Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5928 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 12/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16025-2020 proposto da:
F.M.D., S.A., R.G.;
– ricorrenti –
contro
V.A.M., C.M.D.;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1072/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“La procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente è stata apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva di alcun riferimento alla sentenza impugnata, non reca alcuna data, e risulta conferita “nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado di giurisdizione”.
Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, essa difetta del requisito di specialità previsto per il ricorso per cassazione in quanto non contiene alcun riferimento alla sentenza oggetto di impugnazione, né consente di verificare il rilascio della procura in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza d’appello (Cassazione civile sez. VI, 24/07/2017, n. 18257; Cassazione civile sez. VI, 24/07/2017, n. 18257)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; e multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014);
– che, al contrario, la procura spillata al ricorso difetta di tali requisiti, mancando ogni riferimento al provvedimento oggi impugnato;
– il difensore del ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, si è limitato ad invocare la compensazione delle spese di lite, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite N. 15177 del 2021;
– ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussistano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in quanto non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2;
– le spese seguono, quindi, la soccombenza e gravano sul difensore, trattandosi di un’ipotesi di nullità e non di inefficacia della procura;
– le Sezioni Unite hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile sez. un., 10/05/2006, n. 10706);
– l’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle e spese del giudizio per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione;
– la condanna alle spese va, pertanto, pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, n. 25435; Cassazione civile sez. I, 20/06/2006, n. 14281);
– solo nelle ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., Civ. Sezioni Unite, 10 maggio 2006, n. 10706);
– medesime considerazioni investono la questione del soggetto tenuto al pagamento del doppio contributo, che va posto a carico del difensore (Cassazione civile sez. un., 01/06/2021, n. 15177);
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del difensore della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da porre a carico del difensore del ricorrente.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. R.G. al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. R.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022