Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5925 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18209-2018 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARNALDO CELIA;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2219/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2016, dichiarava risolto un contratto di locazione stipulato da B.P. e da M.F. per inadempimento del conduttore B., condannando quest’ultimo anche al pagamento dei canoni e al risarcimento di danni a controparte nonchè rigettando la sua domanda riconvenzionale di indennità per migliorie.

Avendo il B. proposto appello, cui resisteva il M., la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 dicembre 2017, dichiarava inammissibile l’appello per il suo contenuto, non rispettoso degli artt. 342 e 434 c.p.c. vista la mancanza di specifica confutazione.

Il B. ha proposto ricorso, da cui non si è difeso l’intimato M..

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 434 c.p.c.

La corte territoriale, dichiarando inammissibile l’appello, non avrebbe risposto alle censure in esso contenute. Si rammenta che l’appello non deve contenere formule sacramentali, nè un progetto alternativo di decisione rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure; nè è necessaria “una lettura sbilanciata e non contestualizzata”. Le argomentazioni del giudice d’appello “sono lontane dal cogliere nel segno, anche sul piano della ricostruzione fattuale”; nell’atto d’appello invero sono state poste puntualmente “le questioni più significative”: l’improcedibilità della domanda di sfratto, la destinazione d’uso dei locali, l'”erroneo inquadramento” dei fatti di causa, la mancata ammissione dei “mezzi di prova articolati”, e la totale disattenzione nei confronti della domanda riconvenzionale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. con omesso esame di fatti decisivi.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 6CEDU per non avere consentito l’istruttoria il primo giudice come invece il ricorrente gli aveva “sollecitato” di disporre.

L’art. 6, comma 3, lettera d), CEDU stabilisce il diritto a esaminare o far esaminare testimoni; pertanto il giudice non può mai rigettare ogni capitolo di prova e ogni richiesta istruttoria. L’art. 6 CEDU riguarda pure “la pronuncia di inammissibilità” che andrebbe intesa come assoluta eccezionalità, dovendosi favorire il più possibile la pronuncia di merito.

2. Il primo motivo non ha consistenza.

2.1 La Corte d’appello, nella sua accurata motivazione, ha invocato gli artt. 342 e 434 c.p.c. laddove viene disposto che l’appello deve essere motivato, e con una motivazione che, pena inammissibilità, non solo deve indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono censurare e le modifiche che vengono richieste, ma altresì le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto dette norme “impongono all’appellante l’obbligo di indicare non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure ma anche di motivare il perchè essi ricorrano e, elemento parimenti determinante, quale sia stata la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ne discende, ancora, il dovere di individuare l’effetto utile conseguente al soggetto impugnante da una rivisitazione, in termini asseritamente corretti, delle decisioni analiticamente indicate e censurate… Tanto postula, evidentemente, la necessità che la critica debba essere puntuale e specifica…”. Viene poi richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso appunto della necessità di una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, non essendo l’appello un mezzo per riesaminare la causa, bensì una revisione circoscritta dagli addotti vizi specifici denunciati come a carico della sentenza impugnata. Il che sintonizza l’interpretazione alla ragionevole durata del processo civile.

Premesso tutto ciò, la corte territoriale rileva che l’appello, “oltre alla analitica riproposizione delle circostanze in fatto”, contiene “argomentazioni che non assumono il valore di critica”.

In particolare, quanto al primo motivo, relativo alla improcedibilità della domanda di sfratto, l’esposizione testuale – osserva il giudice d’appello – non apporta “alcun riferimento alla motivazione spesa sul punto dal Tribunale”, per cui rimane “in radice esclusa l’esposizione dei motivi di dissenso rilevanti”.

Analogo rilievo investe “ciò che concerne il presunto errore in punto interpretazione dei dati fattuali”. Al riguardo, la corte territoriale presenta una motivazione particolarmente accurata nel modo seguente:

“Il secondo dei motivi d’impugnazione… contiene – oltre alla ricostruzione e riproposizione dei fatti – l’affermazione secondo la quale si sarebbe dinanzi a “sentenza frutto di una lettura superficiale ed incongrua del fatto storico”.

