Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5929 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24047-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SCHNEIDER ELECTRIC SPA SOCIO UNICO;

– intimato –

avverso la decisione n. 895/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assemblea straordinaria dei soci della Telemecanique s.p.a. (ora Schneider Electric s.p.a.) deliberava un aumento del capitale sociale effettuato, in parte, a tiolo gratuito mediante l’utilizzo di saldi attivi di rivalutazione monetaria di cui alle L. n. 73 del 1983 e L. n. 576 del 1975, ed il relativo atto, in data 23/1/1985, veniva sottoposto a registrazione.

L’Ufficio provvedeva, in data 19/3/1985, alla notifica dell’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta complementare di registro, pari a Lire 39.553.000, somma che, in data 14/5/1985, la società provvedeva a corrispondere ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972.

La società contribuente, in data 27/2/1986, presentava istanza di rimborso dell’imposta e, trascorsi novanta giorni, formatosi sull’istanza il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che lo accoglieva, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado, la quale riteneva applicabile alla fattispecie la disciplina transitoria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79.

L’Ufficio impugnava la sfavorevole decisione innanzi all’adita Commissione Tributaria Centrale di Torino che, con la sentenza n. 895/2011, pronunciata il 7/7/2011 e depositata il 20/7/2011, respingeva il ricorso, ritenendo che dovesse trovare applicazione la normativa più favorevole al contribuente anche agli atti registrati anteriormente alla data (1 luglio 1986) di entrata in vigore del testo unico, essendo stato proposto il ricorso giurisdizionale il 18/10/1985, entro la suddetta data e nel rispetto del termine triennale di decadenza, decorrente dalla data del pagamento, come previsto dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75, sicchè la delibera assembleare avente per oggetto l’aumento di capitale sociale mediante prelievo dal fondo di riserva, avvenuto in virtù della L. n. 576 del 1975, art. 22 e ss.gg. a seguito di rivalutazione monetaria, andava assoggetta, ai sensi dell’art. 4 della tariffa all. a, parte prima, n. 6, T.U. n. 131 del 1986, alla sola tassa fissa di registro.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un unico motivo.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un articolato motivo di doglianza l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, parte seconda, non avendo la Commissione Tributaria Centrale considerato che, in forza della disciplina più favorevole introdotta dal richiamato testo unico, si fa luogo alla restituzione delle imposte già versate soltanto ricorrendo, alla data dell’i luglio 1986, una delle seguenti condizioni: 1) la pendenza di una controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione notificato; 2) l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso. Evidenzia la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non rileva la circostanza che fosse ancora pendente, alla data di entrata in vigore del testo unico, il termine di decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, nè che la contribuente avesse proposto, in data antecedente l’1 luglio 1986, una semplice istanza di rimborso, indipendentemente dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione, atto quest’ultimo destinato altrimenti a diventare irretrattabile in quanto autonomamente impugnabile.

La questione posta con il motivo di ricorso ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, secondo cui “l’esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1981, art. 79, comma 1, o, in generale, dall’art. 77 stesso D.P.R., è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull’atto impositivo adottato (anche quando non sia possibile un versamento diretto dell’imposta e la quantificazione della stessa è rimessa ad apposito avviso di liquidazione, da emettersi in un momento successivo a quello della registrazione dell’atto, come avveniva, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 4 e art. 26, comma 8, per le deliberazioni societarie di emissione di prestiti obbligazionari), atteso che il processo tributario, nel sistema regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 (art. 16) e dalla successiva disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione – tra i quali è compreso l’avviso di liquidazione – essendo esclusa la possibilità di azioni di mero accertamento, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non più contestabile, dall’atto impositivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria” (Cass. n. 15617/2016; n. 746/2016; n. 24239/2014; n. 15008/2014; n. 3346/2011; n. 9013/2007; n. 20392/2004; n. 2272/2004).

Tale principio si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame.

E’ certo, anche per quanto risulta dall’autosufficiente ricostruzione degli antefatti di causa proposta dalla ricorrente, che l’avviso di liquidazione, notificato in data in data 19/3/1985, non venne mai impugnato, tanto che la società A.R.I.S. corrispose, in data 14/5/1985, la somma richiesta dall’Ufficio a titolo di imposta proporzionale di registro, mentre a nulla rileva che, in data 27/2/1986, la stessa avesse presentato istanza di rimborso dell’imposta, che seppure anteriore alla data (1 luglio 1986) di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, non poteva essere utilmente proposta ex art. 79 cit., proprio perchè l’avviso di liquidazione non era stato tempestivamente impugnato e, quindi, il rapporto era divenuto definitivo in conformità ai principi generali che regolano l’ordinamento tributario.

Del resto, il contrasto della normativa nazionale all’epoca vigente con la disciplina di cui alla direttiva comunitaria 69/335 (l’art. 11 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, vietava di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili (vedi Cass. Sez. U., n. 5731/1996) comportava che l’imposta di registro pagata a seguito dell’avviso di liquidazione non fosse dovuta già alla data di registrazione della delibera di emissione del prestito.

Nessun effetto può, dunque, attribuirsi alla presentazione della domanda di rimborso, ancorchè rispettosa del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 decorrente dal giorno del pagamento, atteso che tale ultima disposizione “si limita ad individuare un termine per fissare l’esaurimento del rapporto, ove quest’ultimo non sia già definito in base ad altre norme” (Cass. n. 20392/2004 cit.), com’è accaduto nel caso di specie in conseguenza nella mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

Pertanto, poichè il Collegio intende dare continuità al sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale si deve, quindi, concludere nel senso che la norma transitoria invocata dalla contribuente ha inteso solo regolare l’applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, che però dovevano essere ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore e che la ratio dell’art. 79 non era certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.

Il ricorso dev’essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, potendosi la controversia decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente va respinto.

Stante il progressivo consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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