Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5932 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5932 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA

sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 7309 e 11393 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2008, proposti:
DA
PAOLO SANI, GIOVANNI PEZZATINI,

DINO SANI,

DINA SANI, AMERIGO SANI E

i primi due quali eredi di GIULIANO SANI, tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Panama n. 58
presso l’avv. Claudia Molino che, con l’avv. Antonio

*

Stancanelli da Firenze, li rappresenta e difende, per

procura a margine del ricorso notificato il 4 marzo 2008.
1

u(q

Data pubblicazione: 13/03/2014

RICORRENTI PRINCIPALI
CONTRO
PROVINCIA DI FIRENZE,

in persona del presidente in carica

della G.P. autorizzato a stare in giudizio da delibera
dirigenziale n. 1171 del 25 marzo 2008 ed elettivamente

l’avv. Fabio Lorenzoni di Roma, con l’avv. Alberto Bianchi
di Firenze che la rappresenta e difende, per procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale notificato
il 14 aprile 2008.
CONTRORI CORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, l”
sezione civile, n. 78/08 del 24 novembre 2006 – 18 gennaio
2007, non notificata. Udita, all’udienza del 31 gennaio
2014, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito
l’avv. Stancanelli, per i ricorrenti principali, e l’avv.
Marco Selvaggi quale delegato per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dr. Maurizio Velardi, che conclude per
l’accoglimento,

per quanto di ragione,

del ricorso

principale e la inammissibilità dell’incidentale.
Svolgimento del processo
Giuliano Sani, Dina Sani, Amerigo Sani e Dino Sani, già
proprietari di un terreno di mq. 6575 in Comune di Empoli,
espropriato con provvedimento del 2 dicembre 1989 dalla
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domiciliato in Roma alla Via del Viminale n. 43, presso

Provincia di Firenze per realizzare opere di viabilità, con
atto di citazione notificato il 27 settembre 1994,
proponevano opposizione all’avviso del Presidente della
Giunta provinciale notificato il 15 luglio 1994, con il
quale, “tenuto conto dell’effettiva superficie dei terreni

“lire 43.395.000 (mq. 6575 X £ 6.000 a mq.)”, nulla
offrendosi per quella di occupazione.
A tal fine, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte di
appello di Firenze la locale Provincia e chiedevano di
determinare le giuste indennità d’espropriazione e di
occupazione loro dovute, comprensive di rivalutazione e
interessi, ai sensi dell’art. 5 bis della legge 5 agosto
1992 n. 392, avendo ricevuto la sola somma incongrua di £
5.475.840 in corrispettivo dell’area occupata.
La Provincia di Firenze si costituiva ed eccepiva la
inammissibilità dell’azione, per avere gli attori accettato
la somma indicata, fissata nel 1982 a titolo di acconto
concordato dell’80% della maggiore indennità dovuta.
La Corte di merito ha accertato, in base alla documentazione
in atti, che la Giunta provinciale, per il rifiuto dai Sani
della somma loro offerta, aveva chiesto alla Commissione
provinciale espropri, di determinare l’indennità definitiva,
che era accertata essere di £. 43.395.000, somma riportata
in un atto notificato agli espropriati in data 15 luglio
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espropriati”, l’indennità dovuta per essi si liquidava in

1994, atto oggetto di opposizione nel termine di trenta
giorni, di cui all’art. 15 della legge n. 865 del 1971.
Ha rilevato la Corte d’appello che l’area espropriata era
classificata urbanisticamente, all’origine e secondo il
P.R.G. del 7 aprile 1956 approvato nel 1960, come “zona con

(macello), e che tale destinazione era stata modificata nel
P.R.G. del 5 marzo 1964, approvato il 16 gennaio 1974,
divenendo in parte “zona agricola con vincolo di rispetto” e
nel resto “verde pubblico”.
Nella

destinazione

sopra

indicata

“ad

attrezzature

pubbliche” era individuato dal c.t.u. il vincolo per
l’espropriazione dell’area, per realizzarvi la strada
provinciale per Fucecchio e la statale n. 67, il cui
progetto, con valore di dichiarazione di pubblica utilità,
era stato approvato 1’8 maggio 1979, pur dovendosi risalire
al citato P.R.G. del 1974, per individuare in questo il
vincolo preordinato all’espropriazione per la costruzione
del mattatoio, per il quale, ad avviso del consulente di
ufficio nominato nel merito, il suolo stesso aveva anche una
destinazione edificabile che, per i ricorrenti, non poteva
non incidere sulla chiesta determinazione dell’indennità.
Tale conclusione non è stata condivisa dalla Corte d’appello
che ha qualificato il terreno come inedificabile, sulla base
di numerose pronunce della Corte di Cassazione, che
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vincolo agricolo”, destinata ad attrezzature pubbliche

riconoscono tale natura alle aree trasformabili son sole
costruzioni da usare dai privati (si citano, nella sentenza,
in tal senso, Cass. 13 giugno 1983 n. 4048, 25 giugno 2003
n. 10073, e S.U. 23 aprile 2001 n. 172 e n. 1731).
L’opposizione degli espropriati è stata rigettata e le spese

