Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5933 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.5933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21812-2019 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO LE LAC SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40,

presso lo studio dell’avvocato AMBRA GIOVENE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA SILVIA AGATAU;

– ricorrente –

contro

LE LAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO BELISARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO CINI;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1411/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositatal’11 /06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza dell’H giugno 2019, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto da Le Lac s.r.1. avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Firenze n. 3/2019, revocando il fallimento;

– che avverso la sentenza viene proposto ricorso, fondato su cinque motivi, dalla procedura;

– che si difende con controricorso la società intimata;

– che le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall., in quanto dalla c.t.u. espletata nel corso dell’istruttoria fallimentare è emerso che la società versa in istato di insolvenza, quale incapacità di fare fronte con i mezzi normali alle proprie obbligazioni, attese le entrate e le uscite della stessa, con riguardo, in particolare, ai canoni locativi riscossi (inferiori a quanto ritenuto dalla corte del merito) ed al valore dell’unico immobile di proprietà (sopravvalutato dalla corte territoriale);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., quanto all’importo dei canoni locativi percepito dalla curatela dopo la dichiarazione di fallimento, con riguardo all’immobile di proprietà della società, dato che essi non ammontano affatto ad Euro 240.000,00, come ritenuto dalla corte territoriale, che si è fondata su affermazioni nuove di controparte, al contrario essi essendo di valore pari a zero;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., quanto al valore dell’immobile sociale, assai inferiore a quanto ipotizzato dalla corte del merito;

4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata disamina dell’effettivo valore del canone locatizio effettivamente pattuito e percepito, per le medesime ragioni illustrate nel secondo motivo;

5) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata disamina dell’effettivo valore dell’immobile sociale, per le medesime ragioni illustrate nel terzo motivo;

– che la corte territoriale con riguardo all’essenziale presupposto dello stato di insolvenza della società – dopo avere premesso il canone interpretativo dell’art. 5 L.Fall., secondo cui lo stato di insolvenza non è escluso dalla mera circostanza che l’attivo superi il passivo, occorrendo accertare lo stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa – ha esposto il proprio giudizio negativo della sussistenza di tale situazione, osservando che: l’oggetto sociale è immobiliare, onde la commercializzazione di beni immobili è ordinaria gestione dell’impresa ed il bene nel patrimonio sociale va apprezzato per il suo effettivo valore; si tratta di un immobile per il quale è in corso la variante ai fini della edificabilità dell’area, di grande pregio, in quanto prossimo a svincoli autostradali, tanto che la curatela lo ha, infatti, locato alla somma di Euro 240.000,00 annuali; i debiti erariali sono stati rateizzati, con rate onorate, ed è verosimile la riduzione di essi in vista di un condono; la vendita dell’immobile può soddisfare i debiti, anche bancari;

– che, ciò posto, tutti i motivi sono inammissibili;

– che, invero, essi mirano a confutare il convincimento, espresso dal giudice di merito, circa l’insussistenza dello stato di insolvenza, che però costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione: in sostanza, la ricorrente intende ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d’appello per giungere alla conclusione della insussistenza dello stato di insolvenza; nè la sentenza impugnata ha travalicato i limiti di quanto dedotto e fatto valere nella fase prefallimentare e fallimentare, esprimendo il proprio giudizio sul punto alla stregua di quanto risultante dagli atti;

– che giova anche precisare come, quando alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., i motivi secondo e terzo non colgono affatto nel segno, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione, che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. civ., sez. I, 20-04-2020, n. 7919, Magistrati: Pres. De Chiara, Est. Falabella; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107);

– che, quanto al preteso vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., costituisce principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 29 marzo 2019, n. 8763; Cass. 30 novembre 2016, n. 24434; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267): ma nessun vizio di tal fatta emerge della decisione impugnata;

– che, in particolare, la frase contro cui il ricorrente si appunta -ossia, l’avere la corte del merito ritenuto il canone annuo locativo ammontare a ben Euro 240.000,00 – non assume valore decisivo nell’ambito della motivazione, con inammissibilità dunque ulteriore della censura, posto che la sentenza espone una serie di altri elementi probatori (immobile per il quale è in corso la variante ai fini della edificabilità dell’area, di grande pregio, in quanto prossimo a svincoli autostradali) circa il suo valore, onde la specifica predetta circostanza non è stata considerata come decisiva ai fini della sua determinazione;

– che neppure emerge un vizio di omesso esame di fatto decisivo, al contrario avendo la corte esaminato tutti gli elementi in atti, ed ora riproposti al giudice di legittimità: noto essendo che, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato nel 2012, è esclusa, in ogni caso, la censura in sede di legittimità della valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione, attraverso di esse, della fattispecie concreta, trattandosi di compito pacificamente riservato al giudice di merito;

– che, in conclusione, tutti i motivi sono inammissibili, in quanto, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame, essi intendono riproporre un giudizio sul fatto, precluso in sede di legittimità: invero, i motivi, mirando a contrastare l’accertamento di fatto relativo all’esistenza, o no, dello stato d’insolvenza, operato dal provvedimento impugnato in adempimento al potere-dovere di accertamento dei fatti riservato all’esclusiva cognizione del giudice del merito, sono inammissibili;

– che le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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