Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5931 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3954/2005 proposto da:

COMUNE DI VARALLO POMBIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE

CLODIO 14 presso lo studio dell’avvocato GRAZIAMI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CERUTTI EUGENIO, procura

speciale Notaio Dr. POLITO DOMENICO in Borgonero REP. 199588 il

5/2/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2 003 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 19/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLUCCI ANGELO per delega CERUTTI

EUGENIO, che si riporta, l’Avv. COLUCCI deposita in udienza comparsa

di costituzione di nuovo difensore allegando procura notarile;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,accogliendo, con sentenza 19 dicembre 2003, l’appello dell’Azienda Agricola La Ghirlandina s.r.l., ha affermato che la Società La Ghirlandina, esercente azienda agricola, aveva diritto ad essere considerata à fini ICI per l’annualità 19 96, imprenditore agricolo a titolo principale,dal momento tale qualificazione doveva ritenersi estesa, anche a seguito di intervento della Corte di Giustizia CE, alle persone giuridiche esercenti attività agro-silvo-pastorale(come documentato nella specie), nel regime impositivo vigente “ratione temporis”,prima della modifica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ad opera del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che aveva ristretto la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale alle sole persone fisiche iscritte in appositi elenchi. La Commissione Regionale ha inoltre aggiunto che essendo il terreno appartenente alla società “La Ghirlandina” sito in area montana o di collina, nel Comune di (OMISSIS), doveva considerarsi esente da ICI à sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), ancorchè inserito nei piani urbanistici come area fabbricabile con destinazione a “insediamenti turistico-ricettivi, di ristoro e per il tempo libero”, persistendo l’utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dell’imprenditore agricolo.

Il Comune di Varallo Pombia chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

L’Azienda Agricola La Ghirlandina s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), e art. 9, comma 1, in ordine al riconoscimento, della natura di imprenditore agricolo a titolo principale alla Società “La Ghirlandina” da parte della Commissione Regionale, che aveva concentrato su tale affermazione il proprio “decisum”, trascurando altri aspetti del ricorso introduttivo della contribuente,relativi in particolare alla affermata incompetenza della Giunta a determinare le tariffe e alla irrogazione immediata delle sanzioni. Secondo il ricorrente, la Società non avrebbe dimostrato di possedere,per l’anno 1996, i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, essendo all’epoca iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese,mentre soltanto il 17 febbraio 1999 sarebbe stata effettuata l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle imprese agricole,come da documentazione camerale prodotta in grado d’appello. Inoltre tali requisiti, in forza della norma interpretativa di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, potevano essere riconosciuti soltanto in capo a persone fisiche iscritti in appositi elenchi e soggette agli obblighi contributivi previdenziali, almeno fino alle ulteriori modifiche introdotte, in recepimento di disposizioni comunitarie, in relazione a tale qualifica dal D.Lgs. n. 228 del 2001, col riconoscimento della qualifica stessa anche nei confronti delle società di capitali,purchè il 50% del capitale sociale fosse sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale(a prescindere dalle dimensioni dalla superficie coltivata e dai dati di bilancio) condizione nella specie insussistente. Nè può valere,à fini dell’esenzione ICI, l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo à sensi dell’art. 2135 c.c., riconosciuta alla Società sulla base della Disciplina dell’agriturismo di cui alla L.R. Piemonte n. 38 del 1995, per la realizzazione di locali da destinare ad attività agroturistica. Tale normativa settoriale non richiede infatti l’esercizio di attività agricola a titolo principale, che resta quella definita dalla L. n. 153 del 1975, art. 12, secondo cui è tale “l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivi e ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.

Col secondo motivo, il Comune censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 5, comma 5, contestando che la qualifica di area agricola possa essere riconosciuta a terreni inseriti fra quelli fabbricabili con destinazione, riconosciuta da controparte, turistico – ricettiva, risultando decisivo l’inserimento dell’area “de qua” fra quelle edificabili fin dal 1993 (anno di approvazione del P.R.G. del Comune ricorrente), a prescindere dalla persistente utilizzazione agricola della stessa, costituendo la edificazione una scelta della proprietà.