Firenze, con sentenza della Corte d’appello di Firenze del
18 gennaio 2007, per la cui cassazione Paolo Sani e Giovanni
Pezzatini, quali eredi di Giuliano Sani, Dina Sani, Amerigo
Sani e Dino Sani propongono ricorso principale di due
motivi, notificato a mezzo posta il 4 – 6 marzo 2008 e
illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui
resiste la Provincia di Firenze con controricorso, che
replica all’impugnazione delle controparti ed è qualificato
dagli intimati ricorso incidentale notificato, a mezzo
posta, il 14 aprile 2008 e articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente preso atto della riunione dei due ricorsi
principale e incidentale, disposta già all’atto della loro
proposizione contro la medesima pronuncia di merito,
riunione legittima ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale dei Sani e del
Pezzatini censura la pronuncia della Corte fiorentina per
insufficienze e contraddizioni nella motivazione e per
violazione dell’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333,
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di causa sono state poste a carico della Provincia di

convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992 n. 559 e
delle norme del P.R.G. del Comune di Empoli con conseguente
violazione dei principi generali in materia urbanistica e
della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in rapporto all’art.
360, n.ri 3 e 5, c.p.c.

erroneamente qualificati’ agricolala natura del terreno dei
ricorrenti ai sensi del P.R.G. del 1956, ritenendo
inapplicabile quella successiva della variante del 1960, che
aveva previsto in tale zona la realizzazione del macello e
aveva comportato altre modifiche di destinazione, per tutte
le aree circostanti, divenute edificabili.
Doveva pertanto ritenersi, secondo i ricorrenti, che la
inedificabilità rilevata dalla decisione di merito era
derivata dal solo vincolo preordinato all’esproprio per
realizzare il macello, dovendosi i terreni acquisiti dalla
Provincia di Firenze classificarsi come “edificabili”, per
essere tali essi e le aree circostanti.
Richiamata altra sentenza della Corte fiorentina (n. 908 del
2006) che aveva classificato come “edificabili” terreni
nella medesima condizione di quello oggetto di causa, il
primo motivo di ricorso si chiude con il seguente quesito di
diritto: “vero che, ai sensi dell’art. 5bis del D.L. n. 333
del 1992 (oggi art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità), qualora vi
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Deducono i ricorrenti che la Corte d’appello di Firenze ha

siano stati più vincoli espropriativi succedutisi nel tempo,
che abbiano determinato, per le aree espropriate, la loro
esclusione dalle classificazioni urbanistiche, la
destinazione di tale tipo di terreni, va ricavata da quelle
previste nei piani urbanistici per le aree circostanti non

piano vigenti anteriormente ai vincoli espropriativi e non
collegati alle scelte vigenti di pianificazione dell’ente
locale, per l’intera zona in cui si colloca l’opera pubblica
per la quale avviene l’esproprio.
Deduce la Provincia di Firenze che il primo motivo di
ricorso principale è infondato, dato che la Corte d’appello
non ha desunto dalla destinazione edificabile delle aree
circostanti la medesima qualifica del terreno oggetto di
causa ai fini della espropriazione, con procedimento
pienamente logico e conforme al diritto.
1.2.11 secondo motivo di ricorso principale denuncia la
nullità della sentenza, per omessa pronuncia su alcune delle
domande proposte dai ricorrenti alla Corte d’appello di
Firenze, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., come quella di
determinazione dell’indennità di occupazione e degli
interessi spettanti agli espropriati sulle somme dovute, con
il maggior danno maturato prima e dopo la notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio.
La Corte non ha esaminato la questione dell’indennità di
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espropriate, non potendo tenersi conto delle previsioni di

occupazione che deve negarsi sia stata oggetto di una
pronuncia tacita di rigetto in sede di merito.
Il quesito conclusivo chiede alla Corte di affermare che
allorché siano proposte domande autonome, come nel caso, per
chiedere sia l’indennità di occupazione che quella di

