Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5930 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14025-2012 proposto da:

S.G.D.A.M. ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2011 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAURO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La Società Generali delle acque minerali a r.l. impugnava l’atto di rettifica e liquidazione con cui era stato elevato da Euro 200.000 ad Euro 659.790 il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di un terreno sito in (OMISSIS) ed acquistato dalla società stessa in data (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Caserta riduceva il valore accertato del 50% in considerazione della soggezione di parte del terreno ad espropriazione e dell’esistenza di due servitù gravanti sul fondo. Proposti distinti appelli da parte della contribuente e da parte della Agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Campania confermava la sentenza impugnata sul rilievo che metà del terreno era destinato ad opere per lo sfruttamento minerario, che esistevano servitù di elettrodotto e di passaggio che gravavano sul fondo e che il terreno era inserito in zona di espansione urbanistica. Da tali elementi la CTR deduceva che era equa la valutazione operata dall’ufficio in Euro 45 al metro quadrato per la sola parte edificabile, con conseguente riduzione del 50% del valore accertato. Inoltre dalla stessa stima effettuata dal perito dì parte contribuente risultava che il terreno aveva il valore di Euro 13,50 al metro quadrato in considerazione della sua favorevole ubicazione e dell’effettiva potenzialità edificatoria. Tutto ciò induceva a ritenere adeguata la stima effettuata dai giudici di primo grado.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. per aver omesso la CTR di pronunciarsi in ordine allo specifico motivo d’appello afferente l’annullamento dell’atto di rettifica, essendo esso totalmente privo di motivazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis. Sostiene la ricorrente che, quand’anche si volesse ritenere che la CTR abbia implicitamente rigettato la domanda di annullamento dell’atto impositivo, essa è incorsa in violazione di legge poichè avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’avviso di rettifica dato che esso difettava della necessaria motivazione.

5. Con il terzo motivo denunce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento circa la conferma della sentenza di primo grado secondo la quale era stato ridotto del 50% il valore accertato dall’ufficio.

6. Il Collegio ha deliberato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono infondati. La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. 11560/2016; Cass.6394/2011; Cass. 14027/2012) che “in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specifiche ragioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”. L’atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione della norma nel ritenere implicitamente che l’avviso di liquidazione – di cui la ricorrente ha trascritto il testo nel ricorso adempiendo, così, all’onere dell’autosufficienza – fosse sufficientemente motivato, dato che esso conteneva il riferimento allo strumento urbanistico vigente, al parere verbale dell’agenzia del territorio ed alla valutazione di terreni similari effettuate nel triennio precedente. Invero in sede contenziosa l’ufficio ben avrebbe potuto integrare l’onere probatorio su di lui incombente specificando gli elementi astrattamente indicati tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla parte.

8. Il terzo motivo è fondato. Ciò in quanto la CTR da un lato ha considerato che era congruo il valore del terreno indicato dall’Ufficio in Euro 45,00 al mq., dall’altro ha ridotto il valore complessivo del fondo del 50% – così confermandola decisione della CTP – senza dare conto degli elementi che inducevano a ritenere congruo il valore così determinato. Non si comprende, invero, dalla sentenza impugnata quanta parte del fondo sia gravata da vincoli, in che misura essi incidano sul valore venale del fondo gravato e sulla base di quali elementi sia dato ritenere congruo il valore di Euro 45,00 il mq. per la parte esente da vincoli, posto che il riferimento alla perizia di stima, che ha indicato il valore in Euro 13,50 il mq., non appare conferente. Peraltro la CTR ha affermato che “le censure relative al difetto di motivazione sono in parte fondate non avendo l’ufficio individuato i parametri specifici che lo hanno indotto a fissare il valore del cespite a Euro 45 al metro quadrato facendo generico riferimento un’informativa telefonica dell’agenzia del territorio e ad atti stipulati nel triennio ma non allegati o esibiti “salvo poi non assolvere essa stessa l’obbligo motivazionale sul punto.

9. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA