Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5933 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10128/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C.D.R.M.I.,

M.C.D.R.A.G. nq di eredi della Sig.ra G.A.M.

(deceduta), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO MANFREDI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VINCENZO BRANDIMARTE, IRENE CARNI giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

G.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MANDREDI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 112/50/11 del 7 marzo 2011 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificato ad G.A.M. a titolo di maggior valore – ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale – di un terreno compravenduto nel settembre 2004, e da essa Agenzia ritenuto edificabile.

In particolare, ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale che il valore del terreno in questione non potesse essere oggetto di rettifica, in quanto relativo ad un’area non edificabile sulla base del certificato di destinazione urbanistica; e, inoltre, dichiarato in atto per un valore superiore a quello determinato in via automatica D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4.

Resistono con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., gli eredi della G., i quali invocano a proprio favore, tra il resto, il sopravvenire di un giudicato di annullamento ottenuto, con riguardo al medesimo atto impositivo, da un coobbligato.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del cit. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la potestà di rettifica del valore del terreno in oggetto perchè privo di indice di edificabilità (0,00 mc/mq) e di rapporto di copertura (0,00 mq/mq) nel certificato di destinazione urbanistica. Al contrario, questi elementi non erano tali da escludere che il terreno dovesse considerarsi potenzialmente edificabile, in quanto privo di vincoli di ogni genere e, soprattutto, inserito in zona di sviluppo edilizio.

p. 3. Il motivo non può trovare accoglimento.

I contribuenti hanno infatti allegato al controricorso (doc. 7-8) sentenza definitiva di annullamento del medesimo avviso di rettifica qui opposto, ottenuta (alcuni mesi dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata) dalla venditrice co-obbligata N.A. (sent. Commissione Tributaria Regionale Campania n. 215/15/09, passata in giudicato il 6 dicembre 2011, come da attestato di segreteria). Essi hanno inteso, con ciò, giovarsi dell’effetto estensivo del giudicato favorevole così come stabilito – in contesto di responsabilità solidale – dell’art. 1306 c.c., comma 2.

Soccorre, in proposito, il costante orientamento di legittimità secondo cui (Cass. 26008/13): “l’art. 1306 c.c., comma 2 – che prevede l’estensione ai condebitori, rimasti estranei al giudizio, del giudicato favorevole ottenuto da un debitore nei confronti del creditore – è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla materia tributaria (cfr. Corte Cass. SU 22.6.1991 n. 7053; id. 5 sez. 6.3.2003 n. 3306; id. 5 sez. 26.6.2003 n. 10202) secondo cui in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato, e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali; (id. sez. lav. 23.8.2003 n 12401; id. 5 sez. 7.9.2004 n. 18025 che estende il principio anche al giudicato formatosi su questione processuale; id. 5 sez. 19.3.2008 n. 7334; id. 5 sez. 9.12.2008 n. 28881), nel senso che la opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto estraneo a quel giudizio, può operare con l’unica limitazione della eventuale definitiva soccombenza del condebitore – che intende avvalersi del giudicato – nell’autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l’atto impositivo emesso dalla Amministrazione finanziaria”. In termini si sono pronunciate, tra le altre, Cass. nn.1589/06, 11499/09 e 5725/16.

Nel caso di specie non risulta – nè è stato dedotto dall’Agenzia delle Entrate – che sussista alcuno degli elementi ostativi all’estensione richiesta, così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata.

Vista la sopravvenienza del giudicato di riferimento in pendenza del termine di proposizione del ricorso per cassazione, le spese del presente giudizio devono essere compensate.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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