Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5927 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19119-2018 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FEDELE ALBERTI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, G.A., GROUPAMA ASSICURAZIONI
SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4189/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata
il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI
CHIARA.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza del 28 maggio 2010 il Giudice di pace di Cava dè Tirreni condannava Nuova Tirrena S.p.A. a risarcire danni da sinistro stradale all’attore G.A., rigettando invece la domanda di risarcimento promossa nei confronti del G. da C.A., interveniente volontaria.
C.A. proponeva appello, cui resistevano le compagnie assicuratrici coinvolte, Unipol Assicurazioni S.p.A. proponendo anche appello incidentale. Con sentenza del 15 settembre 2017 il Tribunale di Salerno, rigettato l’appello incidentale, riconosceva il concorso di responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, dell’appellante e del G., e condannava Unipol Assicurazioni S.p.A. al risarcimento alla C. della somma, determinata equitativamente e “già rivalutata all’attualità”, di Euro 900 oltre interessi dalla sentenza al saldo, compensando le spese.
C.A. ha presentato ricorso, dal quale nessuno degli intimati si è difeso.
Diritto
RITENUTO
che:
1. Il ricorso si articola in due motivi.
Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1219,1221,1223 e 1224 c.c., nonchè mancato riconoscimento degli interessi maturati dall’evento dannoso al saldo. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi dal giorno del sinistro, trattandosi di una fattispecie di mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2.
Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese, nonostante la sussistente soccombenza.
2. Il primo motivo risulta manifestamente fondato, dal momento che, qualora la fonte di responsabilità sia extracontrattuale come nel caso del fatto illecito, l’art. 1219 c.c. stabilisce una fattispecie di mora ex re: dal fatto illecito, pertanto, devono decorrere gli interessi spettanti sulla somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio (da ultimo, p. es., cfr. Cass. sez. 3, 5 aprile 2016 n. 6545, per cui, appunto, “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile… in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno è in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito”; e cfr. pure Cass. sez. 3, 20 aprile 2009 n. 9338).
Ha dunque errato il giudice d’appello disponendo la decorrenza degli interessi dalla sentenza anzichè dalla data del sinistro stradale avvenuto.
Il primo motivo del ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo, in quanto concernente le spese processuali; la sentenza deve essere pertanto cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di diverso giudice, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020