Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5924 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5924 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARINI ELENA
elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e
difesa dagli avv.ti Cristiano Calussi, Ilaria Licciardi e Silvia Mensi, giusta procura speciale in
calce al ricorso.
ricorrente
contro

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Data pubblicazione: 13/03/2014

BANCA MONTE PASCHI BELGIO SA

elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle.

dio De Stefanis, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Roberto Tirone, giusta procura
speciale in atti.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 651, depositata il 9 maggio 2011;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 15 ottobre 2013 del consigliere dott. Pietro
Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. Gian Marco Spani,
munito di delega;
sentito per la controricorrente l’avv. Antonella
Fumai, munitck di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Sergio Del Core, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Firenze ha dichiarato inammissibile,
perché tardivamente proposta, l’opposizione avanzata da Panni Elena nei confronti della SA Banca

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Medaglie d’Oro, n. 7, nello studio dell’avv. Clau-

Monte Paschi Belgio, avverso il decreto in data 3
dicembre 2006, con il quale era stata dichiarata
esecutiva in Italia la sentenza di condanna al pa-

Banca, emessa il 26 dicembre 2005 dal Giudice di
pace di Bruxelles.
Rilevava la corte distrettuale che il decreto sopra
indicato era stato notificato alla Panni in data 6
marzo 2007, ragion per cui l’opposizione, proposta
oltre il termine di trenta giorni, con atto depositato in data 19 luglio 2007, doveva considerarsi
inammissibile per tardività.
Né poteva condividersi la tesi dell’opponente, secondo cui ai fini della decorrenza del termine suddetto non fosse sufficiente la notifica del solo
decreto, non essendole mai stata in precedenza notificata la sentenza emessa dal giudice belga, in
quanto oltre al decreto era stata notificata anche
l’istanza presentata ai fini dell’ottenimento dello
stesso, “contenente ogni riferimento utile ai fini
del consapevole esercizio della difesa e della tempestiva proposizione dell’opposizione”.
Per la cassazione di tale decisione la Panni propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo,
cui la Banca resiste con controricorso.

3

gamento della somma di C 962,28 in favore di detta

Motivi della decisione

La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., nonché degli artt.

sostiene che la corte territoriale, rilevando la
tardività dell’opposizione, non avrebbe considerato
che la stessa era stata proposta entro il prescritto termine di trenta giorni, dovendosi far riferimento, ai fini dell’individuazione del “dies a
quo”, ad una successiva notifica del decreto, corredata della sentenza della quale si dichiarava
l’esecutività, avvenuta in data

ao

giugno 2007.

La precedente notifica del decreto, e non della
sentenza emessa dal giudice straniere, intervenuta
in data 6 marzo 2007, era stata erroneamente considerata valida ai fini del decorso del termine per
proporre opposizione, in quanto in precedenza la
sentenza emessa dal Giudice di pace belga non era
mai stata notificata.
La censura è fondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare,
il procedimento delineato dal citato art. 43 (e in
precedenza dagli artt. 31 e segg. della Convenzione
di Bruxelles, di analogo contenuto), rappresenta un
giudizio di cognizione di tipo monitorio ispirato

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43 comma 5 e 42 del Regolamento CE n. 44 del 2001

ad esigenze di celerità (Cass., n. 20382 del 2012;
Cass., n. 253 del 2010; Cass., n. 16163 del 2007),
rispetto al quale risulta irrilevante la pretesa

posti della declaratoria di esecutività al momento
dell’emissione del relativo decreto, anziché in
quello della definizione dell’opposizione, con la
quale è astrattamente consentito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa.
Tale esercizio non è concretamente possibile laddove alla parte, che non abbia in precedenza avuto
conoscenza legale della sentenza oggetto di riconoscimento, venga notificato il solo decreto di esecutività. Infatti la valutazione dell’opportunità
di proporre opposizione e delle ragioni da porre a
base della stessa presuppone la conoscenza della
decisione di cui sia stata dispota l’esecutività.
Per tale ragione l’interpretazione della disposizione contenuta nel quinto comma dell’art. 43 del
citato regolamento CE n. 44 del 2001, laddove si
riferisce alla “notificazione della dichiarazione
di esecutività”, non può essere disgiunta dalla
lettura del comma 2 del precedente art. 42, che così recita : ” La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è

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omessa verifica in ordine all’esistenza dei presup-

chiesta l’esecuzione, corredata della decisione
qualora quest’ultima non sia già stata notificata o
comunicata a tale parte”.

pra richiamate, il riferimento della corte territoriale alla possibilità, per la Panni, di attingere
elementi utili dall’istanza della Banca, notificata
insieme al decreto, non appare satisfattivo di
quelle esigenze – sottese alla valutazione circa la
proposizione dell’opposizione e alle relative difese – che solo la prescritta notificazione della
sentenza straniera (che nelle specie venne poi eseguita in un momento successivo, dando luogo alla
proposizione dell’opposizione in esame), pienamente
soddisfa, come previsto dal richiamato Regolamento
CE n. 44 del 2001.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e

la

sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio
alla Corte di appello di Firenze che, in diversa
composizione, esaminerà l’opposizione della Panni
applicando il principio sopra richiamato e provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

6

A fronte della chiara formulazione delle norme so-

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Firenze, in diversa composizione.

la prima sezione civile, il 15 ottobre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-

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