Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5930 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.5930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16729-2019 proposto da:

A.G., nella qualità di titolare della omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11 presso lo

studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO A.G., VENETA COMBUSTIBILI SERVICE

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7221/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dell’odierno ricorrente;

– che il soccombente ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria;

– che non svolge difese il fallimento.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) nullità della notifica del decreto di convocazione ed omesso esame, con violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., e della L.Fall., art. 18, comma 10, in quanto la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario era inesistente, per mancanza dell’orario in cui è avvenuto il tentativo di notificazione all’istante, onde non può escludersi esso sia avvenuto in orario non consentito; nè la corte territoriale ha esaminato i documenti in atti, posto che la notifica ex art. 140 c.p.c., è nulla, in mancanza della raccomandata di conferma del deposito dell’atto;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., e della L. Fall., art. 15, comma 3, in quanto il ricorrente aveva articolato capitoli di prova a sostegno della dedotta nullità del procedimento notificatorio, ma la corte del merito nulla ha detto al riguardo; inoltre, è incostituzionale la L.Fall., art. 15, comma 3, per le stesse ragioni secondo cui la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l’art. 140 c.p.c., con la sentenza n. 3 del 2010;

– che, a sostegno della decisione, la corte territoriale ha ritenuto insussistente la nullità della notificazione al debitore: infatti, egli non ha neppure dedotto di avere un indirizzo Pec ed è attestata l’impossibilità di provvedere con essa; pertanto, l’ufficiale giudiziario ha tentato la notifica di persona presso la sede dell’impresa, attestando di non avervi rivenuto nessuno e depositando l’atto nella casa comunale, dando avviso del deposito con raccomandata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; peraltro, ogni censura sull’invio della raccomandata è irrilevante, dato che il punto essenziale è non essere stato reperito l’imprenditore ed essere stato, quindi, depositato il plico presso la casa comunale, onde la notifica è comunque valida, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, che non richiede anche l’invio di una ulteriore comunicazione a mezzo posta, dopo il deposito presso la casa comunale; tutte le richieste istruttorie per contrastare la relata di notifica sono inammissibili, dovendosi al riguardo proporre querela di falso; la questione della mancanza di orario di accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa non ha rilievo, in quanto mera irregolarità;

– che, ciò posto, i motivi sono manifestamente infondati;

– che, invero, la notificazione, per come riferito nello stesso ricorso, è avvenuta secondo le scansioni previste dalla L.Fall., art. 15, comma 3: il deposito presso la casa comunale è seguito ad un tentativo di notifica non andata a buon fine presso la sede dell’impresa;

– che, a norma della L.Fall., art. 15, comma 3, il decreto di convocazione, con il ricorso, va: a) notificato, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; b) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese; c) quando, infine, la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso;

– che la corte del merito ha dunque constatato l’esecuzione della notifica, alla stregua degli adempimenti di cui al punto c) che precede;

– che la corte territoriale ha anche esposto la ragione, per la quale non ha ritenuto ammissibili i capitoli di prova, a confutazione dell’accertamento con valore di pubblica fede, attribuibile alla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario: nè tale statuizione viene attaccata validamente dal ricorrente;

– che si ricorda il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’imprenditore individuale, ove si ponga in una situazione d’irreperibilità, resta di ciò imputabile per negligenza e violazione dei generali doveri di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 17884 del 2016, in quel caso avendo nell’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese disattivato deliberatamente la casella di posta elettronica certificata);

– che, invero, in tema di esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell’obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale, resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico: come quando la notifica della convocazione presso la sede legale era rimasta senza esito per irreperibilità della destinataria, anche se le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., non erano state completate, mentre un secondo tentativo di ricerca del legale rappresentante della società non era riuscito per allontanamento del medesimo dalla residenza e per ignota destinazione e a sua volta la società non aveva pubblicizzato il trasferimento di sede nè aveva incaricato l’affittuaria d’azienda di comunicare agli interessati il nuovo recapito, ove si era spostata già prima dell’omologa della delibera del predetto mutamento (Cass. 7 gennaio 2008, n. 32);

– che, come questa Corte ha più volte rilevato (cfr. Cass. 5 novembre 2019, n. 28413), è qui sufficiente ricordare che: i) ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012; per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo ((pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo fin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate) – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018); si) nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti, come quello oggi in esame, dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata; quindi, nel caso in cui ciò risulti impossibile (come accaduto nella specie), o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito (Cass. n. 28803 del 2018);

– che la memoria ancora non prende atto della non necessarietà della raccomandata, come chiarito già dalla corte d’appello;

– che anche la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, alla luce delle pronunce del giudice delle leggi, il quale ha invero già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.Fall., art. 15, comma 3, nella parte in cui prevede che, in caso di ricorso contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza venga effettuata alle imprese esercitate in forma collettiva, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e, successivamente, presso la casa comunale (Corte Cost., ord. 11 luglio 2017, n. 162), e che, del pari, è infondata la questione di legittimità costituzionale della L.Fall., art. 15, comma 3, nella parte in cui prevede che, in caso di ricorso contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza venga effettuata alle imprese esercitate in forma collettiva, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146);

– che la ratio di tali pronunce risiede proprio, a giustificazione di tale disciplina, nell’esigenza di semplificazione del procedimento notificatorio nel fallimento, tale da suffragare la diversità con quello ordinario di notifica, in ragione della specialità e complessità degli interessi correlati alle connotazioni soggettive del debitore e alla dimensione oggettiva del debito, e nella sufficiente garanzia di conoscibilità che discende dal duplice meccanismo di ricerca ivi previsto;

– che il parametro legislativo costituito dall’art. 15 cit., esclusivamente applicabile alla fattispecie, come indicato anche dalla Corte costituzionale con le sentenze ricordate, è stato, in conclusione, correttamente applicato;

– che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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