Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5928 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22984-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE IANNICELLI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1015/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo S.P. chiesto in via monitoria al Tribunale di Roma che Assicurazioni Italia S.p.A. gli pagasse la somma di Euro 105.000, oltre interessi, per un credito come da quietanza dell’8 agosto 2006 spettante a soggetti che successivamente glielo avevano ceduto con atto notarile del 9 settembre 2006, ed essendo stato quindi emesso dal Tribunale decreto ingiuntivo, notificato il 19 gennaio 2007, la compagnia proponeva opposizione, cui lo S. resisteva insistendo nella sua pretesa. Il Tribunale, con sentenza del 4 febbraio 2011, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposto a rifondere le spese a controparte.

Lo S. proponeva appello, cui controparte – divenuta Ina Assitalia S.p.A. – resisteva. Con sentenza del 14 febbraio 2018 la Corte d’appello di Roma lo accoglieva, rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo; compensava peraltro le spese dei due gradi per la metà e condannava l’appellata a rifondere l’altra metà all’appellante.

Lo S. ha proposto ricorso, da cui non si è difesa l’intimata, nelle more divenuta Generali Italia S.p.A.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si impernia su un unico motivo, denunciante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.

La corte territoriale così motiva la parziale compensazione da essa disposta: “tenuto conto della particolarità della vicenda”. Il ricorrente osserva che la corte in tal modo non ha esplicitato i motivi che sorreggono la compensazione i quali dovrebbero essere “giusti motivi”, essendo applicabile ratione temporis l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato da L. 28 dicembre 2005, n. 263 -, pur mancando sia una reciproca soccombenza, sia una novità delle questioni sia una giurisprudenza mutata sulle questioni dirimenti; e seguendo la giurisprudenza di legittimità la corte avrebbe dovuto fornire motivazione.

L’intimata, ora Generali Italia S.p.A., non si è difesa.

Il motivo è palesemente fondato.

La novella del 2005 sopra citata non ha modificato i presupposti della compensazione di per sè (il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, su cui tale novellazione veniva ad incidere stabiliva: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”), bensì ha introdotto (sedando un risalente contrasto giurisprudenziale) la necessità di esternare quali presupposti il giudice avesse identificato per sostenere la compensazione, così riformulando la norma: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La motivazione, come è noto, deve rivestire un minimum costituzionale, e non può limitarsi quindi a formule di stile o ad asserzioni apodittiche/tautologiche, integrando in tal caso una motivazione apparente.

La corte territoriale, già si è visto, dopo avere accolto integralmente l’appello, ha effettuato una compensazione al 50% delle spese di entrambi i gradi di merito sorreggendola unicamente sull’inciso: “tenuto conto della particolarità della vicenda”.

Avvalendosi soltanto dell’inciso suddetto, la corte ha fornito un mero asserto, non indicando il concreto contenuto della “particolarità”. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha specificamente chiarito che l’esigenza motivazionale non è soddisfatta mediante una mera enunciazione della “peculiarità della fattispecie” (“peculiarità” è evidente sinonimo di “particolarità”), in quanto “una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione o sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione” (così Cass. sez. 1 uno, 30 maggio 2008 n. 14563; e cfr., da ultimo, sulla insufficienza, ai fini della giustificazione della compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 263 del 2005, del mero riferimento alla natura della controversia Cass. sez. 6-5, ord. 12 ottobre 2018 n. 25594).

La corte, quindi, come lamenta il ricorrente non ha fornito una motivazione effettiva, anzichè apparente, in ordine alla parziale compensazione delle spese processuali, onde la sentenza deve essere cassata al riguardo, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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