A fronte di siffatto incipit, si legge poi “se quanto rappresentato – e,… puntualmente documentato – costituisce l’ordito della vicenda per cui è causa, è del tutto evidente come la sentenza appellata si riveli deludente, fuorviante ed incapace di cogliere e mettere a fuoco il merito delle questioni… E ciò, a partire dalle stesse premesse dalle quali l’iter argomentativo compiuto dal tribunale prende le mosse. Non è vero che il conduttore abbia mai preteso di accollare al locatore i costi delle opere realizzate all’interno del locale onde potervi condurre l’attività (ristorazione-pizzeria)… C’è una evidente, palese differenza tra l’origine, la natura e le finalità di quelle opere e le ragioni che hanno, invece, comportato la necessità, per il conduttore, di regolarizzare e di sanare “l’identità del locale”: un locale registrato in comune come unità residenziale e, tuttavia, concesso in locazione per un’attività commerciale E’ strano che il tribunale non abbia voluto o saputo cogliere quella differenza equivocandola sui diversi termini della questione e confondendo, colpevolmente, le due diverse voci di spesa”… Segue una serie di domande di natura retorica che non valgono certamente ad assurgere al rango di critica, sino a giungere alla conclusione secondo la quale “spetterà alla Corte riordinare la vicenda inquadrandola alla luce delle emergenze storiche e restituendo ai due contraenti una collocazione che non consente al colpevole di trasformarsi in vittima”.

Ma non si rinviene alcuna effettiva argomentazione a confutazione delle motivazioni svolte dal Tribunale lungo un iter logico connotato:

a) dalla ritenuta assunzione, in via contrattuale, dell’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione da parte del conduttore;

b) dalla incontestata verifica delle parti delle condizioni dell’immobile prima della sottoscrizione del contratto;

c) dalla sussistenza di specifiche trattative preliminari aventi ad oggetto la predisposizione delle intese per l’adeguamento del locale alle necessità del conduttore;

d) dalla sussistenza di pregresse autorizzazioni e licenza da parte del Comune…;

e) dalla incontestata sussistenza della morosità;

f) dalla non ricorrenza dei presupposti per sospendere l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone;

g) dalla mancata prova della gravità delle infiltrazioni registratesi all’interno dell’immobile locato”.

E’ sulla base di questi analitici e plurimi rilievi, quindi, che la corte territoriale desume la sussistenza di una “assoluta mancata ottemperanza alle previsioni dettate in tema di redazione dell’atto di impugnazione”, constatando un deficit strutturale che porta l’appello alla inammissibilità.

A tale accuratamente strutturata esternazione dell’iter motivazionale della sentenza il motivo risulta del tutto privo di correlazione; e d’altronde non è certo sostenibile, per quanto si è appena riportato, che la corte territoriale non abbia specificamente indicato le ragioni della qualificazione come inammissibile dell’atto d’appello, traendole invero correttamente dal sostanziale presupposto dell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., come insegna questa Suprema Corte, che non esige, effettivamente, formalismi sacramentali, ma pretende una limpida specificità affinchè l’appello non risulti inammissibile (S.U. 16 novembre 2017 n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”; conforme Cass. sez. 63, ord. 30 maggio 2018 n. 13535; e cfr. pure Cass. sez. L, 23 marzo 2018 n. 7332).

Il motivo, allora, così conformato senza specifiche confutazioni della motivazione della sentenza impugnata, non può che qualificarsi inammissibile (cfr. Cass. sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 359: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″; sulla stessa linea v. Cass. sez. 3, 12 marzo 2005 n. 5454, Cass. sez. 3, 29 aprile 2005 n. 8975, Cass. sez. 3, 22 luglio 2005 n. 15393, Cass. sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1315, Cass. sez. 3, 14 marzo 2006 n. 5444, 17 marzo 2006n. 5895, Cass. sez. 3, 31 marzo 2006 n. 7607, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2007 n. 2540, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18209, Cass. sez. 3, 31 agosto 2015 n. 17330 e Cass. sez. 1, ord. 24 settembre 2018 n. 22478; tale principio è stato altresì ribadito da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074, in motivazione).

Considerata la correttezza di qualificazione dell’appello come inammissibile, che discende dall’accertamento della inammissibilità della censura al riguardo, vengono assorbiti gli ulteriori due motivi, che non possono prescinderne.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difesa la parte intimata. Sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA