Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5925 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21266-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.S.L., F.G.O. elettivamente domiciliati in

ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

FILIPPO MARZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELO MAIOLINO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MARZI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che sia cassata la sentenza 50/8/2010 con cui la CTR Veneto, in accoglimento dell’appello dei contribuenti F.G.O. e F.S.L., ha ritenuto inapplicabile all’azione accertatrice del fisco diretta al recupero delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 1, comma 1 bis, la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, u.p..

La CTR si è espressa nei denunciati termine sul rilievo, che, stante la riferibilità della proroga solo alla rettifica e alla liquidazione delle imposte di cui al comma 1 del detto art. 11, la proroga dei termini da esso prevista “non trova applicazione nel caso di revoca delle agevolazioni prima casa, poichè il carattere di specialità della proroga biennale ne esclude l’applicazione oltre i casi espressamente previsti dal legislatore”.

Il mezzo erariale si vale di un solo motivo di ricorso al quale replicano i contribuenti con controricorso.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Con l’unico motivo del proprio ricorso – alla cui ammissibilità non si oppongono le pregiudiziali sollevate dai controricorrenti atteso il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’ente-organo (e non alle sue singole articolazioni) (21593/15) e vero che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (14785/11) – l’Agenzia delle entrate si duole dell’erroneità della decisione poichè, al contrario di quanto con essa affermato, l’applicabilità della proroga anche nel caso de quo è confermata dalla modificata rubrica del citato art. 11, che porta a ritenere che la proroga “riguardi ogni attività di controllo riferibile alle condotte contemplate dalla norma e non solo a quelle citate nel comma 1” e dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, in guisa del quale il richiamo ivi operato “a tutte le ipotesi previste dall’art. 11 e la contestuale applicazione dell’ultimo periodo del comma 1 statuiscono espressamente che in tali ipotesi rientra anche la decadenza da agevolazioni tributarie previste dal comma 1 bis”.

2.2. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha recentemente statuito a SS.UU. – avanti alle quali la questione dell’applicabilità della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, alla revoca del beneficio dell’IVA agevolata prevista al n. 21 della Tabella A, Parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 per l’acquisto della prima casa in ragione del contrasto insorto sul punto nelle sezioni semplici – “il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso un’interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole” (18574/16). Le SS.UU. hanno osservato nell’occasione che “l’ambito dell’imposizione è tracciato dal legislatore (in positivo come in negativo) attraverso la precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che in relazione alle norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del suddetto dato normativo espresso” e “che la disciplina derogatoria in genere è da ritenersi di stretta interpretazione”, traendo da ciò la conclusione che “non può ritenersi ammessa un’operazione ermeneutica (quale quella attuata dalla giurisprudenza richiamata in relazione al primo degli orientamenti sopra esposti) che, sia pure attraverso una interpretazione logico-sistematica, si spinga oltre la lettera della legge, nella specie ritenendo spettante all’Amministrazione un più ampio termine per l’accertamento in relazione ad un tributo (IVA) per il quale tale più ampio termine non è stato espressamente previsto”.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4500,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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