Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5929 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 13/10/2021, dep. 23/02/2022), n.5929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24103-2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VASCELLO, 16, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA MARIA LINDA

PAONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8207/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Avv. A.G. chiese il pagamento dei propri compensi professionali per le prestazioni professionali rese in favore di L.G.G. nella misura di Euro 3.750,00;

– il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto l’opposizione, rideterminò il credito nella minor somma di Euro 234,60;

– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale osservò cha la L.G. aveva eccepito il pagamento del debito tramite assegno e che l’Avv. A. aveva sostenuto che esso si riferiva ad altri incarichi svolti in favore della predetta; tuttavia, l’Avv. A., pur avendo depositato documentazione attinente ad altri procedimenti, non aveva allegato il contenuto dei predetti e l’indicazione specifica dell’imputazione di pagamento;

– riguardo alla somma di Euro 1115,40, il Tribunale accertò che lo svolgimento dell’attività per la registrazione della sentenza e la cancellazione della trascrizione della domanda erano stati posti a carico dell’Avvocato;

– l’Avv. A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

– l.G.G. ha resistito con controricorso.

– il Relatore ha avanzato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile per carenza di specificità in quanto il ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, che l’appello della L.G. era generico, senza indicare le ragioni della sua genericità.

– in armonia con l’orientamento già assunto da questa Corte (Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124), quando, con il ricorso per cassazione, venga denunciata una violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il sindacato del giudice di legittimità, in quanto la deduzione attiene ad un error in procedendo, investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione e giudice anche del fatto (Cass., 21 aprile 2016, n. 8069; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27368);

– l’esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495);

– nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a censurare la sentenza di primo grado;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere posto a carico del creditore la prova che l’assegno di Euro1900,00 versato dalla L.G. si riferisse alla prestazione professionale per cui è causa, nonostante la scrittura del 23.12.2008, con cui era stato regolato il rapporto in oggetto, non contenesse alcun riferimento a detto assegno e nonostante fossero intercorsi tra le parti altri rapporti professionali. In relazione alla detrazione dell’ulteriore somma di Euro 1115,00, il Tribunale avrebbe errato nel detrarre dal compenso le ulteriori somme dovute ad interessi e sanzioni a causa dell’inadempimento dell’obbligo di registrazione della sentenza e cancellazione della domanda;

– il motivo è fondato per quanto di ragione;

– il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l’esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l’esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021);

– nel caso di specie, spettava alla L.G. provare che l’emissione dell’assegno di Euro 1900,00 si riferiva al rapporto professionale per cui è causa;

– va, invece, rigettato l’ulteriore profilo relativo alla detrazione dal compenso degli interessi e sanzioni per la registrazione della sentenza e la cancellazione della domanda, avendo il giudice di merito fatto riferimento all’accordo, sottoscritto dalle parti, che aveva posto a carico dell’avvocato dette attività, non adempiute dal predetto, sicché la parte non poteva essere gravata anche degli interessi e delle sanzioni;

– il ricorso va, pertanto, accolto;

– la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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