Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5929 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18156/2005 proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7 presso lo studio dell’avvocato

CONTICIANI Paola, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

C.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTICIANI PAOLA, che si riporta

agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Viterbo C.O. proponeva opposizione avverso quattro avvisi di accertamento, ai fini della TARSU, per gli anni dal 1998 al 2002, che l’amministrazione di quel Comune gli aveva fatto notificare per il recupero della tassa relativamente ad un fabbricato, adibito ad uso abitativo, per il quale la relativa denunzia era ritenuta infedele, e per tre magazzini, per cui questa era stata del tutto omessa, sicchè veniva richiesto il pagamento del tributo, con interessi e sanzioni.

Egli esponeva che l’ente impositore era incorso in decadenza; inoltre l’imposta non era dovuta per i locali adibiti a magazzino, trattandosi di pertinenze del fondo usate per attività strumentale alla coltivazione di esso; quanto all’abitazione deduceva che essa si trovava in zona in cui il servizio di raccolta dei rifiuti non veniva svolto, anche se poi vi era stata ricompresa, senza tuttavia che la prestazione fosse eseguita in effetti dal Comune stesso; pertanto chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto gli atti impositivi erano stati resi nel termine previsto, mentre i presupposti per l’esenzione pretesa da controparte non sussistevano; pertanto il resistente chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione lo accoglieva con sentenza n. 45 del 2003.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva appello, cui il contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha rigettato il gravame con sentenza n. 16 del 7.5.2004, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’ente non era incorso in decadenza, trattandosi di prestazioni periodiche; altrimenti il contribuente si sarebbe sottratto permanentemente al pagamento dell’imposta con la mancata denunzia iniziale.

Quanto poi al merito, ha rilevato che il Comune non aveva provato i suoi assunti, mentre invece C., aveva dimostrato che i locali erano adibiti ad attività strumentali per la lavorazione e deposito di olio e vino, anche con prova indiziaria, costituita da fotogrammi, e quindi erano insuscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

Contro questa pronuncia il Comune di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

C. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 329, 342 e 346 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che l’effetto devolutivo dell’appello concerneva la questione della decadenza, avendo il primo giudice ritenuto assorbita l’altra inerente al merito dell’esenzione pretesa, mentre nessuna questione al riguardo la parte vittoriosa aveva riproposto, con ciò evidentemente incorrendo in decadenza, ovvero in tacita rinuncia, sicchè la CTP ha emesso un provvedimento viziato di ultrapetizione, pur avendo accolto il mezzo di gravame concernente la tempestività dell’accertamento.

Il motivo è infondato.

Il giudice di prime cure ha osservato che C. anche in appello aveva ribadito l’eccezione della decadenza e insistito nelle ragioni addotte a sostegno del ricorso in primo grado.

L’assunto è esatto.

Dall’esame degli atti, possibile in questa fase di legittimità, trattandosi di questione pregiudiziale che attiene alla regolarità del rapporto processuale tra le parti, e quindi di norme di ordine pubblico, emerge che in realtà l’appellato aveva riproposto le stesse questioni di merito addotte in primo grado anche nel secondo, e pertanto la CTR era pienamente investita del potere di delibazione delle stesse.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, lett. d) e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR non poteva pronunciare l’annullamento degli atti impositivi per una questione diversa dalla motivazione di essi e dalle deduzioni del contribuente, senza con ciò incadere nel vizio di ultrapetizione, atteso che essi si basavano sulla negata ruralità degli immobili e sull’infedele dichiarazione della superficie dell’abitazione, peraltro come lamentato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo, mentre invece il giudice del gravame ha fondato il giudizio sulla presunta mancata produzione di rifiuti solidi.

La censura va condivisa.

Invero, com’è noto, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’ufficio senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, atteso che è precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all’amministrazione, mediante l’accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall’amministrazione (V. pure Cass. Sentenze n. 2531 del 22/02/2002, n. 2340 del 2001).

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, relativamente all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il giudice di appello non ha considerato che C. non aveva presentato la necessaria denunzia per alcuni locali, mentre per un altro essa era infedele quanto alla superficie, nè aveva mai comunicato la variazione, mentre aveva pure omesso di fornire i necessari obiettivi riscontri alla non produzione di rifiuti, come erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado, addirittura sulla scorta di semplici indizi, costituiti da fotogrammi, e non piuttosto di elementi obiettivi rilevabili direttamente ovvero in base ad idonea documentazione. Inoltre l’intimato non poteva invocare l’esenzione, stante il suo mancato assolvimento dell’obbligo di denunzia ovvero di variazione degli immobili.

La doglianza rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al primo motivo testè esaminato, anche se non appare superfluo rilevare che comunque essa è fondata, dal momento che in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i magazzini, qualora siano destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, come nella specie in esame, in cui vi venivano depositati olio e vino per la successiva vendita, certamente concorrevano all’esercizio dell’impresa, e andavano perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita stessa (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2814 del 11/02/2005). Inoltre, a parte tale rilievo, in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale, e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo, le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione, che certo non poteva essere costituita da quella fotografica, e quindi il riscontro non poteva essere indiziario, come invece sostenuto dal giudice di secondo grado (V. pure Cass. Sentenze n. 19152 del 15/12/2003, n. 14770 del 2000).

Ne deriva perciò che il primo motivo di ricorso va rigettato; il secondo accolto e il terzo dichiarato assorbito, con conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente a quello accolto, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure del precedente, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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