Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5932 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16590/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINIO 48, presso lo studio dell’avvocato LUCA

FATELLO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 49/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato FATELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. C.M.A.R. impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva elevato da Euro 400.000 ad Euro 1.140.650,00 il valore di un terreno sito in (OMISSIS) e venduto con atto del (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che veniva, poi, confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che il valore indicato nell’atto di compravendita era da ritenersi congruo tenuto conto della perizia giurata prodotta dalla parte e della destinazione urbanistica del terreno secondo il certificato rilasciato dal Comune da cui si evinceva che esso era destinato in parte a zona residenziale di espansione ed in parte a zona viabilità strade, verde pubblico naturale ed attrezzato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio depositando controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha posto alla base della decisione la perizia asseverata prodotta dalla parte senza tener conto della stima redatta dall’agenzia del territorio, dalla quale si evinceva che il valore dei terreni compravenduti era pari ad Euro 975.260,00, quantificazione, questa, che era prossima al valore calcolato dall’ufficio in Euro 1.140.650,00.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Sostiene che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che l’avviso di rettifica non fosse supportato da idonea documentazione e ciò in quanto l’avviso stesso era basato sul raffronto con altri atti di trasferimento che avevano avuto ad oggetto beni aventi analoghe caratteristiche e sulla rogatoria dell’Agenzia delle entrate – ufficio di Pavia, dalla quale si evinceva che i terreni oggetto dell’atto di cessione dovevano essere valutati in Euro 110,00 per metro quadrato per

la parte avente destinazipne residenziale ed in Euro 25,00 per la restante parte.

5. Il Collegio ha deliberato, come da Decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero la CTR ha tenuto conto, nella determinazione del valore del terreno, della sola perizia di parte senza esplicitare il motivo per il quale alla stessa doveva attribuirsi valenza probatoria privilegiata rispetto alla stima redatta dall’agenzia del territorio, che non ha esaminato dato che non ne ha neppure fatto menzione.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Il secondo motivo rimane assorbito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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