Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5929 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28370-2018 R.G. proposto da:

FENDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO DI VIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANGELO LANNO, FABIO GUASTADISEGNI, MONICA

RIVA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona dei Curatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINO

CATENA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BARI, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che Fendi S.r.l. con ricorso notificato in data 24 settembre 2018 ha promosso regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. avverso ordinanza del 22 luglio 2018 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato l’eccezione di competenza territoriale avanzata da Fendi S.r.l. in una causa avviata nei suoi confronti, con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2015, da (OMISSIS) S.r.l., successivamente fallita;

rilevato che le parti hanno presentato istanza congiunta di dichiarazione di estinzione, a spese legali compensate, a seguito di reciproche rinunce e accettazioni di rinunce all’azione e agli atti tra loro notificate ex art. 306 c.p.c. e allegate all’istanza.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo per rinuncia ad ogni effetto di legge. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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