Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5927 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15715/2005 proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7 presso lo studio dell’avvocato

CONTICIANI Paola, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTICIANI PAOLA, che si riporta

agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Viterbo F.P. proponeva opposizione avverso sei avvisi di accertamento, ai fini dell’lei per gli anni dal 1993 al 1998, che l’amministrazione di quel Comune le aveva fatto notificare per modificazioni apportate ad alcuni immobili di sua proprietà a seguito di lavori di carattere abusivo, successivamente condonati, e per i quali la nuova rendita non era stata indicata nella prescritta dichiarazione, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli interessi e sanzioni, per complessive L. 11 milioni circa. Esponeva che la nuova rendita come rettificata non le era stata notificata, e pertanto l’ente non poteva avanzare alcuna pretesa; chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto gli atti impositivi erano scaturiti dalla diversa rendita attribuita agli immobili, senza che la parte l’avesse indicata nella dichiarazione del reddito, che perciò era infedele;

nè questa doveva essere notificata espressamente ad essa, che perciò era tenuta al pagamento di quanto richiesto; pertanto il resistente chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione annullava gli atti impositivi solo in parte, anche perchè la contribuente aveva provveduto nel frattempo a saldare la pendenza limitatamente agli ultimi due anni, con sentenza n. 58 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva appello dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha rigettato il gravame con sentenza n. 13 del 27.4.2004, osservando che gli interessi e le sanzioni non potevano applicarsi, in quanto gli avvisi erano stati notificati il 3.8.2000, e la nuova rendita non era stata notificata, contrariamente alla previsione della innovazione normativa di cui alla L. n. 342 del 2000.

Contro questa pronuncia il Comune di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

F. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 10 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la nuova disciplina contempla un’ipotesi del tutto diversa dalla fattispecie in esame, posto che prevede la non applicabilità degli interessi e della sanzione solamente allorquando l’ufficio proceda alla variazione della rendita di sua iniziativa, e che in tal caso deve previamente comunicare al contribuente, mentre in quello che ne occupa si trattava di dichiarazione infedele, per cui non è concepibile che il dolo o la colpa possano essere agevolati rispetto ai contribuenti virtuosi.

Il motivo è fondato.

Invero in tema di imposta comunale sugli immobili, l’omessa dichiarazione delle sopravvenute “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’ imposta dovuta”, costituisce “dichiarazione o denuncia … infedeli” ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, e viene equiparata alla fattispecie di “omessa denunzia” a livello sanzionatorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 932 del 16/01/2009). Del resto la variazione della rendita era intervenuta il 19.10.1996, senza che la parte l’avesse mai impugnata, e pertanto gli accessori della maggiore imposta andavano applicati.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 10 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacche la CTR non ha considerato che l’appellata aveva l’obbligo di denunziare le modificazioni permanenti apportate al fabbricato nelle forme prescritte, e ciò nel termine di presentazione della dichiarazione del reddito. D’altronde l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare la variazione della rendita quando questa costituisca una sua iniziativa, mentre nella specie si era trattato di rettifica di essa dovuta al comportamento omissivo della contribuente per le modifiche apportate al fabbricato, sicchè la nuova normativa non poteva applicarsi, anche perchè introdotta dopo che la nuova rendita era già definitiva, e dopo che gli avvisi erano stati notificati.

La censura sostanzialmente è analoga al motivo testè esaminato, da cui perciò rimane assorbita.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, ed Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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