Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5927 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23056-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARIS APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMP. SPECIALI SPA;

– intimato –

avverso la decisione n. 764/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assemblea dei soci della A.R.I.S. Applicazioni Rielaborazione Imp. Speciali s.p.a. deliberava, in data 16/4/1984, l’emissione di un prestito obbligazionario dell’importo di Lire 300.000.000 ed il relativo atto veniva sottoposto a registrazione a tassa fissa. Avveratasi la condizione sospensiva del collocamento, apposta alla deliberazione, la predetta società presentava denuncia di avverata condizione e, quindi, l’Ufficio provvedeva alla notifica dell’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro, pari a Lire 2.970.000, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972.

La società contribuente, in data 5/12/1984, provvedeva al pagamento di quanto richiesto e, successivamente, presentava il 28/6/1986 istanza di rimborso dell’imposta corrisposta.

Quindi, formatosi sull’istanza il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che lo accoglieva, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado, la quale riteneva decisivo che non fosse spirato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, il termine triennale entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere all’accertamento di nuove imposte e che fosse, altresì, pendente la controversia tributaria.

L’Ufficio impugnava la decisione e l’adita Commissione Tributaria Centrale di Torino, con la sentenza n. 764/2011, pronunciata il 16/6/2011 e depositata il 13/7/2011, respingeva il ricorso aderendo alla tesi della contribuente secondo cui doveva trovare applicazione, retroattivamente, la normativa più favorevole anche agli atti registrati anteriormente alla data (1/7/1986) di entrata in vigore del testo unico.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un unico motivo.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un articolato motivo di doglianza l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, parte seconda, giacchè la Commissione Tributaria Centrale non ha considerato che, in forza della disciplina più favorevole introdotta dal richiamato testo unico, si fa luogo alla restituzione delle imposte già versate soltanto ricorrendo, alla data dell’1 luglio 1986, una delle seguenti condizioni: 1) la pendenza di una controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione notificato; 2) l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso nel caso in cui l’imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o sia stata comunque pagata in mancanza di un provvedimento impositivo. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, evidenzia la ricorrente, non rileva nè la circostanza che fosse ancora pendente, alla data di entrata in vigore del testo unico, il termine di decadenza dell’azione dell’ Amministrazione finanziaria, nè che la contribuente avesse proposto, in data antecedente l’1 luglio 1986, una semplice istanza di rimborso, indipendentemente dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione, atto quest’ultimo autonomamente impugnabile ed altrimenti destinato a diventare irretrattabile.

La questione posta con il motivo di ricorso ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, secondo cui “l’esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, o, in generale, dall’art. 77 stesso D.P.R., è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull’atto impositivo adottato (anche quando non sia possibile un versamento diretto dell’imposta e la quantificazione della stessa è rimessa ad apposito avviso di liquidazione, da emettersi in un momento successivo a quello della registrazione dell’atto, come avveniva, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 4 e art. 26, comma 8, per le deliberazioni societarie di emissione di prestiti obbligazionari), atteso che il processo tributario, nel sistema regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 (art. 16) e dalla successiva disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione – tra i quali è compreso l’avviso di liquidazione – essendo esclusa la possibilità di azioni di mero accertamento, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non più contestabile, dall’atto impositivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria” (Cass. n. 15617/2016; 746/2016; n. 24239/2014; n. 15008/2014; n. 3346/2011; n. 9013/2007; n. 20392/ 2004; n. 2272/2004).

Tale principio si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame.

E’ certo, infatti, che l’atto impositivo, costituito dell’avviso di liquidazione notificato alla contribuente, non venne mai impugnato, tanto che la società A.R.I.S. provvide a corrispondere, in data 29/4/1985, la somma liquidata dall’Ufficio a titolo di imposta (complementare) di registro, mentre a nulla rileva che, in data 28/6/1986, la contribuente avesse presentato l’istanza di rimborso dell’imposta che, seppure anteriore alla data (1 luglio 1986) di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, non poteva essere utilmente proposta ex art. 79 cit. proprio perchè l’avviso di liquidazione – atto autonomamente impugnabile D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 16 nel termine di 60 giorni dalla notificazione – non era stato tempestivamente impugnato e, quindi, il rapporto tributario era divenuto definitivo in conformità ai principi generali che regolano l’ordinamento tributario.

Del resto, il contrasto della normativa nazionale all’epoca vigente con la disciplina di cui alla direttiva comunitaria 69/335 (l’art. 11 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, che vietava di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili (vedi Cass. Sez. U., n. 5731/1996), comportava che l’imposta di registro pagata a seguito dell’avviso di liquidazione non fosse dovuta già alla data di registrazione della delibera di emissione del prestito.

Nessun effetto può, dunque, attribuirsi alla presentazione della domanda di rimborso, ancorchè rispettosa del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 decorrente dal giorno del pagamento, atteso che tale ultima disposizione “si limita ad individuare un termine per fissare l’esaurimento del rapporto, ove quest’ultimo non sia già definito in base ad altre norme” (Cass. n. 20392/2004 cit.), come è accaduto nel caso di specie in conseguenza della mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

Pertanto, poichè il Collegio intende dare continuità al sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale, si deve ribadire che la norma transitoria invocata dalla contribuente ha inteso solo regolare l’applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, i quali però dovevano essere ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, atteso che la ratio del più volte citato art. 79 non è certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.

La sentenza impugnata è, dunque, censurabile perchè pur dando atto, attraverso il richiamo alle ragioni della decisione della Commissione tributaria di secondo grado (“benchè fosse spirato il termine entro cui provvedere ritualmente all’impugnazione”), che l’adottato avviso di liquidazione non venne tempestivamente impugnato dalla parte ricorrente in primo grado, non ha concluso, come avrebbe dovuto, nel senso che la successiva istanza di rimborso era – ormai – del tutto frustranea.

Il motivo di ricorso deve conseguente essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, potendosi decidere la controversia nel merito, ex art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente va respinto.

Stante il progressivo consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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