Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5929 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13685-2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 13685/2020 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 4/5/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Palermo, con decreto del 4 maggio 2020, rigettava il ricorso proposto da H.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale – fra l’altro e per quanto di interesse – riteneva che non sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria, sia perchè il migrante, pur nutrendo il timore di subire un grave danno a causa di un conflitto insorto con trafficanti droga, non aveva cercato tutela da parte dell’autorità statuale, sia perchè il territorio bengalese non poteva dirsi interessato da un conflitto armato interno o da una situazione di violenza indiscriminata, sia perchè il migrante non aveva eletto la Libia come proprio centro di riferimento e potenziale rientro, risultando così irrilevante il tempo ivi trascorso;

quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito rilevavano che il migrante, in caso di rientro, non avrebbe visto seriamente minacciato alcun suo diritto umano fondamentale, tenuto conto della situazione del paese di appartenenza e delle condizioni personali, dato che era soggetto giovane e in buona salute, ampiamente scolarizzato e fornito in patria di riferimenti familiari;

non giovava a tal fine, a dire dei giudici di merito, neppure il mero fumus di una intervenuta integrazione sociale, che non poteva essere utilizzata quale fattore esclusivo a fondamento della richiesta di protezione umanitaria, in assenza di un serio rischio di compromissione dei diritti fondamentali ricollegati al rimpatrio;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso H.A., prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia l’errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonchè l’esistenza di una motivazione erronea, contraddittoria o carente rispetto alla valutazione di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria: il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non aveva considerato nè la pena capitale prevista per una serie di reati, tra cui il traffico di droga, nè le condizioni delle carceri in Bangladesh e i trattamenti inumani e degradanti subiti dai detenuti;

il collegio di merito, inoltre, non aveva adeguatamente valorizzato la condizione globale del Bangladesh, dove erano diffusi fenomeni di corruzione e violenza dell’autorità, si erano verificati attentati e vi era una grave situazione di criminalizzazione del dissenso e di violenza fuori controllo;

5. il motivo risulta nel suo complesso inammissibile;

5.1 il Tribunale ha chiaramente rappresentato che il ricorrente, “lungi dal temere che l’autorità sovrana o che altri soggetti da cui la stessa non sappia o non voglia fornire protezione possano infliggergli un danno grave, si duole di asserite minacce che avrebbe subito da parte di soggetti per i quali avrebbe consegnato inconsapevolmente partite di droga”;

il danno paventato non era dunque quello di subire una condanna per traffico di droga, bensì che i trafficanti dessero seguito alle minacce proferite nei suoi confronti;

la possibile condanna per traffico di droga costituisce quindi una questione – comportante accertamenti in fatto – che non è stata affrontata nella decisione impugnata, sicchè il ricorrente avrebbe preliminarmente dovuto chiarire se tale questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice di merito (cfr., fra molte, Cass. n. 23675/2013);

questo accertamento, peraltro, era precluso all’iniziativa del giudice di merito, poichè il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni in fatto dell’attore;

5.2 al fine di riconoscere la medesima protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rileva una situazione di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

rimangono per converso irrilevanti a tal fine tutte le vicende, ricollegate a fenomeni di corruzione, criminalità o violenza, che non si risolvano in una situazione – coinvolgente in qualche modo anche il migrante – di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale richiesta dalla norma;

5.3 infine, quanto al vizio di motivazione è sufficiente ricordare che a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. Cass. 23940/2017);

ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, dato che i giudici di merito hanno compiutamente spiegato le ragioni poste a base del proprio convincimento;

6.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2 Cost., del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, art. 11, ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione all’art. 5 T.U.I., comma 6, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, e art. 19 T.U.I.: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – avrebbe violato la disciplina in materia di protezione umanitaria, non indagando sulle condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva in cui versava il ricorrente e non valorizzando adeguatamente nè l’attuale situazione esistente in Bangladesh, dove persistevano tensioni politiche e sociali e violazioni delle libertà democratiche, si era verificata un’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed esisteva una grave crisi alimentare, nè il serio e pregevole percorso integrativo intrapreso dal migrante in Italia;

6.2 il terzo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 CEDU, in relazione all’art. 5 T.U.I., comma 6, nonchè la violazione dell’art. 19 T.U.I., in quanto il Tribunale non si era preoccupato in alcun modo di considerare, in applicazione del principio di non refoulement, le sistematiche e ripetute violazioni dei diritti umani che si verificavano in Bangladesh in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

7.1 il Tribunale ha accertato, in fatto, l’inesistenza di serie minacce ai diritti umani fondamentali del migrante ricollegate alla situazione del paese di appartenenza o alle sue condizioni personali e tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione;

a fronte di questo accertamento il mezzo si limita a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda;

peraltro, le allegazioni sulla situazione generale esistente nel paese di origine risultano prive di alcuna decisività;

in vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;

ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

7.2 quanto al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso il Tribunale ha precisato che lo stesso non vale a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (non assumendo rilievo isolatamente ed astrattamente considerato; cfr. Cass., Sez. U., n. 29459/2019);

sul punto la doglianza non formula alcuna specifica critica e si limita a sollecitare la valorizzazione dell’asserita integrazione sociale, formulando così una censura priva della necessaria riferibilità alla decisione impugnata e tesa a proporre una diversa e inammissibile lettura dei fatti di causa;

8. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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