ciascuna di esse, potendo dichiararsi assorbite solo quelle
per le quali vi sia una espressa dichiarazione in tal senso
dallo stesso giudice, con la pronuncia che le decide.
2.1. Nella fattispecie, la Corte d’appello nessun rilievo ha
dato allo specifico vincolo espropriativo in ultimo apposto
per la costruzione del macello, al fine di classificare
urbanisticamente le aree in cui tale opera è stata costruita
come inedificabili, ma ha tenuto solo conto della
qualificazione di esse, di cui al P.R.G. del 1964, approvato
dalla Giunta regionale della Toscana con delibera 16 gennaio
1974 n. 156, che qualifica i terreni per cui è causa “parte
zona per viabilità pubblica e parte verde pubblico” e in tal
modo ne preclude ogni edificabilità legale.
2.1.0ve la ricostruzione della sentenza di appello operata
nel ricorso principale sia corretta, e condizionatamente a
tale lettura, è proposto il primo motivo del ricorso
incidentale della Provincia che deduce violazione dell’art.
5 bis del citato D.L. n. 333 del 1992, in rapporto all’art.
360, n.ri 3 e 5, c.p.c., chiedendo di affermare la
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espropriazione, il giudice adito nel merito deve decidere su

irrilevanza del vincolo preordinato all’espropriazione per
la classificazione urbanistica delle aree, che è invece
definita e alle stesse attribuita, dalla sola pianificazione
e non certo dai vincoli di cui sopra, dovendosi negare il
rilievo estensivo che i ricorrenti danno alle qualifiche

Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa pronuncia dalla
Corte di merito sulle domanda di liquidazione dell’indennità
di occupazione e degli interessi che i ricorrenti Sani e
Pezzatini avevano proposto nel merito.
1.3.Ad avviso della controricorrente Provincia, la Corte di
merito ha implicitamente rigettato la domanda di determinare
l’indennità di occupazione, ritenendo che, con l’avviso
oggetto di opposizione, si fossero determinate tutte le
somme spettanti agli attori per il procedimento ablatorio di
cui è causa, per la chiara incompatibilità della pronuncia
con una diversa soluzione della questione.
Afferma la Provincia, pertanto, con il primo motivo del suo
ricorso, che devono ritenersi liquidate tutte le spettanze
degli opponenti nella concreta fattispecie, mentre con il
secondo motivo si contesta la pretesa nullità della sentenza
di merito, per omessa pronuncia su alcune delle domande
proposte dai Sani e dal Pezzatini.
2.1. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.,e
deue e.a.seise
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urbanistiche che il Piano riserva alle aree circostanti.

La Corte d’appello non ha affermato, come dedotto dai
ricorrenti, che il vincolo preordinato all’esproprio possa
essere utilizzato per classificare urbanisticamente l’area
sulla quale dovrà realizzarsi l’opera pubblica per la quale
l’espropriazione è disposta ma ne ha solo rilevato la

succedutisi nel tempo che ne hanno sempre negato il
carattere edificabile, destinando sin dal piano regolatore
del 1956 il terreno dei Sani a verde pubblico e
attrezzature, con procedimento pienamente logico e conforme
al diritto.
Nella fattispecie, la Corte d’appello nessun rilievo ha dato
allo specifico vincolo espropriativo in ultimo apposto, cioè
quello per realizzare il macello, al fine di classificare
urbanisticamente le aree in cui tale opera è stata costruita
come non fabbricabili, però tenendo conto, correttamente,
della qualificazione data a tali aree dal P.R.G. del 1964
approvato dalla Giunta regionale della Toscana con la
delibera n. 156 del 1974, che qualifica tali superfici in
parte “zona per viabilità pubblica” e in parte “verde
pubblico”, in tal modo escludendone la edificabilità legale
da parte dei privati, allo stesso modo con cui si classifica
anche la variante di piano del 12 aprile 1980, efficace a
decorrere dal 19 aprile 1981.
Invero la classificazione e destinazione dell’area da
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qualificazione, sulla base della previsione dei vari P.R.G.

