Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5924 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 23/02/2022), n.5924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30348-2020 proposto da:

B.F., nella qualità di amministratore di sostegno del

figlio A.C., domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE ALBERTO ROMEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA

PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 4 aprile 2020, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da B.F. nei confronti del Ministero della Salute, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 1, in favore del figlio A.C., per la sindrome autistica diagnosticatagli, che la ricorrente assumeva eziologicamente connessa alla vaccinazione con vaccino (OMISSIS);

– la Corte, in particolare, ha ritenuto che anche alla luce della nuova CTU disposta non potesse reputarsi ragionevolmente collegata alla vaccinazione la sindrome riscontrata;

– avverso tale pronunzia propone ricorso B.F., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, il Ministero della Salute.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3;

– con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendosi l’erronea valutazione delle prove relative alla patologia di A.C., figlio della ricorrente;

– entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili;

– giova preliminarmente rilevare che il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u. c..

– relativamente alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017)

– quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020);

– soltanto apparentemente, quindi, parte ricorrente deduce, con il primo motivo, una violazione di legge (in particolare la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1) adducendo l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie concernenti la patologia da cui risulta affetto il proprio figlio alla luce delle risultanze della seconda CTU disposta all’uopo che ha escluso, anche in termini probabilistici la relazione causale (pur in termini di concausa), fra la vaccinazione e la sindrome autistica riscontrata;

– parte ricorrente, in realtà, invoca un nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, contestando l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di nesso causale fra patologia e vaccinazione, criticando sotto vari profili la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 34476 del 2019;

– in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;

– nel caso di specie, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito, senza neppure realmente confrontarsi con la ratio decidendi;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, art. 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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