Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5924 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società F.lli Zocche sas di Zocche Carlo & C, già F.lli Zocche

srl,

di seguito “Società”, in persona del legale rappresentante in

carica, signor Z.C., rappresentata e difesa dagli avv.

MOSCHETTI Francesco e Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, Via Parioli 43;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia 4 febbraio 2002, n. 45/30/02, depositata il 16 luglio 2002;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1.1. Il 30 aprile – 2 maggio 2005 è notificato all’Agenzia un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto sia l’appello principale dell’Ufficio di Thiene dell’Agenzia sia l’appello incidentale della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vicenza n. 93/04/00, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Società contro l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) dell’IVA 1992.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 2.600.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

1.2. L’8 giugno 2005 è notificato alla Società il controricorso dell’Agenzia, che conclude per la reiezione del ricorso, con il favore delle spese.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 31 marzo 1995 è adottato dalla Guardia di finanza un processo verbale di constatazione (di seguito PVC o p.v.c.) nei confronti della Società, alla quale viene contestata l’utilizzazione di fatture emesse da società di comodo per operazioni soggettivamente inesistenti;

b) il 17 ottobre 1995 l’Ufficio IVA di Vicenza notifica alla Società l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) dell’IVA 1992, con il quale si accerta un debito d’imposta di L. 2.366.752.000, nega il credito di L. 3.207.000 e irroga sanzioni per L. 4.752.000.000, oltre ad interessi, per un totale di L. 7.513.152.000;

c) il ricorso della Società è parzialmente accolto dalla CTP;

d) la CTR, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, respinge sia l’appello principale dell’Ufficio sia l’appello incidentale della Società;

e) i capi della sentenza della CTR, impugnati in sede di legittimità dalla Società, riguardano la necessità della previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria ordinaria ad utilizzare nell’ispezione tributaria i risultati dell’istruttoria penale, l’omessa pronuncia della CTR sulla motivazione dell’accertamento per rinvio ad atti compiuti presso terzi e vizi di motivazione ed omessa pronuncia;

f) la resistente Agenzia solleva la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso per tardività;

g) la questione è affrontata dalla Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi (SCEPR), la quale con ordinanza interlocutoria 5 settembre 2006, n. 19122, rinvia la causa a nuovo ruolo, perchè se ne faccia trattazione in udienza pubblica;

h) la causa, infine, è iscritta a ruolo nell’udienza odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso per tardività.

4.1. La resistente Agenzia osserva, nel suo controricorso, che, dal momento che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 16 luglio 2002, sarebbe “palese che il ricorso …, notificato il 30 aprile 2005, anche tenuto conto della sospensione del termine L. n. 289 del 2002, ex art. 16, è tardivo e dunque inammissibile”.

4.2. L’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità è fondata per le ragioni qui di seguito esposte.

4.2.1. S’è riferito, nelle premesse di fatto, che della questione si è occupata la SCEPR, che, tuttavia, con ordinanza interlocutoria, ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica. Essa si pone nei seguenti termini: come si debba computare il termine lungo d’impugnazione che si sovrappone parzialmente al periodo di sospensione dei termini processuali disposto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, secondo periodo, per l’arco temporale che va dal 1^ gennaio 2003 al 1 giugno 2004.

4.2.2. Nella memoria presentata dalla Società ricorrente in vista dell’udienza camerale presso la SCEPR del 12 luglio 2006, in replica all’eccezione d’inammissibilità del ricorso da parte dell’Agenzia, condivisa anche dalla Procura generale nella requisitoria del 15 marzo 2006, si sostiene che il ricorso, notificato il 30 aprile 2005, sarebbe tempestivo, perchè il termine per l’impugnazione scadrebbe il 2 maggio 2005. A tale risultato la Società ricorrente giunge, invocando la sentenza di questa Sezione 21 ottobre 2005, n. 22891, e interpretandola nel senso che: a) “a fronte di sentenza depositata il 16 luglio 2002, la scadenza naturale del ricorso (utilizzando, come da sentenza della Suprema Corte, la doppia sospensione feriale, dapprima nel 2002 e poi nel 2003) si giunge al 16 ottobre 2003” (pagina 3, ultimo capoverso, della memoria); b) “a questo punto, con decorrenza dall’1.6.2004 (scadenza sospensione da condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 6), si aggiungono i giorni che vanno dal 1 gennaio 2003 (inizio sospensione da condono) al 16 ottobre 2003 (scadenza naturale del ricorso). Poichè in questa fase, post condono, si cade nuovamente nel periodo feriale 2004, si conteggia ovviamente anche tale periodo di sospensione” (pagina 4, secondo capoverso, della memoria). La Società procede, poi, ad un conteggio di dettaglio, nel corso del quale ribadisce che, per determinare il 16 ottobre come “scadenza naturale del ricorso”, si opera “sospendendo la numerazione anche nel periodo feriale 2003” (pagina 4, righe 21-22, della memoria).

In sostanza, la tesi della Società consiste nel ritenere che il computo del termine d’impugnazione che cada a cavaliere del periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall’art. 16, comma 6, secondo periodo, L. 27 dicembre 2002, n. 289, per l’arco temporale che va dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004, si effettua scomputando tutti i giorni di sospensione che s’incontrano lungo la freccia del tempo, sia che essi siano giorni di sospensione feriale sia che essi siano giorni di sospensione demenziale e, se tali giorni sono sia di sospensione feriale sia di sospensione demenziale (come accade per il periodo 1 agosto – 15 settembre 2003), essi si scomputano due volte, una per ciascun titolo di sospensione.

4.2.3. La tesi della Società è sostenuta invocando la sentenza di questa Sezione 21 ottobre 2005, n. 22891, nella quale si afferma che “il termine di impugnazione deve essere calcolato secondo la ordinaria regola … (con l’integrazione del disposto di cui alla citata L. n. 742 del 1969, art. 1) al fine di determinare se (e quando) l’ultimo giorno utile cada all’interno del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16,.

Successivamente occorre calcolare, ex numeratione dierum, lo spazio temporale che va dal 1 gennaio 2003 all’ultimo giorno utile del termine di impugnazione, già individuato secondo la regola ordinaria: il numero di giorni risultante da tale calcolo deve essere recuperato a decorrere dal 2 giugno 2004. … Se per effetto di tale recupero, il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione L. n. 289 del 2002, ex art. 16,) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1^ agosto al 15 settembre 2004, o in data a tale periodo successiva, la scadenza del termine stesso deve essere spostata dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per completarne il computo”.

Dalla lettura dei principi enunciati nella sentenza, tuttavia, si desume chiaramente che essa è assunta del tutto impropriamente a fungere da fondamento per la pretesa della Società di calcolare due volte il periodo di sospensione feriale dei termini del 2003.

Infatti, nel caso specifico, assumendo come dies a quo il 16 luglio 2002, data di pubblicazione della sentenza da impugnare e seguendo alla lettera la sentenza 21 ottobre 2005, n. 22891, si dovrebbero compiere le seguenti operazioni: 1) aggiungere un anno, pervenendo così al 16 luglio 2003; 2) aggiungere i 46 giorni di sospensione feriale 2002 (1^ agosto – 15 settembre 2002), giungendo così al 31 agosto 2003; 3) contare i giorni che vanno dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2003, che sono 243; 4) aggiungere, a partire dal 2 giugno 2004, i 243 giorni, a credito per il 2003, aumentati dei 46 giorni del periodo di sospensione feriale del 2004 (1 agosto – 15 settembre 2004), giungendo così al 17 marzo 2005. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso notificato il 30 aprile 2005.

4.2.4. Volendo effettuare una verifica della correttezza della soluzione così raggiunta, si potrebbe ragionare in questo modo: il termine lungo d’impugnazione è di un anno; l’anno è un periodo di tempo variabile, a seconda della bisestilità o meno; poichè il 2002 e il 2003, che sono gli anni interessati al computo per la fattispecie controversa, non sono bisestili, il periodo lungo dell’impugnazione che cominci a decorrere dal 2002 può essere convertito in giorni nella misura di 365; il soggetto interessato ad impugnare ha, quindi, a disposizione 365 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza; nel computo dei 365 giorni non si tiene conto dei giorni dei periodi di sospensione che s’incontrino lungo la freccia del tempo; poichè non tener conto di un periodo di tempo significa attribuirgli il valore zero, al fine dell’omissione, nel computo, dei giorni di sospensione è irrilevante che per uno stesso periodo la sospensione sia stata disposta dalla norma di deroga ordinaria sui termini feriali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1) o da una norma di deroga eccezionale, qual è quella L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16, comma 6, secondo periodo,), perchè il valore di ciascun giorno sospeso resta comunque zero.

Applicando questo criterio di computo per giorni del periodo di 365 giorni a decorrere dal 16 luglio 2002 e attribuendo il valore zero ogni volta che, muovendosi nella direzione dello scorrere del tempo, si incontra un periodo di sospensione (cioè dal 1^ agosto al 15 settembre 2002, in base alla norma di deroga ordinaria; dal 1 gennaio 2003 al 1^ giugno 2004, in base alla norma di deroga eccezionale, che rende irrilevante la sospensione dal 1^ agosto al 15 settembre 2003 in base alla norma di deroga ordinaria; dal 1^ agosto al 15 settembre 2004, in base alla norma di deroga ordinaria), si giunge a far coincidere il 365 giorno con il 17 marzo 2005, ottenendo così lo stesso risultato raggiunto applicando il criterio adottato nella sentenza 21 ottobre 2005, n. 22891.

4.2.5. In conclusione, risulta evidente che la Società pretende di calcolare il termine, riservatole dalla legge per impugnare, che coincida in parte con i periodo di sospensione dei termini processuali disposto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, secondo periodo, attribuendo per due volte il valore di zero al periodo che va dal 1^ agosto al 15 settembre 2003 e appropriandosi così di un periodo di 46 giorni che non le spettano.

Il ricorso per Cassazione della Società, che è stato notificato solo il 30 aprile 2005, è, quindi, inammissibile per tardività.

5. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 18.200,00 (diciottomila e duecento), di cui Euro 18.000,00 (diciottomila) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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