Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5927 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5927 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 5589-2007 proposto da:
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. (C.F. 01848410039),
nella qualità di cessionaria della Banca Popolare di
Novara S.C.AR.L., in persona del legale
rappresentante
pro
Data pubblicazione: 13/03/2014
elettivamente
tempore,
domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso l’avvocato
2013
1893
RIZZO CARLA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato
PALMIERI
EMANUELE,
giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
1
contro
NAOS S.A.S. DI TALLETTI NICOLA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
4
domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso
l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentata e difesa
EUGENIO M., giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3492/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2006;
•
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RIZZO CARLA che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto dei motivi
dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, PATRONI GRIFFI
da 2 a 6.
t
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 24 settembre 2003,
Naos S.a.S. di Talletti Nicola conveniva in giudizio,
davanti al Tribunale di Napoli, la Banca Popolare di
risarcimento dei danni morali e materiali,
Novara S.p.A., perchè fosse condannata al
da
liquidarsi in separata sede, per il suo colpevole
comportamento,
consistito
nel
disattendere
una
disposizione di addebito in conto corrente (pagamento
di 144 vaglia cambiari, scadenti tre per ogni mese,
tutti regolarmente pagati, tranne tre scadenti il 30
aprile 2003, andati pertanto insoluti e protestati).
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva
rigettarsi la
domanda.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n ° 117208 del
2004, rigettava la domanda.
Proponeva
appello
la
Naos.
Costituitosi
il
contraddittorio, la Banca ne chiedeva il rigetto.
Veniva disposto ed espletato giuramento suppletorio,
deferito all’appellante.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 17
novembre 2006, in riforma dell’impugnata sentenza,
condannava l’appellata al risarcimento dei danni da
liquidarsi in separata sede.
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Ricorre per cassazione la Banca Popolare di Novara
S.p.A.
Resiste con controricorso la Naos.dh»LA
Entrambe la parti hanno depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione
degli artt. 82, 83, 156, 163 e 342 c.p.c., deducendo
nullità della procura, rilasciata da Talletti Nicola,
in relazione all’atto d’appello.
Con il secondo, violazione degli artt. 112, 183, 184,
345 c.p.c., sostenendo che il Giudice
a quo sarebbe
incorso in vizio di extrapetizione, sostituendo
d’ufficio la causa petendi e riferendo l’inadempimento
dedotto ad altro rapporto.
Con il terzo, violazione degli artt. 2725, 2736 c.c.,
183, 184, 245 c.p.c., affermando che il giuramento
suppletorio aveva ad oggetto un’altra disposizione
rispetto a quella cui si riferivano le parti nel
processo.
Con il quarto, vizio di motivazione, non avendo
indicato la Corte di merito gli elementi della
semiplena probatio,
quale presupposto per il disposto
giuramento.
Con il quinto, violazione degli artt. 2736, 2697 c.c.,
116, 240 c.p.c., in ordine all’onere della prova, che
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sarebbe stato erroneamente ritenuto a carico della
Banca.
Con il sesto, violazione degli artt. 2722, 2723, 2725,
2729, 2736, 2697 c.c., 116 e 240 c.p.c., sostenendo che
oLdívAv
non 0252,4 essere provata per presunzioni, ma per
iscritto, l’esistenza di un rapporto giuridico.
Con il settimo, violazione degli artt. 233 c.p.c.,
2736,
2737
c.c.,
sostenendo
che
il
giuramento
suppletorio era stato reso dal Talletti, estraneo al
processo, in quanto revocato da amministratore e legale
rappresentante della Naos.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi uno e
settimo, attinenti alla legittimazione di Talletti
Nicola a rilasciare procura alle liti nell’atto
d’appello e procedere al giuramento suppletorio. La
ricorrente sostiene che era stato revocato al Talletti
l’incarico di amministratore, e pertanto egli non era
più legale rappresentante della società.
Oppone la
controricorrente che non vi fu revoca, ma soltanto una
proposta di revoca e convocazione di assemblea, nella
quale la revoca stessa non fu deliberata, e dunque il
Talletti era all’epoca e ha continuato ad essere socio
accomandatario e legale rappresentante della Naos.
E’ in atti, allegato al fascicolo d’ufficio d’appello
che questa Corte può esaminare, presentando la
questione sollevata profili processuali, certificato
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della Camera di Commercio di Napoli, datato 26/5/2006,
ove si precisa, con riferimento allo statuto della Naos
sas di Talletti Nicola, che la rappresentanza e la
firma legale spettano al socio accomandatario, e il
Talletti è socio accomandatario, nominato con atto
27/7/1994.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, essendo
variamente connessi.
Dalla motivazione, adeguata e non illogica, della
sentenza impugnata, emerge che non vi è stato alcun
mutamento della causa petendi, riferito ad un rapporto
diverso da quello dedotto in giudizio (la Naos,
all’evidenza, chiedeva il risarcimento del danno alla
Banca, lamentando il mancato pagamento di tre cambiali,
a fronte di una disposizione di addebito permanente),
né un’illegittima inversione dell’onere probatorio.j Va
precisato che il rapporto giuridico dedotto non doveva
essere necessariamente provato per iscritto: la
disposizione permanente, consistente in un ordine di
pagamento, si inquadra in un rapporto di mandato che
non richiede forma scritta, benché destinataria sia una
Banca, trattandosi di servizio accessorio ed eventuale,
non specifico dell’istituto bancario stesso; il
correntista, in quanto tale sulla base di contratto
scritto, può evidentemente incaricare la banca di
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effettuare pagamenti, e tale incarico non richiede la
forma scritta.
Come precisa il Giudice a quo,
la Banca ha esibito un
documento scritto nel quale era indicato l’ordine di
pagamento, con la dicitura “disposizione permanente
fino al 31/ 12/2002”. E’ pacifico che la Banca
continuò, anche dopo tale data, a pagare le cambiali,
fino alla fine del rapporto, per cinque mesi del 2003,
tralasciando soltanto, come si diceva, quelle scadenti
nell’aprile del 2003. Per di più, l’odierna resistente
ha prodotto un documento di provenienza della Banca,
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firma illeggibile, ma non disconosciuta, con dicitura
“disposizione permanente” in calce alla comunicazione
dell’avvenuto pagamento delle cambiali scadute a
gennaio 2003.
Ha valutato il Giudice a quo, sulla base degli elementi
cui si è fatto riferimento, la sussistenza di una
semiplena pT.obatio
della pretesa dell’odierna
resistente ed ha evidentemente deferito il giuramento
suppletorio, attinente al fatto storico della presenza
di una disposizione permanente di addebito, all’odierna
resistente, perché, appunto, “la più favorita”, sulla
base della documentazione prodotta e delle altre
circostanze emerse dall’istruttoria, ,‹ in particolare
quella relativa al pagamento effettuato dalla banca per
7
tutte le cambiali, tranne quelle scadute nell’aprile
2003.
Vanno pertanto rigettati, in quanto infondati, tutti i
motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
8.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Roma, 03 dicembre 2013
Il Consiglien Is ruttore
Il Pres
P.Q.M.