Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5926 del 24/03/2016

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5926 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 24/03/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

A.A., in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale
rappresentante della società XX s.a.s. di A.A., rappr. e dif.
dall’avv. B.B., elett. dom. presso lo studio del medesimo in Milano, via
Alfonso Lamarmora n.22, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente—
Contro
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Fallimento A.A.
-intimato-

Eugenio Manghi

per la cassazione della sentenza App. Milano 1.2.2011, n. 246/11 nel proc. RGN
3373/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2 marzo 2016 dal
Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato F.Festuccia per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Il PROCESSO
A.A. impugna la sentenza App. Milano 1.2.2011 n. 246/11 con cui veniva
rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Milano 16.4.2010 a sua volta reiettiva
della opposizione interposta contro la sentenza Trib. Milano 2.10.2006 n. 561
dichiarativa del proprio fallimento e di quello della società XX s.a.s. di
A.A. pronunciata su istanza del creditore E.M..
Ritenne in primo luogo la corte d’appello, facendo applicazione esplicita del regime
anteriore alla riforma del 2006 in punto di presupposti di fallibilità, che non
sussistevano le prove per predicare la natura di piccolo imprenditore della società,
stante la continuità e sistematicità di un’organizzazione dedita al profitto dell’attività
commerciale perseguita. L’insolvenza doveva poi essere desunta dal rilevante ricorso
al debito bancario, oltre che dalle dimensioni dell’esposizione verso il creditore istante
e i creditori pubblici, circostanze tali da far superare ogni obiezione sulla
legittimazione attiva del citato creditore, contro il quale nessuna seria obiezione era
stata recata quanto a contestazione del titolo giudiziario su cui si fondava la rispettiva
pretesa. Infine, sulla situazione d’insolvenza non potevano incidere i pagamenti dei
debiti sociali attuati dopo la dichiarazione di fallimento, trattandosi di presupposto
oggettivo da scrutinare alla data della decisione.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento
d’appello per non avere la corte applicato le norme processuali disciplinanti il
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esten

n -rn ferro

-intimato-

1.11 ricorso è inammissibile. Dal tenore della sentenza impugnata, appare pacifico che
A.A. risultava parte del procedimento, in qualità di appellante, sia in
proprio sia nella qualità di socio accomandatario, e legale rappresentante, della società
XX s.a.s. di A.A.. Ne consegue che la notifica di cancelleria,
richiesta da quell’ufficio e adempiuta in data 14.2.2011 presso l’avvocato con cui era
costituito (B.B.) è idonea, per la. duplice qualità rivestita dall’A.A. nel
processo, a produrre gli effetti di dies a quo per l’impugnazione proposta tanto per il
socio che per la società, anche in ragione del rito esplicitamente seguito dalla corte
d’appello e a prescindere dalla contestazione su tale scelta formulata con l’odierna
impugnazione.
2. Va poi osservato che la corte d’appello, come pacificamente evidenziato anche dal
ricorrente, ha applicato la nuova normativa disciplinante il procedimento
d’impugnazione della sentenza di fallimento, ai sensi del novellato art. 18 1.f. Deve al
contempo darsi atto che l’intervallo temporale tra la notifica della sentenza App.
Milano 1.2.2011, riconosciuta come per avvenuta – nelle forme predette della notifica
di cancelleria all’accomandatario ed altresì legale rappresentante – il successivo
14.2.2011 e l’inoltro del ricorso per cassazione, notificato con adempimento iniziato
solo il 26.7.2011, confligge con il principio per cui nei procedimenti per la
dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al
d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione
immediata, ai sensi dell’art. 22 del predetto d.lgs., sia in senso stretto per la fase
prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per
tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione, com’è
anche nella specie, nonchè i rispettivi regimi impugnatori; ne consegue che, ai fini
della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007,
trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, co.14 1.f. (Cass.
6705/2010, 16814/2010). Così, è stato specificato – sulla scia di Cass. 7471/08 – che,
aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo
concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato
disposto delfart.16 1.f., e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio
nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e
secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il disaimen tra
due regimi normativi (Cass. 20551/2009). Pari decisione è stata resa anche nella
valutazione del termine, ritenuto di 30 giorni, per il ricorso per cassazione avverso
sentenza della corte d’appello depositata nel 2010 e conseguente alla riassunzione
dopo cassazione con rinvio, in tema di procedimento per la dichiarazione di
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estens 1 con

.ferro

processo ordinario di cognizione in grado d’appello, violando il giudicato già
formatosi sul punto e comunque per aver omesso di provvedere al mutamento del rito
ordinario in speciale ai sensi dell’art.181.f.
Con il secondo e terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt.2083 e 2221
cod.civ., e rispettivamente il vizio di motivazione, ove la sentenza ha trascurato la
disciplina eccettuativa dal fallimento, quale applicabile ai piccoli imprenditori.

ex

3. In tali ultimi arresti, è stato precisato che la nuova normativa introdotta dal (1.1g-s.
n.169 del 2007 trova immediata applicazione nei confronti di tutti i processi — rectius,
avendo riguardo alle sentenze – aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento sia che
gli stessi si trovino nella fase prefallimentare e sia che versino in sede o fase di
impugnazione. Quanto all’applicabilità della normativa in questione va perciò
affermato che nessun rilievo riveste la circostanza che anche la sentenza dichiarativa
di fallimento sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 e
nemmeno, nel caso di ricorso per cassazione, che la sentenza impugnata sia stata
emanata ovvero, si aggiunge, trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’hanno
seguita, secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 20062007. Il d.lgs. n. 169 del 2007, all’art. 22 dà infatti piena applicazione al principio
tempus regit actum vigente in materia processuale, per cui la normativa sopravvenuta,
anche quando attinente al regime delle impugnazioni, trova piena applicazione nei
processi in corso.
Va infine ricordato che, per l’impugnazione delle sentenze, essa deve essere governata
secondo la norma processuale vigente al momento del suo deposito: la Corte già
infatti ha avuto modo di affermare che “la fattispecie generatrice del potere d’impugnare è
costituita dalla sentenza la cui forza giuridica, alla quale l’effetto dell’impugnabiktcì deve essere
ricondotto, è segnata dal momento in cui essa assume giuridica esistenza e resta fissata in tale
momento” (Cass. 12218/2013, Cass. s.u. 27172/2006).
Nella vicenda la notifica della sentenza impugnata è pacificamente avvenuta dopo il 1
gennaio 2008 e dunque ad essa si applica il nuovo termine di 30 giorni, circostanza da
cui discende la tardività del ricorso per cassazione, senza ulteriore necessità di esame
dei motivi.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016.

fallimento emessa prima del 2006 e già oggetto di decisione su opposizione
previgente art.181.f. (Cass. 17272/2014 e 17273/2014).

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