Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5925 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Campobasso, di seguito “Comune”, in persona del sindaco in

carica, signor D.F.G., rappresentato e difeso dall’avv.

Calise Antonio della Civica Avvocatura;

– ricorrente –

contro

la signora D.V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Campobasso 25 ottobre 2004, n. 99/3/04, depositata il 31 dicembre

2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1.1. L’8 febbraio 2006 è notificato alla signora D.V. F. un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Campobasso n. 34/01/2003, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) dell’ICIAP 1996.

1.1.2. Il ricorso per cassazione del Comune è sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in 6 280,80, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

1.2. La contribuente intimata non si costituisce in giudizio.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune adotta nei confronti della signora D.V. F., esercente l’attività di rimessa di autoveicoli, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’ICIAP 1996, rettificando il settore dell’attività, nel senso che la si inserisce nel settore 8^ (alberghiere, turistiche, di pubblico esercizio ed altre attività di commercio) anzichè nel settore IOX (professionale e artistiche, servizi vari), e attribuendo una classe di superficie maggiore (fino a mq 4000, per una superficie accertata di mq 540) rispetto a quella dichiarata (fino a mq 500, per una superficie di mq 4456);

conseguentemente il Comune pretende una maggiore imposta di L. 1.404.000;

b) il ricorso della contribuente è accolto dalla CTP;

c) l’appello del Comune è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata: “già in sede di determinazione della superficie dello spazio utilizzato, il Comune … aveva calcolato una superficie inferiore a quella determinata ai fini dell’imposta (mq. 500 invece di mq. 540), senza indicare le ragioni di questo aumento; in più deve esser rilevata la decurtazione degli spazi non utilizzabili, che pure la commissione di primo grado aveva calcolato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il motivo d’impugnazione.

4.1.1. Il motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

4.1.2. Secondo il Comune “dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge come la CTR sia pervenuta all’annullamento dell’atto impositivo sulla base di un iter argomentativo del tutto carente, dal cui esame non è difficile cogliere vistosi profili di contraddittorietà. / A tale esito la Commissione è infatti giunta attribuendo una “patente” di veridicità ad affermazioni – quali quelle formulate dal contribuente – che appaiono in realtà del tutto sprovviste di supporto probatorio. / In via preliminare mette conto evidenziare come la decisione della CTR sia stata determinata unicamente dalla considerazione dell’originaria iscrizione a ruolo TARSU del cespite in oggetto per la complessiva estensione di mq 500.

/ Sennonchè il Giudice dell’appello ha omesso di considerare quanto eccepito e lamentato dall’Ufficio Comunale competente, cioè che l’iscrizione a ruolo TARSU per la menzionata superficie è scaturita esclusivamente dalla dichiarazione resa dalla contribuente in data 11.06.1990, data in cui fu denunciata al Settore Tributo del Comune … l’occupazione di un locale ad uso autorimessa per l’estensione complessiva di mq 500 (doc. sub 1 in fascicolo)”. La motivazione prosegue, facendo riferimento ad atti procedimentali amministrativi (accertamento del 19 settembre 1995, accertamento della TARSU notificato il 17 dicembre 1996, planimetria fornita dalla contribuente, risultanze del rilevamento diretto operato da una ditta autorizzata dal Comune, dichiarazioni rese dalla contribuente in sede di rilevazione delle superfici), senza che ne siano riprodotta testualmente alcuna parte. Ne risulterebbe “evidente come nel caso di specie, non essendo in alcun modo documentata una parziale diversa destinazione d’uso dell’immobile utilizzato, esso va senz’altro computato per intero nella superficie costituente parametro di tassazione ai fini ICIAP, risultando l’immobile stesso di fatto utilizzato – direttamente o anche strumentalmente – ai fini dell’esercizio dell’attività professionale”.

4.2. Il motivo è inammissibile, perchè esso è basato sulle situazioni, dichiarative e no, rappresentate in documenti, delle quali non si riproduce testualmente alcuna delle parti ritenute rilevanti, con la conseguenza che la Corte, la quale non può accedere agli atti di causa, non è posta nella condizione di conoscere i dati ai quali il Comune fa riferimento e si trova nell’impossibilità di valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede.

5. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Poichè l’intimata non si è costituita in giudizio, nulla deve disporsi sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA