Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5926 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10691-2020 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2867/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 26 febbraio 2018, rigettava la domanda proposta da I.G., cittadina nigeriana, con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2017, perchè venisse disposto il rilascio da parte del Questore del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e art. 5 T.U.I., comma 6;

2. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 ottobre 2019, dichiarava inammissibile l’appello presentato dalla migrante, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da cui la domanda era regolata, prevedeva espressamente la non reclamabilità del decreto emesso dal Tribunale all’esito del procedimento di primo grado;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso I.G. prospettando due motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c.,

del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c) e d), e art. 4-bis, nella formulazione vigente dal 19 aprile 2017 al 4 ottobre 2018, art. 35, comma 1, e art. 35-bis, nella formulazione vigente dal 19 aprile 2017 al 4 ottobre 2018, D.Lgs. n. 257 del 2008, poichè la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata dall’ I. benchè la stessa si fosse limitata in primo grado ad avanzare domanda di protezione umanitaria;

5. il motivo è fondato;

è opportuno rammentare, in via preliminare, il panorama normativo che regola la fattispecie in esame;

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, prevede la possibilità di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e avverso la decisione della Commissione in tema di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

il citato Decreto, art. 35-bis, (nel testo vigente al momento della presentazione del ricorso, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, prima delle modifiche ulteriormente apportate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) prevede che le controversie aventi a oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35, siano regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., ossia dal cosiddetto rito camerale, ove non diversamente disposto;

lo stesso D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, nel testo originario, indicando le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, distingue tra “le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35”, incluse sub lett. c), e “de controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 6”, di cui alla lett. d);

il citato art. 3, comma 4-bis, introdotto dalla L. di conversione n. 46 del 2017, stabilisce che siano soggette al rito camerale speciale (caratterizzato da decisione in forma collegiale, udienza solo eventuale, esclusione dell’appello, impugnabilità solo con ricorso per cassazione) solo le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c);

ne discende che per le controversie di cui alla lett. d) il rito applicabile è quello ordinario, con decisione assunta dal Tribunale in composizione monocratica soggetta ad appello, oltre che a ricorso per cassazione;

la formulazione normativa così ricostruita ha creato una distinzione tra le azioni volte al riconoscimento della protezione internazionale (finalizzate al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento della sola protezione umanitaria, poichè il legislatore, pur avendo attribuito per tutte queste controversie la competenza alle sezioni specializzate, ha scelto riti diversi, ossia per il giudizio di protezione internazionale uno speciale rito camerale e per il giudizio relativo alla protezione umanitaria il rito ordinario dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;

in considerazione di una simile panorama normativo la giurisprudenza di questa Corte ha perciò chiarito che nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis e ss. c.p.c., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino (cfr. Cass. 16458/2019, Cass. 3668/2020, Cass. 20888/2020);

6. rimane, di conseguenza, assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’omissione di una pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;

il mezzo, infatti, solleva una questione che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendola implicitamente assorbita dal rilievo di inammissibilità dell’impugnazione, sulla quale sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio;

7. la sentenza impugnata andrà quindi cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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