Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5933 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23773-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

K.A.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato CARMELA MARGHERITA

RODA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 217/11/2018, depositata il 19.1.2018 non notificata, la CTR della Emilia Romagna – ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di K.E.M. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento notificato al contribuente a seguito di pvc redatto dalla Guardia di Finanza che aveva verificato, nei conti correnti, una movimentazione finanziaria riferibile all’attività commerciale svolta dalla società egiziana National Travel Service della quale il ricorrente era socio amministratore e legale rappresentante.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato con memoria.

L’intimato resiste con controricorso.

1. Con il motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 162, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 21 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR aveva erroneamente escluso la stabile organizzazione in Italia della società egiziana National Travel Service e di K.E.M..

La censura non è fondata.

Questa Corte ha affermato che in base al TUIR, art. 162, comma 6, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa. Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche – e soprattutto – su quello sostanziale (cfr. Cass. n. 28815/2010; Cass.n. 20597/2011, 1103/2013; Cass. n. 30033 del 21/11/2018; Cass. n. 14573 del 06/06/2018).

Nella specie la CTR ha esaminato tutti i presupposti per l’imponibilità del reddito di impresa del soggetto non residente e ha ritenuto non provato che K.E.M. si occupasse abitualmente in Italia della conclusione di contratti aventi ad oggetto la somministrazione di prestazioni turistiche; in particolare la CTR ha osservato che era provato che sui conti correnti intestati al confluivano somme di denaro che venivano accreditate dalle agenzie di viaggio italiane, in corrispondenza dell’erogazione alla clientela dei servizi forniti dalla società egiziana NTS ma che queste circostanze provavano soltanto che una parte dei pagamenti effettuati dai clienti della NTS avveniva mediante accrediti sui conti italiani intestati al suo amministratore.

Tali circostanze sono state ritenute inidonee a dimostrare che a tale specifica modalità di esecuzione della prestazione di pagamento nei confronti della società corrispondesse lo svolgimento in Iitalia da parte del contribuente di una effettiva attività di contrattazione con le agenzie di viaggio per la somministrazioni di servizi erogati dalla NTS.

La CTR ha inoltre osservato che il ricorrente aveva soggiornato in Italia nel corso del 2006 solo pochi giorni, a dimostrazione di come lo stesso non avesse avuto la possibilità materiale di concludere e seguire personalmente gli affari della NTS nel nostro paese e come l’elemento relativo alla residenza di EI Manawi fosse del tutto neutro per il TUIR, art. 162.

La CTR ha concluso, invece che ciò che riteneva provato era che la società egiziana somministrava i propri servizi turistici nei confronti dei viaggiatori destinati a recarsi in Egitto, avvalendosi della intermediazione delle agenzie italiane, indipendenti dalla committente, così realizzando l’ipotesi esclusa dalla configurabilità della stabile organizzazione di una impresa estera e dalla conseguente imposizione fiscale contemplata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 162, comma 7.

La sentenza impugnata, nell’escludere la stabile organizzazione in Italia della società egiziana National Travel Service e di K.E.M., ha esaminato tutti i presupposti dell’imposizione e avrebbe dovuto, dunque, essere censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circostanza nella specie non avvenuta.

La CTR ha, dunque, correttamente escluso la stabile organizzazione in Italia della società egiziana National Travel Service e di K.E.M..

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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