Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5931 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14722/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’AUTOINDUSTRIALE VALTELLINESE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIGLIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La società Autoindustrale Valtellinese s.r.l., con atto registrato il (OMISSIS), acquistava terreni ubicati in zona produttiva del Comune di Brembate e l’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui rettificava il prezzo dichiarato. Proposto ricorso da parte della contribuente, la commissione tributaria provinciale di Sondrio lo accoglieva parzialmente. La commissione tributaria regionale della Lombardia riformava la sentenza impugnata limitatamente alla percentuale di incidenza del valore dell’area sul valore del fabbricato che determinava nella misura del 20% in luogo del 30% valutato dall’ufficio con l’avviso di liquidazione in quanto si trattava di fabbricato adibito ad attività commerciale e non produttiva di talchè era applicabile la percentuale ridotta al 20%.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere che la questione della misura del coefficiente fosse già stata affrontata nel giudizio di primo grado e non costituisse, invece, una domanda nuova inammissibilmente introdotta nel giudizio d’appello.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR ha riconosciuto il coefficiente di incidenza del valore dell’area sul valore del fabbricato nella misura del 20% esorbitando dalla domanda svolta poichè la contribuente, sia in primo grado che in secondo grado, aveva proposto una percentuale del 25% scaturita dalla media tra il 20 e il 30% in considerazione della natura ibrida dei terreni.

5. Con il terzo motivo deduce omessa, illogica ed incoerente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR ha affermato apoditticamente che i terreni avevano qualificazione commerciale senza tener conto del fatto che, al momento della compravendita, i terreni erano a destinazione industriatle.

6. Il Collegio ha deliberato, come da Decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

8. Il secondo motivo è inammissibile in quanto formulato con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Esso è comunque infondato poichè, come si evince dall’atto d’appello prodotto in allegato al controricorso e parzialmente trascritto nel controricorso stesso, la contribuente appellante aveva proposto la percentuale di incidenza del 25% laddove si fossero dedotti gli oneri di escavazione e, in alternativa, la percentuale del 20%, applicabile in base agli usi e alla legge, qualora non si fossero considerati gli oneri di escavazione. Ne deriva che non sussiste il vizio di ultra petizione prospettato.

9. Il terzo motivo è fondato. Invero va premesso che per la determinazione del valore del fondo – secondo usi locali e con riferimento alla norma di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, richiamata dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 1/e del 19 gennaio 2007 in materia di calcolo delle quote di ammortamento deducibili – la CTR ha tenuto conto della destinazione commerciale del fabbricato, dal che conseguiva che la percentuale di incidenza del valore dell’area sul valore del fabbricato era pari al 20%. Sennonchè non ha esplicitato la CTR le ragioni per le quali il fabbricato doveva ritenersi avere destinazione commerciale e non industriale, il che impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata affinchè i giudici di appello compiano gli accertamenti del caso e decidano nel merito provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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