Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5930 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23102/2005 proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22 presso lo studio dell’avvocato

BRENCIAGLIA ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA

Cesare, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO SEVERO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COSTA CESARE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Viterbo B. P. proponeva opposizione avverso quattro avvisi di accertamento, ai fini dell’lei, per gli anni dal 1995 al 1998, che l’amministrazione di quel Comune gli aveva fatto notificare per modificazioni incrementative apportate ad un immobile di sua proprietà a seguito di lavori di carattere abusivo, successivamente condonati, e per i quali la nuova rendita non era stata indicata nella prescritta dichiarazione, nè ne era stata presentata la prescritta denunzia, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli interessi e sanzioni. Esponeva che la nuova rendita come rettificata non gli era stata notificata se non nel mese di novembre 2001, mentre essa era stata attribuita solo il 2 marzo di quell’anno col nuovo classamento; e pertanto l’ente non poteva avanzare alcuna pretesa per gli anni pregressi; pertanto chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto gli atti impositivi erano scaturiti dalla diversa rendita attribuita all’immobile, senza che la parte avesse fatto denunzia di variazione della consistenza, sebbene già nel 1985 avesse chiesto il condono, sicchè la dichiarazione del reddito era infedele; nè questa doveva essere notificata espressamente ad essa essendo già operativa con la modifica strutturale intervenuta che pertanto era tenuta al pagamento di quanto richiesto; il resistente allora chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione annullava gli atti impositivi con sentenza n. 198 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha rigettato il gravame con sentenza n. 57 del 20.5.2004, osservando che la maggiore imposta non doveva essere versata, come pure gli interessi e le sanzioni non potevano applicarsi, in quanto la rendita definitiva era stata notificata soltanto il 18.11.2000, e quindi, in conformità alla previsione della innovazione normativa di cui alla L. n. 342 del 2000, essa non poteva avere efficacia per tutti gli anni pregressi.

Contro questa pronuncia il Comune di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, che ha illustrato con memoria.

B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, artt. 5, 10 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la nuova disciplina contempla un’ipotesi del tutto diversa dalla fattispecie in esame, posto che prevede la non applicabilità degli interessi e della sanzione solamente allorquando l’ufficio proceda alla variazione della rendita di sua iniziativa, che in tal caso deve previamente comunicare al contribuente, mentre in quello che ne occupa si trattava invece di dichiarazione infedele, per cui non è concepibile che il dolo o la colpa possano essere agevolati rispetto ai contribuenti virtuosi. Peraltro il controricorrente ben conosceva l’ampliamento apportato al cespite, tanto che nel 1985 ne aveva chiesto il condono, e sin da allora doveva presentare la relativa denunzia e corrispondere il maggiore tributo, atteso che la rendita presunta era maggiore di quella precedente, e ciò per il corretto carico tributario.

Il motivo è fondato.

Invero in tema di imposta comunale sugli immobili, l’omessa indicazione delle sopravvenute “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”, costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, “dichiarazione o denuncia … infedeli”, e viene equiparata, a livello sanzionatorio, alla fattispecie di “omessa denunzia” (Cfr.

anche Cass. Sentenza n. 932 del 16/01/2009). Del resto la variazione della rendita era intervenuta di fatto molto tempo prima del classamento e della successiva notifica di quella definitiva. E’ noto che per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74. Invece per quelli comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune poteva legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che aveva effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

Pertanto correttamente l’ICI dovuta è commisurata alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo” dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica stessa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9203 del 18/04/2007, n. 20775 del 2005).

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè il giudice di appello non ha considerato che l’appellata aveva l’obbligo di denunziare le modificazioni permanenti apportate al fabbricato nelle forme prescritte, e ciò nel termine di presentazione della dichiarazione del reddito. D’altronde l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare la variazione della rendita quando questa costituisca una sua iniziativa, mentre nella specie si era trattato di rettifica di essa dovuta al comportamento omissivo del contribuente per le modifiche apportate al fabbricato, sicchè la nuova normativa non poteva applicarsi, anche in considerazione dei principi generali in tema di imposizione, equità fiscale e capacità contributiva, diversamente invece dall’ipotesi in cui la nuova rendita dipenda da rideterminazione di estimo d’ufficio da parte dell’agenzia del territorio.

La censura sostanzialmente è analoga al motivo testè esaminato, da cui perciò rimane assorbita.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, col rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso gli avvisi di accertamento.

Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, ed Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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