Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5932 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19863/2005 proposto da:

COMUNE DI MARINO, in persona del Sub Commissario Prefettizio pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DE CALBOLI 1 presso

lo studio dell’avvocato FERRAZZA MARIA LIVIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato ROSA Laura che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRAZZA MARIA LIVIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Marino ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.F. in materia di ICI relativa alle annualità 1997 e 1998.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato con sentenza 2 maggio 2005 l’appello del Comune per difetto di prova dei poteri dell’organo di rappresentanza previsti dall’ordinamento del Comune di Marino, il quale chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi e memoria.

M.F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione dell’art. 348 c.p.c., il ricorrente sostiene che, essendo stata eccepita la carenza di legittimazione della rappresentante del Comune a stare in giudizio, la Commissione avrebbe dovuto considerare non comparso l’appellante, anteriormente costituito, e rinviare la causa ad altra udienza per consentire la dimostrazione della capacità a stare in giudizio della rappresentante del Comune.

Col secondo motivo,il ricorrente sostiene la violazione, da parte della Commissione Regionale, degli artt. 347 e 165 c.p.c., perchè la mancanza della procura diverrebbe causa di nullità soltanto quando il giudice abbia infruttuosamente invitato la parte a produrla, rinviando all’uopo la causa ad altra udienza.

Il controricorrente eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso, perchè la copia notificata è priva di procura speciale ad litem e di firma di autentica del difensore.

L’eccezione è fondata, e ciò determina la inammissibilità del ricorso.

Infatti, secondo al giurisprudenza di questa Corte (Cass. 636/2007;

4619/2002), qualora l’originale del ricorso per cassazione o del controricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. Nel caso in esame il Collegio in base all’esame diretto degli atti, cui era abilitato, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, ha accertato che la procura era stata rilasciata, presumibilmente dalla persona indicata come Commissario Prefettizio (anche se la firma è illeggibile) e autenticata dal difensore nell’originale del ricorso, ma nessuna attestazione vi è da parte dell’Ufficiale Giudiziario circa la identità della persona che ha richiesto la notifica.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in complessive Euro 1.200,00=, di cui Euro 1000,00= per onorari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in complessive Euro 1.200,00=, di cui Euro 1000,00= per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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