proposto da:

COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo

studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato IARIA Domenico, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo

studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUSSO Pasquale, procura speciale Notaio Dr. DI VIERI

GRILLO in Siena REP. 177552 del 13/12/05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il resistente l’Avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo (con sentenza 18 ottobre 2004, l’appello della Banca Monte dei Paschi di Siena, ha ritenuto che la data di attribuzione o variazione di rendita coincida, à fini ICI, con la data di presentazione da parte del contribuente della relativa richiesta, e non con quella di attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio del Territorio, e per l’effetto dovuto alla Banca il rimborso del maggior importo per ICI relativa al 1998, versato al Comune di Chianciano Terme dalla stessa Banca, che aveva presentato denuncia di variazione di rendita fin dal 1991.

Il Comune di Cianciano Terme chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione, da parte dei giudici d’appello del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 e della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, rilevando sotto un primo profilo che risultando il fabbricato di cui è causa classificato nella categoria (OMISSIS)) fino al 1998,in quanto fino a quell’anno non iscritto in catasto e pertanto privo di rendita, l’unico parametro per la determinazione dell’imponibile era costituito, à sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, dal valore risultante dai dati contabili.

Sotto un secondo profilo il ricorrente sostiene il carattere costitutivo dell’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita,non potendo tale iscrizione retroagire ad annualità in cui valeva il solo criterio del valore contabilizzato, non rilevando che l’immobile fosse già censito,poichè è soltanto l’attribuzione della rendita catastale che ne consente il relativo calcolo à fini ICI, come deducibile dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, che vieta in ogni caso rimborsi di somme pagate prima dell’attribuzione della rendita.

Il ricorso è infondato.

Premesso che nella specie la Banca ha chiesto la modifica della rendita su immobile già censito, in relazione al quale la rendita è stata attribuita ben sette anni dopo l’inoltro della richiesta, le parti concordano sul fatto che vada nella specie applicato il combinato disposto degli artt. 5 n. 3 della normativa ICI – che prevede per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale (OMISSIS)), non iscritti in catasto e posseduti da imprese per le loro finalità e compiti (come nella specie) la determinazione del valore secondo i dati contabili “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” – della L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 3, riferibile al catasto – che intervenendo sulle possibili distorsioni applicative del cit. art. 5 (già parzialmente corrette dal D.M. n. 701 del 1994, che ha previsto la procedura DOCFA con obbligo di rettifica dell’Ufficio non oltre l’anno) ha disposto che per “gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione di rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi …degli enti locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono…alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta sulla base della rendita catastale attribuita” costituendo gli atti impositivi, a tutti gli effetti atti di notificazione della predetta rendita, estensibili anche ad anni anteriori, purchè successivi alla denuncia di variazione (Cass. 20775/2005) Sulla interpretazione della normativa ICI, come integrata dalla L. n. 342 del 2000, sono intervenute circolari ministeriali richiamate sia nella sentenza impugnata che dal Monte dei Paschi, nonchè una giurisprudenza oscillante in ordine al carattere costitutivo (Cass. 24235/2004, 3233/2005), ovvero meramente ricognitivo e quindi retroattivo (Cass. 5109/2005) dell’attribuzione della rendita,che ha financo affermato che non operando il cit. art. 74, comma 3, alcuna distinzione fra fabbricati iscritti e non iscritti in catasto, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, doveva considerarsi abrogato per incompatibilità (Cass. 11449/2005). Il Collegio, tenuta presente la fattispecie in esame, che riguarda una richiesta di rimborso, non preceduta da atti impositivi,derivante da una pregressa richiesta di variazione della rendita inoltrata prima del 31 dicembre 1999, che abilitava i soggetti attivi- ma necessariamente anche quelli passivi- a richiedere il pagamento o il rimborso di maggiori o minori imposte per gli anni anteriori all’attribuzione della rendita, aderisce all’indirizzo giurisprudenziale segnato dalla sentenza 13077/2005 di questa Corte secondo cui “in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria (OMISSIS) è tenuto ad applicare il regime del valore contabile; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita;rimborso dovuto appunto in relazione ad un imponibile, quale quello di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, considerato come solo “provvisoriamente determinato”, per cui il Comune, una volta avuta conoscenza della rendita deve provvedere alla liquidazione della maggiore imposta o al rimborso delle somme versate in eccedenza (Cass. 4310/2005; 5109/2005 cit.) rispetto al momento in cui è stata chiesta la modifica della rendita, e ciò in base al principio generale (Cass. 5109/05 cit.) secondo cui ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione da parte del contribuente, che ha diritto al rimborso in tutti casi di versamento di somme non dovute, senza che possa valere il richiamo all’art. 2 del cit. art. 74, che esclude il rimborso di somme pagate, riguardando tale capoverso atti impositivi non definitivi di cui viene disciplinata l’impugnazione. Tutto ciò senza considerare che l’inefficienza e i ritardi della P.A. non devono portare nocumento a terzi, come sottolineato dalla sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le oscillazioni giurisprudenziali comportano la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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