Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5926 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18327-2018 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO CAMPISE;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GRASSELLINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO CANIPISE;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2209/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 7 giugno 2010 R.D. conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro Ina Assitalia S.p.A., quale compagnia designata dal FGVS, per ottenerne il risarcimento dei danni derivatigli da un sinistro stradale che sarebbe avvenuto il 20 maggio 2008 per essere stato l’attore investito da un’automobile non identificata.

La compagnia si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 7 maggio 2015, in parziale accoglimento, condannava la convenuta a risarcire all’attore i danni nella misura di Euro 91.714 oltre accessori.

Il R. proponeva appello principale e la compagnia, divenuta nelle more Generali Italia S.p.A., appello incidentale.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 dicembre 2017, accoglieva l’appello incidentale rigettando la domanda risarcitoria.

Ha presentato ricorso principale Generali Italia S.p.A., da cui si è difeso con controricorso il R., che ha proposto pure ricorso incidentale.

La ricorrente principale ha poi depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso principale della compagnia assicuratrice si fonda su un unico motivo: violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di somme già versate ai sensi dell’art. 2033 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2033 e 1148 c.c., per aver il giudice d’appello omesso di tenere in conto un fatto storico, ovvero il pagamento da parte della compagnia al R. della somma di Euro 103.676,15 in esecuzione della sentenza di primo grado, versamento di cui la compagnia avrebbe depositata la quietanza, chiedendone la restituzione in appello incidentale.

2. Il ricorso incidentale del R. si basa anch’esso su un unico motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la corte territoriale avrebbe esaminato unicamente la deposizione del teste N. e non anche gli altri elementi probatori (certificazione medica ed elaborato peritale), che avrebbero invece dimostrato “il verificarsi dell’evento dannoso causato da un mezzo non identificato”.

3. La ricorrente principale ha depositato memoria, nella quale afferma che è stata proposta istanza di correzione d’errore materiale, la quale è stata accolta, venendo così soddisfatta per altra via la pretesa veicolata in questa sede mediante il ricorso principale.

Unitamente alla memoria viene prodotta l’ordinanza di correzione della corte territoriale, di cui peraltro non si comprende se sia stata emessa con l’assenso di controparte.

Peraltro rileva il fatto che la memoria non risulta essere stata notificata al R. ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, onde irrituale rimane la produzione allegata. Non necessita invece di notifica, per cui è pienamente rituale, la memoria in sè.

Tanto premesso, deve desumersi che la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata nella memoria suddetta non è accoglibile in quanto si fonda su una produzione documentale non utilizzabile perchè introdotta con modalità irrituale. Seguendo, tuttavia, un logico canone ermeneutico di natura conservativa, la memoria comunque ha effetto come evidenziante la sopravvenienza di una mancanza di interesse rispetto al ricorso principale; e quindi quest’ultimo ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Il ricorso incidentale, proposto tempestivamente e pertanto non qualificabile impugnazione incidentale tardiva, deve dunque essere vagliato. Il suo contenuto, tuttavia, ictu oculi lo grava di inammissibilità, in quanto richiede, in modo peraltro del tutto generico, una revisione sulla quaestio facti, corrispondente alla sua prospettazione alternativa rispetto all’esito del compendio probatorio per cui ha optato la corte territoriale, oltrepassando così il ricorso i limiti della giurisdizione di questo giudice di legittimità.

5. L’esito del ricorso principale esclude soccombenza della ricorrente principale, la quale, inoltre, non è tenuta a versare il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’inammissibilità del ricorso essendo sopravvenuta e non originaria (v. in tal senso Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015 n. 13636, che condivisibilmente identifica la ratio dell’obbligo, stabilito dalla suddetta norma, di versare un ulteriore importo nell’intento di ottenere una deflazione delle impugnazioni dilatorie o pretestuose, ragion per cui detto meccanismo sanzionatorio si applica nell’ipotesi di inammissibilità originaria della impugnazione, ma non in quella di inammissibilità sopravvenuta, come nel caso appunto del sopravvenuto difetto di interesse; cfr. pure, più recentemente, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018 n. 14782 e Cass. sez. 5, 7 dicembre 2018 n. 31732).

Il ricorrente incidentale, in quanto soccombente essendone risultato inammissibile (ab origine, per il vizio fattuale riscontrato) il ricorso, deve essere condannato alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla ricorrente principale; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e inammissibile il ricorso incidentale, condannando il ricorrente incidentale a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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