La controricorrente,previa contestazione delle affermazioni del Comune in ordine alla esclusione nell’annualità in contestazione delle società di capitali dal novero degli imprenditori agricoli a titolo principale, in quanto ciò costituirebbe,tra l’altro, una discriminazione palesemente confliggente col diritto comunitario, contesta la imponibilità dell’area, in quanto agricola, anche se inserita in uno strumento urbanistico non ancora perfezionato, peraltro, alla data dei fatti di cui causa. La controricorrente richiama inoltre i motivi d’appello ritenuti assorbiti dalla Commissione Regionale consistenti 1) nel mancato raggiungimento del reddito, à fini dell’imponibilità di terreno agricolo prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, – 2)nell’applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione,avendo il Comune già sanzionato l’infedele denuncia, e in ogni caso,nella mancata applicazione delle regole del cumulo delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, applicabile ai tributi locali per espressa previsione del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16. Il Comune avrebbe applicato la regola “eccezionale” di cui al cit. D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, irrogando una separata ed immediata sanzione per ogni anno d’imposta, senza motivazione in proposito; 3) l’eccessivo valore attribuito à fini ICI all’area, che per la metà dovrebbe essere ceduta dal Comune, in applicazione delle norme urbanistiche; 4) la illegittima determinazione delle aliquote da parte della Giunta Comunale e non del Consiglio.

Il primo motivo di ricorso è fondato, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1414 5 del 18/06/2009) in tema di ICI, secondo la quale le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale” si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di capitali che svolgono attività agricola, non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, (attuativa delle direttive CE nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), e considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali.

La definizione applicabile, nella fattispecie, resta infatti quella della L. n. 153 del 1975, art.12, prima delle modifiche intervenute col D.Lgs. n. 228 del 2001, secondo la quale si considerava “a titolo principale l’imprenditore agricolo che dedichi all’attività agricola due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale”, cioè la persona fisica di cui il cit. art.12 precisava le caratteristiche, richiedendo, al comma 3, oltre al requisito del reddito, titoli di studio specifico o attività pregressa nel settore. Il riferimento alla giurisprudenza (comunitaria,contenuto nella sentenza impugnata e richiamato dalla controricorrente secondo la quale l’art. 2, n. 5, del Regolamento CEE n. 797/85,relativo al miglioramento delle strutture agrarie nella misura in cui conferisce agli Stati membri il compito di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, non consente di escludere da detta nozione le società di capitali per il solo motivo della forma giuridica (C. Giust. 18 dicembre 1986 in C-312/85) non si attaglia alla fattispecie, avendo la stessa Corte di Giustizia, intervenuta con due successivi arresti in materia tributaria sulla nozione di “imprenditore agricolo a titolo principale”, affermato che non è possibile ricavare dalle disposizioni del trattato o dalle norme di diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di “azienda agricola”, valida per tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la produzione agricola (C. Giust. 15/10/1992 in C-162/91 par. 19), riguardando il Regolamento 797/85 un regime di aiuti agli investimenti nel settore agricolo rigorosamente determinati, mentre altre modalità di aiuti (nella specie agevolazioni tributarie in tema di imposta di registro) riguardano esclusivamente il legislatore nazionale; concetto quest’ultimo riferibile evidentemente ad altri tributi (e nella specie all’ICI) e ribadito con la sentenza della stessa Corte 11 gennaio 2001 n.403 in C-403/98 nella quale si afferma (par.26 e segg.) che le disposizioni dei Regolamenti Comunitari (e nella specie quelle dei Regolamenti 797/85 e 2328/91 in materia di aiuti agli investimenti nell’agricoltura)non producono tutte effetti immediati nell’ordinamento nazionale, ma richiedono norme attuative in assenza delle quali (par. 29)” gli art. 2, n. 5, u.c. del reg. 797/85 e 5 n. 5 u.c. del reg. 2328/91 (che richiedono la parificazione delle persone giuridiche a quelle fisiche nel settore agricolo)non possono essere invocati davanti ad un giudice nazionale da società di capitali al fine di ottenere il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale allorchè il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno”, misure che possono in effetti riscontrarsi nel D.Lgs. n. 228 del 2001, di portata non retroattiva e che richiede comunque,per la società di capitali che svolga attività agricola requisiti che la contribuente non ha in alcun modo provato – a fronte delle contestazioni di controparte – di possedere.