espropriare è quella che si individua dalla pianificazione
attuata con gli strumenti urbanistici adottati dall’ente
locale e approvati dai competenti organi di controllo.
L’opera pubblica per la quale si è disposto l’esproprio dei
suoli dei ricorrenti non ha inciso sulla destinazione

procedura espropriativa e preesiste a questa, nessun rilievo
dovendo dare il comune, nella sua pianificazione, ai vincoli
per l’esproprio dei suoli necessari alla realizzazione di
opere pubbliche.
Se a volte può accadere con la pianificazione lenticolare,
che vi siano previsioni di opere nei Piani regolatori
generali per aree specificamente destinate ad opere
pubbliche, tale vincolo ha carattere programmatorio o
conformativo, come tutti gli altri inseriti nella
programmazione urbanistica, anche se è contestualmente
quello preordinato all’esproprio, quando ha carattere
specifico e lenticolare.
I vincoli dei piani urbanistici hanno invece natura
programmatoria e carattere generale o per zona, inserendosi
nelle previsioni di piano adottate dall’ente locale, in
funzione astratta e programmatoria e non al fine di attuare
il concreto progetto da realizzare.
Il primo motivo di ricorso principale è quindi infondato,
perché presuppone un comportamento del Comune di Firenze che
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urbanistica non edificabile dell’area, che non nasce dalla

non v’è stato,

cioè quello di avere classificato

urbanisticamente le aree oggetto di causa, in base al
vincolo preordinato alla espropriazione per pubblica
utilità, essendosi invece correttamente classificata l’area
destinata ad attrezzature e a verde pubblico, su cui si è

dovendosi negare che da tale progetto possa essere sorta la
edificabilità legale di tale area, esattamente negata dalla
sentenza di merito oggetto di ricorso, che ha qualificato la
superfice che precede come “agricola o inedificabile” in
base alle previsioni dei vari P.R.G. succedutisi nel tempo.
In base a tali piani, la Corte d’appello ha escluso che, per
la classificazione inedificabile riconosciuta nel caso,
possa avere avuto rilievo lo stesso vincolo espropriativo,
non assimilabile alle destinazioni che il P.R.G. attribuisce
ai suoli inseriti nel territorio comunale, destinandoli ad
un uso sul piano urbanistico in base alla programmazione
operata dallo stesso ente locale e approvata dalla Regione.
Va quindi data risposta negativa al quesito di diritto che
chiude il primo motivo di ricorso principale, nessun rilievo
potendo avere avuto sulle classificazioni urbanistiche delle
aree da espropriare il vincolo preordinato all’esproprio,
che si inserisce in zone che hanno una loro destinazione nei
piani urbanistici e che è indipendente dalle opere da
costruire per le quali si procede all’espropriazione.
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poi progettato il mattatoio, come agricola o inedificabile e

2.2. La Corte d’appello ha inoltre deciso sulla domanda
degli odierni ricorrenti qualificandola come “di
determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e di
quella di occupazione” (pag. 3 sentenza impugnata) e
precisando che, nella specie, era stata proposta una

E’ allora chiaro che la determinazione dell’indennità di cui
alla sentenza impugnata è relativa a tutto quanto dovuto per
la procedura espropriativa e copre entrambe le indennità di
cui sopra, dovendosi negare l’esistenza di un rigetto tacito
della domanda di determinazione dell’indennità di
occupazione, che non vi è stato nella sentenza di merito.
La somma liquidata deve ritenersi comprensiva pure degli
interessi maturati fino alla decisione e su di essa saranno
dovuti i soli ulteriori interessi di legge dalla data della
decisione fino al saldo, non spettando la rivalutazione
monetaria per la natura di debito di valuta e non di valore
di quello indennitario, liquidato con la pronuncia oggetto
di causa, per cui anche il secondo motivo di ricorso
principale deve rigettarsi per la parte in cui non è
assorbito dal rigetto del primo motivo.
2.3. Assorbito è il primo motivo di ricorso incidentale,
perché condizionato all’accoglimento del primo motivo di
ricorso principale, che si è invece respinto.
Altrettanto inammissibile è anche il secondo motivo di
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opposizione alla stima definitiva.

ricorso incidentale, che denuncia la erroneità della dedotta
nullità della sentenza di merito pretesa dai ricorrenti
principali e non ritenuta corretta, in rapporto alle
statuizioni pronunciate sul ricorso principale, così non
deducendo una ragione di invalidità della pronuncia

questa sede, ma solo una ricostruzione di tale sentenza che
è impugnata anche se non corrisponde con certezza a quanto
statuito in sede di merito.
3. In conclusione, i due ricorsi riuniti, principale e
incidentale, vanno rigettati e la reciproca soccombenza
giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le
parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente
tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l” sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il 5 febbraio 2014.

impugnata che potrebbe essere denunciata nel ricorso in

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