Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5925 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5925 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
C

sul ricorso 4558-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 13/03/2014

/Vini
CIULLA CLAUDIO MARIA (c.f. CLLCLD43802H5010),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
91, presso l’avvocato DE STEFANO LUIGI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1796

D’AGOSTINO ROBERTA;
– intimata –

1

avverso la sentenza n. 11311/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 04/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

p.

Svolgimento del processo

t

Claudio Maria Ciulla proponeva opposizione avverso
l’esecuzione forzata iniziata da Roberta D’Agostino
con pignoramento mobiliare eseguito nel novembre 2005

ingiuntivo emesso nei confronti della Ciulla s.a.s. di
Ciulla Claudio Maria & c. Esponeva di essere socio
accomandatario di tale società ed eccepiva che
l’esecuzione era stata iniziata nei suoi confronti
senza che fosse stata previamente tentata l’escussione
del patrimonio sociale, come prescritto dall’art.2304
cod.civ.
Instauratosi il contraddittorio, Roberta D’Agostino
esponeva di avere più volte tentato di eseguire
notificazioni alla Ciulla s.a.s. presso la sede di
viale Mazzini 9 in Roma risultante dal Registro
Imprese, ma che esse avevano sempre avuto esito
negativo perché la società risultava trasferita
altrove.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di
Roma, con sentenza depositata il 4 giugno 2007 e
notificata il 22 gennaio 2008, rigettava l’opposizione
ritenendo il diritto della creditrice sociale
D’Agostino

di

escutere

direttamente

socio

il
3

presso la sua abitazione in Roma in forza di decreto

accomandatario. Il giudice di merito, premesso che il
beneficio di escussione in tanto può essere fatto
valere dal socio in quanto sussista la concreta
possibilità di soddisfare, almeno in parte, il credito
verso la società mediante l’espropriazione dei beni

fronte della comprovata eccezione del creditore
procedente secondo la quale l’insussistenza di beni
sociali escutibili si desume dal fatto che la sede
sociale non si trova presso il luogo indicato nel
registro imprese (dal quale peraltro non risultano
sedi secondarie o stabilimenti), l’opponente non ha
assolto all’onere di provare, come pure avrebbe potuto
visto l’incarico rivestito nella società, l’esistenza
di beni sociali idonei a soddisfare, almeno in parte,
il credito vantato dalla D’Agostino.
Avverso tale sentenza, non impugnabile in quanto
depositata nel vigore della disposizione dell’art.616
cod.proc.civ. introdotta dalla legge n.52/2006 (poi
abrogata dalla legge n.69/2009), Claudio Maria Ciulla,
con atto spedito per la notifica in data 1 febbraio
2008 e ricevuto il giorno successivo, ha proposto
ricorso ex art.111 Cost. a questa Corte formulando due
motivi. L’intimata D’Agostino non ha svolto difese.
Motivi della decisione
4

appartenenti a questa, osservava che nella specie, a

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto il
profilo

della

violazione

o

falsa

applicazione

dell’art.2304 cod.civ. nonché sotto quello del vizio
di motivazione, la ritenuta non necessità di previa
escussione del patrimonio sociale in caso di

mera impossibilità di notificare il titolo esecutivo
ed il precetto nella sede sociale indicata nel
Registro imprese a causa del trasferimento in luogo
sconosciuto non integri la prova della inesistenza del
patrimonio sociale e quindi non esenta il creditore
dalla previa escussione, perché non vi sarebbe alcuna
relazione giuridica -neanche di ordine presuntivo- tra
sede e patrimonio sociale, e perché la necessità della
preventiva escussione verrebbe meno solo quando
risultasse

aliunde

l’insufficienza

del

certo

dimostrata

in

modo

patrimonio

sociale per

la

realizzazione anche parziale del credito.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o
2304

falsa applicazione degli articoli 2697 e

cod.civ., con riferimento alla distribuzione tra le
parti dell’onere della prova circa l’esistenza -o
inesistenza- di un patrimonio sociale sufficiente per
la soddisfazione del credito verso la società. Si
sostiene che è onere del creditore procedente provare
5

trasferimento sede non iscritto. Si sostiene che la

di aver escusso inutilmente il patrimonio sociale
oppure l’inesistenza o insufficienza del patrimonio
stesso, in quanto questi fatti sono condizione della
sua azione esecutiva contro il socio; il quale
peraltro nella accomandita semplice -a differenza

beni sui quali il creditore sociale possa agevolmente
soddisfarsi.
3.

Tali doglianze, esaminabili congiuntamente in

quanto strettamente connesse, sono infondate.

3.1.

Quanto alla violazione di legge, va osservato come
l’iter logico seguito dalla sentenza impugnata non si
discosti dai principi normativi richiamati dal
ricorrente. Il tribunale non ha invero negato che
gravi sul creditore procedente, il quale agisca
esecutivamente sui beni del socio di accomandita
semplice per un credito verso la società, fornire
prova di non potersi soddisfare sul patrimonio
sociale. Ha piuttosto ritenuto: a)che tale prova può
essere desunta indirettamente da determinate
circostanze acquisite in atti, che ha valutato idonee
a condurre (evidentemente a norma dell’art.2729
cod.civ.) alla suddetta conclusione; b)che,
conseguentemente, era onere dell’odierno ricorrente
fornire prova idonea a superare la presunzione in tal
6

della società semplice- non è tenuto ad indicare i

modo raggiunta, ma tale onere non è stato in alcun
••

modo adempiuto. Deve dunque escludersi la denunciata
violazione degli artt.2304 e 2697 cod.civ.

3.2.

e

Quanto poi alla suddetta motivazione circa la prova
(della cui correttezza logico giuridica -giova

questa sede, essendo la sentenza impugnata successiva
alla entrata in vigore del quarto comma dell’art.360
cod.proc.civ. introdotto dal D.Lgs.n.40/2006: cfr.tra
molte Cass.n.20078/11), anche qui le critiche del
ricorrente non sono idonee a ravvisare la sussistenza
del vizio denunziato nell’iter argomentativo seguito
dal tribunale, che appare congruo e non privo di
logica. Non idoneo a condurre a diverse conclusioni si
mostra invero l’argomento secondo cui tra sede e
patrimonio sociale non vi sarebbe alcuna relazione
a

giuridica, dal momento che il tribunale si è limitato
I

a considerare la incontroversa circostanza di fatto
della impossibilità di reperire la società presso la
sede indicata nel Registro imprese a norma di legge
quale valido indizio della impossibilità di reperire
beni di proprietà della società; indizio che peraltro
non risulta validamente contrastato da alcun elemento
di segno contrario.

7

I

precisare- il ricorrente ha diritto di dolersi in

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza
provadi9190.r sulle spese di questo giudizio di
legittimità, in difetto di attività difensiva della
parte resistente.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 21 novembre 2013

La Corte rigetta il ricorso.

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