Si tratta in sostanza dell’applicazione del principio della c.d. efficacia verticale degli obblighi comunitari, che hanno efficacia diretta nell’ordinamento dello Stato membro sempre che siano dettati da norme incondizionate e sufficientemente precise (Cass. 19771/09; 23937/2006) mentre, la sola previsione di norme attuative – non tempestivamente adottate dallo Stato membro – impedisce al privato di chiederne al giudice nazionale la loro immediata applicazione.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’inconferenza delle controdeduzioni della contribuente in ordine all’assenza dei requisiti reddituali per la tassazione dei terreni agricoli, previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9.

E’ altresì fondato, con i limiti di cui si dirà appresso, il secondo motivo di ricorso, perchè l’edificabilità di un’area va ritenuta per il solo inserimento, come tale, negli strumenti urbanistici,non potendo le eventuali cause di esclusione o di riduzione delle possibilità edificatorie trasformare il terreno edificabile in agricolo, ancorchè il proprietario preferisca mantenerne tale ultima destinazione (Cass. 13817/2003). Nè rileva la posizione del terreno in questione in territorio montano, perchè l’esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h), riguarda “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina”, e non i terreni edificabili che evidentemente esistono anche nei territori di montagna o di collina.

Obietta la controricorrente che la valutazione della base imponibile sarebbe stata effettuata dal tecnico comunale senza tener conto dei consistenti vincoli cui l’area era stata assoggettata dal Piano regolatore. L’osservazione non ha pregio,perchè il valore indicato nell’avviso può ben riferirsi ad un calcolo depurato dall’incidenza dei vincoli,mentre la controricorrente non ha addotto alcun altro possibile valore di riferimento o di stima.

Tale secondo motivo va tuttavia rapportato alle argomentazioni riproposte dalla controricorrente (in quanto assorbite in sede d’appello e quindi ora ribadite senza necessità di ricorso incidentale: Cass. 1161/2003) circa l’opportunità dell’applicazione, rispetto alle violazioni rilevate, del cumulo delle sanzioni (quando applicate singolarmente per varie annualità, con riferimento a violazioni omogenee e in assenza di una motivazione specifica richiesta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17), secondo il generale principio di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, e D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16. Il principio del cumulo sanzionatorio è infatti in via generale applicabile a meno che valutazioni di merito non conducano ad un diverso risultato (Cass. 9953/2000), in una fattispecie, peraltro, come quella in esame, in cui gli interventi della Corte comunitaria hanno introdotto elementi di incertezza nell’iniziale interpretazione giurisprudenziale della normativa di riferimento.

Vanno invece disattesi gli ulteriori rilievi della controricorrente circa la legittimità della determinazione delle aliquote da parte della Giunta Comunale, la cui competenza in materia,originariamente stabilita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1, è stata transitoriamente trasferita al Consiglio Comunale, à sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 53, dal 1 gennaio 1997 all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000. Riferendosi l’aliquota il questione al 1996, sussisteva per quell’anno la competenza della Giunta Comunale, ripristinata successivamente dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 18, cit. (Cass. 6603/2008; 20042/2004).

Conclusivamente pertanto va integralmente accolto il primo motivo di ricorso mentre il secondo motivo va riconosciuto fondato con i limiti derivanti dall’accoglimento delle doglianze della controricorrente,in tema di cumulabilità delle sanzioni.

In tal senso va dunque cassata la sentenza impugnata, con rinvio degli atti ad altra Sezione ella Commissione Tributaria regionale del Piemonte, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, e accogliendo le doglianze della controricorrente in ordine alla cumulabilità delle sanzioni, cassa con riferimento alle stesse la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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