Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5928 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23281-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GESTIONI FINANZIARIE & IMMOBILIARI-GEFIM SPA;

– intimato –

avverso la decisione n. 803/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assemblea dei soci della GEFIM – Gestioni Finanziarie ed Immobiliari s.p.a. deliberava l’emissione di un prestito obbligazionario ed il relativo atto veniva sottoposto a registrazione, in data 10/10/1984, e l’Ufficio provvedeva alla notifica dell’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta (complementare) di registro, pari a Lire 49.503.000, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972.

La società contribuente, in data 29/4/1985, provvedeva al pagamento di quanto richiesto e, in data 27/2/1986, presentava istanza di rimborso dell’imposta proporzionale.

Formatosi sull’istanza il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che lo accoglieva, con sentenza successivamente confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado.

L’Ufficio impugnava la decisione innanzi all’adita Commissione Tributaria Centrale che, con la sentenza n. 803/2011, pronunciata il 15/6/2011 e depositata il 13/7/2011, respingeva il ricorso in adesione alla tesi della contribuente secondo cui l’istanza di rimborso del 27/2/1986 era stata presentata nel termine triennale entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere all’accertamento di nuove imposte, decorrente dalla data di registrazione della delibera societaria, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74 e che trovava applicazione la più favorevole normativa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, non risultando provata la notifica dell’avviso di liquidazione e pendendo, alla data dell’1 luglio 1986, controversia tributaria. L’intimata società non ha svolto attività difensiva.

Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un articolato motivo di doglianza la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, parte seconda, non avendo la Commissione Tributaria Centrale considerato che in forza della disciplina più favorevole introdotta dal richiamato testo unico si fa luogo alla restituzione delle imposte già versate soltanto ricorrendo, alla data dell’1 luglio 1986, a una delle seguenti condizioni: 1) la pendenza di una controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione notificato; 2) l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso nel caso in cui l’imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o sia stata comunque pagata in mancanza di un provvedimento impositivo. Evidenzia l’Agenzia ricorrente che, contrariamente a quanto incidentalmente ritenuto dal giudice a quo, mai è stata contestata la circostanza relativa all’emissione e notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, presupposto indefettibile dell’intervenuto pagamento dell’imposta liquidata nella misura di cui all’ordine di incasso, documento quest’ultimo prodotto in giudizio dalla stessa controparte, e che neppure rileva la circostanza che fosse ancora pendente, alla data di entrata in vigore del testo unico, il termine di decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, nè che la contribuente avesse proposto, in data antecedente 1’1 luglio 1986, una semplice istanza di rimborso, indipendentemente dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione, atto autonomamente impugnabile, altrimenti destinato a diventare irretrattabile.

La questione posta con il motivo di ricorso ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, secondo cui “l’esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, o, in generale, dall’art. 77 stesso D.P.R., è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull’atto impositivo adottato (anche quando non sia possibile un versamento diretto dell’imposta e la quantificazione della stessa è rimessa ad apposito avviso di liquidazione, da emettersi in un momento successivo a quello della registrazione dell’atto, come avveniva, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 4 e art. 26, comma 8, per le deliberazioni societarie di emissione di prestiti obbligazionari), atteso che il processo tributario, nel sistema regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 (art. 16) e dalla successiva disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione – tra i quali è compreso l’avviso di liquidazione – essendo esclusa la possibilità di azioni di mero accertamento, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non più contestabile, dall’atto impositivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 15617/2016; 746/2016; n. 24239/2014; n. 15008/2014; n. 3346/2011; n. 9013/2007; n. 20392/2004; n. 2272/2004).

Tale principio si attaglia alla fattispecie in esame.

E’ certo, infatti, per quanto prospettato dalla stessa parte ricorrente in primo grado, che l’avviso di liquidazione venne notificato alla contribuente e che tale atto impositivo non venne mai impugnato, tanto che la società corrispose, in data 29/4/1985, la somma liquidata dall’Ufficio a titolo di imposta (complementare) di registro, mentre a nulla rileva che, in data 27/2/1986, la contribuente avesse presentato istanza di rimborso dell’imposta che, seppure anteriore alla data (1 luglio 1986) di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, non poteva essere utilmente proposta ex art. 79 cit., per far valere il carattere indebito dell’eseguito versamento, proprio perchè l’avviso di liquidazione non era stato tempestivamente impugnato, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 e, quindi, il rapporto era divenuto definitivo in conformità ai principi generali che regolano l’ordinamento tributario.

Del resto, il contrasto della normativa nazionale all’epoca vigente con la disciplina di cui alla direttiva comunitaria 69/335 (l’art. 11 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, vietava di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili: vedi Cass. Sez. U., n. 5731/1996) comportava che l’imposta di registro pagata a seguito dell’avviso di liquidazione non fosse dovuta già alla data di registrazione della delibera di emissione del prestito.

Nessuna rilevanza può, dunque, attribuirsi alla mera presentazione della domanda di rimborso, ancorchè rispettosa del termine triennale di decadenza – decorrente dal giorno del pagamento – di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 atteso che tale ultima disposizione “si limita ad individuare un termine per fissare l’esaurimento del rapporto, ove quest’ultimo non sia già definito in base ad altre norme” (Cass. n. 20392/2004 cit.), come appunto è accaduto nel caso di specie in conseguenza nella mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

Pertanto, poichè il Collegio intende dare continuità al sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale si deve concludere nel senso che la norma transitoria invocata dalla contribuente ha voluto solo regolare l’applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, che però dovevano essere ancora pendenti alla data (1 luglio 1986) della sua entrata in vigore, e che la ratio del più volte citato art. 79 non era certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.

Il ricorso dev’essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e potendosi decidere nel merito la controversia, ex art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente va senz’altro respinto.

Stante il progressivo consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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