Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5925 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10581-2020 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4677/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 17 maggio 2017, rigettava il ricorso proposto da E.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 settembre 2019, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza;

la Corte distrettuale – fra l’altro e per quanto di interesse – riteneva non credibile il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato da (OMISSIS) nel 2001 per trasferirsi in Libia, dove aveva lavorato come elettricista sino al 2014), risultando incompatibile l’indicazione fornita in merito alla composizione della propria famiglia (composta da tre figlie di cui una di due anni, tutte nate e residenti a (OMISSIS)) con l’assunto secondo cui egli non sarebbe più rientrato in Nigeria dall’anno in cui era espatriato;

i giudici distrettuali ritenevano, inoltre, che non ricorresse il presupposto del conflitto interno necessario, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso E.J. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell’accertamento del diritto a ottenere la protezione internazionale, necessario a corroborare la credibilità del richiedente asilo circa il periodo di tredici anni da questi trascorso in Libia e consistente nel chiarimento offerto in sede di gravame in merito all’età delle figlie, su cui vi era stata un’incomprensione in sede di commissione;

in particolare, nell’atto di appello da un lato era stato eccepito che il richiedente asilo non era mai stato ascoltato, con sollecitazione al suo esame, dall’altro era stato spiegato che la risposta fornita in commissione circa l’età delle discendenti era parametrata temporalmente al momento della partenza dalla Nigeria, avvenuta nel 2001;

ciò nonostante, la Corte d’appello aveva erroneamente rilevato che la difesa dell’appellante nulla aveva replicato rispetto alla rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni del migrante, non dando seguito alla richiesta di audizione nè considerando gli elementi dedotti dalla difesa;

4.2 il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il giudizio di non credibilità espresso dalla Corte di merito non era il frutto di una procedimentalizzazione legale della decisione, dato che i giudici distrettuali non avevano proceduto a un esame diretto del migrante, nè avevano utilizzato gli appositi canali diplomatici e rogatoriali per verificare la sua presenza ultradecennale in Libia e l’attività lavorativa svolta all’Università statale di (OMISSIS);

5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano il primo in parte infondato, in parte inammissibile, il secondo infondato;

5.1 in merito alla mancata audizione del migrante questa Corte, in passato, ha già avuto occasione di spiegare che nel procedimento, in grado d’appello, relativo a una domanda di protezione internazionale non era ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio – contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, – al precedente comma 10, che prevedeva l’obbligo di sentire le parti, non si configurava come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collegava il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 24544/2011);

il principio vale a maggior ragione rispetto alle controversie, come quella in esame, che rimangono regolate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dato che la norma, al pari dell’art. 702-quater c.p.c., al quale la stessa rinvia, non fa cenno ad alcun incombente istruttorio a cui la Corte d’appello sia comunque tenuta;

il richiedente asilo non aveva dunque alcun diritto di essere sentito in interrogatorio personale in sede di appello, anche in considerazione del fatto che l’obbligo di audizione deve essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare la completa documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44);

5.2 la Corte distrettuale, lungi dal rilevare la presenza di dichiarazioni di incerta valutazione, ha constatato la presenza nel racconto del migrante di incongruenze e contraddizioni anche cronologiche, condividendo la valutazione di non credibilità già espressa dalla commissione territoriale e dal Tribunale;

in presenza di un compendio ritenuto dal giudice di merito di certa valutazione non sussisteva alcun obbligo per lo stesso di attivarsi compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, anche utilizzando canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi;

5.3 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (v. Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017);

non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione delle deduzioni difensive compiute a spiegazione delle contraddizioni rilevate in primo grado;

6. il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte aveva deciso la domanda di protezione sussidiaria, sotto lo specifico profilo del ricorrere di una minaccia alla vita di civili a causa dell’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata, senza l’utilizzo di informazioni specifiche, evocando report internazionali oramai datati e facendo riferimento alla città di (OMISSIS) a dispetto della sua distanza da (OMISSIS), dove il migrante era nato e vissuto fino al 2001;

7. il motivo è inammissibile;

la Corte di merito, dopo aver registrato che l’appellante proveniva dalla città di Benin City, nell’Edo State, dove era nato e aveva vissuto e dove si trovavano la moglie e le figlie, ha valutato il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base dei report internazionali evocati facendo sì erroneo riferimento alla citta di Lagos, ma estendo la valutazione “a tutto l’Edo State, sud ovest della Nigeria”;

l’errore commesso risulta quindi del tutto irrilevante, a fronte di una valutazione complessiva che ha investito l’intera area di provenienza del migrante;

il mezzo in esame non solleva neppure alcuna utile censura rispetto ai report presi in esame per la decisione;

il ricorrente in cassazione che deduca la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa – o erronea – indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento ha infatti l’onere di indicare le fonti internazionali che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v. Cass. 22769/2020, Cass. 21932/2020);

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va respinto; la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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