Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5930 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5930 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 4882-2008 proposto da:
ZANNONI MARIO (C.F. ZNNMRA41S141635R), nella qualità
di titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIOLI

Data pubblicazione: 13/03/2014

LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCAROLLI
2014

TITO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

FALLIMENTO

HO.TI.EN.

COSTRUZIONI

S.R.L.

(C.F.

1

00750320210), in persona del Curatore fallimentare
dott.ssa

ALESSANDRA

PIERGENTILI,

elettivamente

• domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso
l’avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BOLZANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE;

intimati

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO,
depositato il 09/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CHIABOTTO
SUSANNA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;

– controricorrente –

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GULLOTTA
FABIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

f

Svolgimento del processo

,

Con decreto depositato il 9/1/2008, il

Tribunale di

Bolzano ha respinto l’impugnazione di Zannoni Mario
avverso il decreto del Giudice delegato, di reiezione

della richiesta di ammissione allo stato passivo del
Fallimento Ho.Ti.En. Costruzioni s.r.l. in via
privilegiata, ex art.2751 bis n.5 c.c., del credito di
euro 10.616, 15, ammesso in via chirografaria, e di
esclusione del credito per gli interessi moratori su
detto importo, pari ad euro 2.579,56.
Il Tribunale ha ritenuto di dovere intendere il
riferimento di cui all’art.2751 bis n.5 c.c. all’impresa
artigiana alla stregua della disposizione di cui
all’art.2083 c.c., e quindi della definizione sostanziale
di cui all’art.2 1.443/1985, che privilegia la prevalenza
del lavoro individuale nel processo produttivo, così come
inteso dalla giurisprudenza di legittimità.
E nel caso, secondo il Tribunale, il ricorrente aveva
allegato non la dichiarazione dei redditi, ma la sola
dichiarazione Iva del 2006, attestante un consistente
volume d’affari(euro 396.043), e prodotto solo cinque dei
trenta fogli del libro matricola vidimato dall’Inail,
così impedendo la puntuale verifica del volume d’affari
della ditta, desumibile dalla dichiarazione Iva e dalla
dichiarazione dei redditi, del numero dei dipendenti, del

I
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ruolo del titolare nello svolgimento dell’attività
imprenditoriale, così venendo meno al proprio onere della
prova, così come previsto dall’art.93, 4 0 comma 1.f.
Avverso detto decreto ricorre lo Zannoni, sulla base di
tre motivi.

Si difende il solo Fallimento con controricorso.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio
ex art.360 n.4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale ha
omesso di pronunciarsi sul primo motivo di opposizione,
attinente al criterio del volume d’affari, non
considerato dalla normativa di riferimento, ed alla
prassi giudiziale, da ritenersi in violazione del
principio della certezza del diritto, costituzionalmente
garantito.
1.2.- Col secondo motivo, lo Zannoni si duole del
provvedimento impugnato, per non essersi pronunciato il
Tribunale sulle istanze istruttorie; ed infatti, la parte
aveva chiesto l’acquisizione dell’integrale fascicolo
dell’insinuazione al passivo, e dei documenti prodotti
anche successivamente all’udienza di verifica dello stato
passivo, nonché l’ammissione delle prove per testi sui
capitoli di prova indicati.
1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio
ex art.360 n.3 c.p.c., sostenendo di avere assolto
all’onere probatorio della natura artigiana dell’impresa
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individuale, avente ad oggetto l’attività di movimento
terra, gestita dal titolare in proprio e dalla moglie
quale collaboratrice familiare, con l’ausilio di tre
dipendenti, producendo la copia del libro matricola,
nella parte in cui sono indicati i dipendenti, la visura

camerale, il bilancio dell’impresa(da cui si evince che
la misura degli emolumenti corrisposti è correlata ad un
numero di dipendenti non superiore a quello risultante
dai documenti allegati), la relazione del commercialista
di analisi del bilancio.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
La parte ha denunciato quale vizio di omessa pronuncia la
mancata considerazione, in tesi, da parte del Tribunale
del primo motivo di impugnazione, inteso a far valere
l’errato riferimento, da parte del Giudice delegato, al
volume d’affari, al fine di negare il riconoscimento del
privilegio.
A riguardo, è agevole rilevare che il Tribunale ha
respinto l’impugnazione, ritenendo non sufficientemente
provata la natura artigiana dell’impresa, avuto riguardo
al profilo oggettivo, essendo stata prodotta la sola
dichiarazione Iva del 2006, da cui comunque risultava un
consistente volume d’affari, nonché al profilo
soggettivo, avendo il ricorrente prodotto solo cinque dei
trenta fogli costituenti il libro matricola.

(

1
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Il Giudice del merito ha pertanto ritenuto non provata
dallo Zannoni la natura artigiana dell’impresa,
considerando, tra gli altri, il parametro dato dal volume
d’affari: a fronte di detta motivazione, la doglianza del
ricorrente è infondata, avendo il Tribunale valutato il

parametro in oggetto, considerandolo correttamente
unitamente agli altri dati valutabili, al fine di
ritenere provata o meno la natura artigiana dell’impresa.
2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha inteso censurare quale vizio ex art.360
n.4 c.p.c. la mancata decisione del Tribunale sulla
richiesta di acquisizione del fascicolo dell’insinuazione
al passivo e dei documenti prodotti nonché sulla prova
per testi; a riguardo, a tacere dal fatto che il Collegio
aveva disposto l’acquisizione del fascicolo all’udienza
del 3/12/07, va rilevato che la mancata ammissione delle
prove non potrebbe in ogni caso farsi valere quale vizio
di nullità del procedimento e quindi della sentenza, ma
se mai quale vizio di motivazione.
Su detto principio, si richiamano, tra le ultime, le
pronunce 6175/2013, 3357/2009, 7074/2006.
3.3.- Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente parte dal presupposto dell’assolvimento
dell’onere probatorio su di sé gravante come reso palese
dall’espositiva del motivo e dal quesito di diritto

y
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articolato in esito allo stesso, mentre il Tribunale ha
ritenuto non assolto detto onere.
Il Giudice del merito,—al di là del richiamo improprio al
disposto, di chiara natura processuale, in quanto
relativo al contenuto della domanda di ammissione al

passivo, di cui all’art.93,3 ° comma n.4, 1.f.,'” ha
valutato la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis
n.5 c.c., conformemente ai principi espressi nella
giurisprudenza di legittimità ( e vedi in particolare la
pronuncia 15785/00, che ha precisato che, in tema
di fallimento, ai fini dell’ammissione al passivo di un
credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex
art. 2751 bis, cod. civ., la qualifica dell’impresa
individuale come artigiana – cui si estende la disciplina
relativa alla società artigiana di cui all’art. 3 della
legge n. 443 del 1985 – postula la preminenza del fattore
lavoro sul capitale investito, e la prevalenza del lavoro
personale, connotato anche dal carattere della manualità,
del titolare dell’impresa nel processo produttivo)e, con
valutazione di merito non censurabile sotto il profilo
del vizio ex art.360 n.3 c.p.c., ha concluso per
l’insufficienza degli elementi provati dalla parte.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono
la soccombenza.
7

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle
spese, liquidate per compenso in euro 2500,00, oltre euro
200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2014

Il Presidente

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