Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5930 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 13/10/2021, dep. 23/02/2022), n.5930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24551-2020 proposto da:
L.A.M., M.G.;
– ricorrenti –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, MONTI DI CRETA
85 INT. 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 861/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da D.A. nei confronti di L.A.M., con la quale chiese il trasferimento, ex art. 2932 c.c., di alcuni immobili, in adempimento della scrittura privata del 30.4.2002. Con detta scrittura, la convenuta, si era assunta l’impegno di ritrasferire detti immobili su richiesta dell’attore;
– il Tribunale accolse la domanda;
– la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che ravvisò l’esistenza di un accordo fiduciario inter partes e ritenne che i beni fossero sufficientemente determinati;
– la Corte distrettuale ritenne altresì che la dichiarazione unilaterale della L. fosse idonea a trasferire la proprietà, non sussistendo il vincolo della forma scritta per l’accordo fiduciario;
– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso L.A.M. sulla base di due motivi;
– ha resistito con controricorso D.A.;
– in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
– con il primo motivo di ricorso, si deduce la “violazione delle norme sulla competenza per territorio e conseguenziale omesso esame dell’eccezione”, per avere la corte di merito omesso di pronunciare sull’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vasto;
– il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità;
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce “l’erronea e/o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale e/o processuali”, per avere la corte di merito fondato l’impegno al trasferimento della proprietà da parte della convenuta su un documento fotocopiato, per non aver ammesso le prove richieste in primo grado e reiterate in sede di gravame, per aver erroneamente ritenuto che fossero correttamente individuati gli immobili da trasferire e che non fosse necessaria la prova scritta ad substantiam in caso di accordo fiduciario;
– il motivo è inammissibile sotto diversi profili;
– in primo luogo, esso difetta di specificità perché non indica le norme che si assumono violate, requisito essenziale del ricorso del ricorso per cassazione ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, ma ripropone in modo generico le doglianze proposte nel giudizio di merito;
– la questione relativa alla validità del documento fotocopiato è questione nuova, non proposta nel giudizio di merito mentre la questione relativa all’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco è stata oggetto del procedimento per querela di falso, rigettata dal Tribunale;
– la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove è anch’essa generica perché non indica i capitoli di prova, in modo da consentire al giudice di legittimità di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza;
– la corte di merito ha fatto conforme applicazione dei principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, in ordine alla suscettibilità di esecuzione in forma specifica della dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire la proprietà in esecuzione di un accordo fiduciario, previa individuazione degli immobili che, secondo l’apprezzamento della corte di merito, sarebbe correttamente avvenuta con la scrittura del 30.4.2002;
– sulla prova del patto fiduciario – che non richiede la forma scritta – è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite del 06/03/2020, n. 6459;
– la questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili; l’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti;
– le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, hanno inquadrato il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza, aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae;
– analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
– la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile – e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce pertanto autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi, dell’art. 1888 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
– nel caso di specie, la scrittura privata del 30.4.2002, con cui la L. si era impegnata a ritrasferire i beni al coniuge su sua richiesta, ha effetto confermativo del patto fiduciario ed esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum, né risulta che la ricorrente, che intendeva contrastare il contenuto di tale dichiarazione, abbia fornito l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022